Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le bombolette spray sono di libera detenzione e porto

Nr. 5936/01 PM
Nr. 7769/01 GIP


TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice per le indagini preliminari
Dr. Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
contro

********** ******

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 per aver portato fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo una bomboletta spray recante la scritta “Pfeffer KO Pfeffer, contenente sostanza accecante-irritante per gli occhi.
Accertato in Brunico il 4-8-2001

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le bombolette contenenti sostanze irritanti rientrano in linea di principio tra le armi proprie la cui detenzione illegale e il cui porto sono puniti a norma degli articoli 697 e 699 C.P. Trattasi invero di strumenti contenenti gas lacrimogeni, quali il CN o il CS, i quali in elevata concentrazione e quantità possono persino ricadere nella categoria degli aggressivi chimici. E una bomboletta contenente un quantitativo consistente di queste sostanze diventa un’arma vera e propria in quanto non ha altra destinazione che quella di rendere incapaci di reagire altre persone per scopo di aggressione o di difesa personale. Inoltre questi due gas su soggetti sensibili o in caso di applicazione troppo ravvicinata, possono provocare danni fisici ben più gravi di una temporanea irritazione.
Meno problematiche sono le bombolette contenenti olio di peperoncino (OC) il quale irrita soltanto, ma si è dimostrato incapace di produrre danni permanenti.
In molti paesi queste bombolette sono state liberalizzate a condizione che la concentrazione di CN e CS sia molto bassa (al di sotto del 10%, mentre che le bombolette per scopi di polizia hanno concentrazioni del 60%) e che sia limitato il quantitativo di miscela contenuto nella bomboletta (di solito inferiore a 100 millilitri). Non sono stati posti limiti per l’olio di peperoncino.
Anche in Italia si è posto il problema di stabilire quale fosse il limite di lesività di questi oggetti, vale a dire quale fosse la concentrazione e il quantitativo di sostanza irritante al di sotto della quale non si poteva parlare più di effetto lesivo, ma solo di effetto molesto.
Il Ministero, dopo aver sentito la Commissione Consultiva Centrale per le Armi, ha stabilito che fossero di libera vendita bombolette contenenti olio di peperoncino in limitata quantità. Esso ha infatti rilevato che lo OC è una sostanza naturale irritante al pari del pepe o del sugo di limone, le quali irritano solo se usate in modo improprio e la cui destinazione naturale non è quindi l’offesa alla persona; ha poi ritenuto che le bombolette di modesto contenuto “non avessero l’attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e s. m.”. (Circolare Ministero dell'Interno 9 gennaio 1998 n. 559/C-50.005-A-77(98) e altre successive).
Stabilito così che le bombolette non sono armi proprie, deve esaminarsi se esse siano strumenti atti ad offendere (armi improprie) e se ne sia vietato il porto senza giustificato motivo.
Stante le conclusioni della Commissione secondo cui queste bombolette non hanno attitudine ad offendere, si può escludere anche che esse rientrino tra gli strumenti atti ad offendere.
Ad ogni modo si rileva come queste bombolette sono mezzo di eccellenza per la difesa dalla aggressione da cani. Quindi il loro porto è senz’altro giustificato dalla stessa funzione dell’oggetto.
Nel caso di specie è pacifico che l’oggetto era di libera vendita (ora si trovano persino nei supermercati) e quindi del tipo autorizzato dal Ministero o analogo (il criterio stabilito dal Ministero non può non valere in via generale, indipendentemente da un riconoscimento ufficiale, non previsto da alcuna legge poiché il citato art. 2 L. 110/1975 concerne solo le armi da sparo).
L’imputato va quindi assolto.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 CPP
Dichiara non doversi procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione della bomboletta in sequestro.
Bolzano, 9 settembre 2003


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