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Cass. 28/03/2008 n. 18376
  L'omissione della separata denuncia della detenzione delle cartucce costituenti  la normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non  integra gli estremi del reato di cui all'art.  697 cod. pen.,  poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo  caricatore.
Nota
    Vi è una  barzelletta ebrea in cui un tizio litiga con correligionario da cui pretende il  pagamento di una somma non dovuta e poi lo porta davanti al rabbino affinché  faccia da arbitro; e il rabbino se ne esce con una decisione  insensata per cui colui che nulla deve, viene condannato a pagare la metà dell’importo.
    Fuori della  sinagoga vuol pagare  l’importo ma l’avversario  lo rifiuta dicendogli “vedi, ti ho portato davanti al rabbino solo per farti  vedere quale cretino di rabbino abbiamo!”
    La massima  che si riporta (che è stata preceduta da altra analoga decisione)  sopra mi fa ridere come la barzelletta perché è la riprova dell’allucinante  incompetenza della Cassazione la quale:
    - ritiene  che se uno ha un’arma, questa dev’essere necessariamente carica;
    - ritiene che  le armi scariche non le venda nessuno;
    - non sa che vi sono armi senza caricatore; 
    - ignora che  il TU di PS distingue nettamente la denunzia delle armi da quella delle munizioni,  che solo la prassi accomuna in un unico foglio (un tempo si risparmiava un  bollo);
    - ritiene  del tutto trascurabile il fatto che negli ultimi 80 anni si sia deciso  esattamente il contrario, pur non essendo mutata alcuna norma di legge; vale a  dire che per lei i colleghi nati tra  il 1900  e il 1970 erano tutti dei cretini che mai si sono accorti di una soluzione così  luminosa.
  (30-6-2009)
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