Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le armi possono essere custodite in qualsiasi luogo idoneo (Dr. Landolfi PM a Genova)

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Sig. G.I.P.

                                                                                       SEDE
IL P.M.

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti della persona di XXX, in atti meglio generalizzata, iscritto nel registro delle notizie di reato in data XXX
OSSERVA:
La notizia di reato appare manifestamente infondata.
L’art. 20 della legge n. 110/75 stabilisce un generale obbligo di diligenza nell’interesse della P.S. Tale norma è finalizzata a garantire la custodia di beni intrinsecamente pericolosi ed il massimo della custodia può realizzarsi quando una persona capace vigili sule armi le quali, in tale ipotesi, potranno essere tenute a vista. Infatti, un’arma da fuoco è generalmente posseduta (ed a volte portata) allo scopo di difesa personale, per cui la sua conservazione-custodia non può prescindere dal suo eventuale uso immediato. La legge poi prevede che nel luogo ove sono ritualmente detenute le armi (luogo di denuncia) possano esserci altre persone, prevedendo particolari cautele solo per alcune categorie (art. 20 bis della legge n. 110/75), le quali non sono giuridicamente impedite dal maneggio delle armi, considerato che nel nostro ordinamento l’idoneità a tale maneggio è richiesta esclusivamente per il loro porto pubblico.
Tutto ciò premesso, la circostanza per cui il titolare delle armi fosse soltanto formalmente residente nel luogo della loro detenzione non configura la fattispecie penale in questione, purché le armi siano per l’appunto custodite in un luogo normalmente abitato, munito di ordinarie difese atte a scongiurare l’ingresso di terzi malintenzionati e con esclusione della presenza non cautelata di persone imperite.
Ma v’è di più: la circostanza che la persona sottoposta ad indagini si sia recata nel domicilio poco prima del fatto oggetto d’indagini, allo scopo di portar via un fucile da caccia, dimostra che questa non aveva perso, comunque e se mai fosse richiesto da una norma in realtà inesistente sul punto, il dominio sulle proprie armi.
P.Q.M.
Visto l'art. 408 c.p.p.,
CHIEDE

che il G.I.P. voglia disporre l'archiviazione del procedimento ed ordinare la successiva restituzione degli atti a questo Ufficio. Restituzione di quanto in sequestro.

Genova, li ..... 2014

                             IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                                        dott. Alberto Landolfi - Sost.

 


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