Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 23160 Anno 2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ***
avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché
il reato è estinto per prescrizione..
L'avvocato PAMPHILI LUIGI chiede l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Lecco, ha irrogato a ***, imputato del reato di
porto abusivo di un bastone di legno, la pena, corrispondente al minimo
edittale ridotto di un terzo per il rito abbreviato, di mesi 4 di
arresto ed € 1000,00 di ammenda.
Affermata la ricorrenza del reato di porto abusivo, dato che l'imputato
aveva l'immediata disponibilità del bastone custodito nel vano bagagli
dell'autovettura da lui condotta, e l'idoneità ad offendere del bastone
medesimo, per dimensioni in lunghezza e circonferenza, la Corte
territoriale ha negato la sussistenza dell'attenuante della lieve
entità in ragione dei precedenti penali dell'imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato, che articola più motivi.
Con il primo deduce il difetto di motivazione in relazione alla
qualificazione del fatto come porto di arma anziché come trasporto
della stessa. Il bastone di cui all'imputazione era, infatti, risposto
nel vano bagagli dell'autovettura con cui viaggiava l'imputato che,
quindi, non ne aveva l'immediata disponibilità. Il vizio di motivazione
ricorre anche per la parte in cui si afferma che il bastone
trasportato, della lunghezza di oltre un metro e del diametro di 3,5
cm, sia un oggetto atto ad offendere, trascurandone così le
caratteristiche strutturali, le ridotte dimensioni e la consistenza,
per l'assenza di punte o altre parti acuminate; oltre che le
circostanze di tempo e di luogo che non denotano alcuna finalità
offensiva.
Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione relativamente al
diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto,
proprio per l'assenza di dati che possano far ritenere la finalità
offensiva del trasporto del bastone.
Con il terzo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione circa il
diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha
completamente omesso l'esame del motivo articolato sui temi appena
indicati, limitandosi ad applicare, in riforma della sentenza di primo
grado, il minimo della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Si è precisato nella giurisprudenza di questa Corte che "in tema di
porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del
reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua
persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la
disponibilità materiale per farne un uso immediato - Sez. VI, 1
dicembre 2015, n. 4970/16, P., C.E.D. Cass., n. 266171 -. Sulla base di
questo principio di diritto, la Corte territoriale ha adeguatamente
motivato circa le ragioni di fatto che inducono alla qualificazione in
termini di porto illegale, in luogo del mero trasporto, del bastone di
cui all'imputazione. Se il criterio discretivo tra le due ipotesi è
quello dell'immediata disponibilità dell arma in capo all agente,
l'essere questa riposta, durante il tragitto, nel bagagliaio
dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca
l'immediata apprensione, induce alla qualificazione come porto illegale
e non già come trasporto. La Corte territoriale, ancora, ha dato
adeguata motivazione circa l'idoneità offensiva del bastone oggetto di
porto illegale, per lunghezza e diametro, considerevoli entrambi e tali
da renderlo pericoloso pur se privo di punta acuminata.
Ha poi opportunamente valorizzato il dato dell'assenza di
giustificazioni, al momento del controllo di polizia, in merito
all'invocato trasporto. Ha quindi negato, con motivazione non
censurabile, che il fatto possa essere considerato di lieve entità. Ed
infatti, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato ben può
essere utilizzato per dare conto dell'assenza dei caratteri della lieve
entità, come affermato da questa Corte, secondo cui al riconoscimento
della circostanza attenuante "può essere ostativo il giudizio negativo
sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto" - Sez. I, 8
giugno 2016, n. 40207, P., C.E.D. Cass., n. 268102 -.
Circa poi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena, va messo in evidenza che l'assenza
di una motivazione esplicita non è indice di omesso esame del relativo
motivo, dal momento che la Corte di appello ha implicitamente ma
inequivocamente dato risposta adeguata sul punto. Ha infatti^ncentrato
l'esame sulla personalità dell'imputato, rilevando la presenza di
precedenti penali, specificando che sono tutti connotati da
aggressività e tendenza alla violenza alle persone. Ha poi aggiunto che
manifestale- una propensione alla violenza, giudizio questo che si
porrebbe in rapporto di logica incompatibilità con la concessione della
sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti
generiche. Si consideri a tal proposito quanto affermato da Sez. 2, n.
3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826, secondo cui "in tema di
diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della
disposizione di cui all'art. 62-bis c.p. non impone al giudice di
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione
difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di
preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle
attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche
soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo
viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di
disvalore sulla sua personalità".
Alla ritenuta infondatezza del ricorso non segue però il rigetto e
conseguente conferma della sentenza impugnata, perché questa Corte,
nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'articolo 129 c.p.p.,
rileva che il reato è estinto per prescrizione. Il fatto è stato
commesso il 6 novembre 2012, sicché alla data del 6 novembre 2017,
computato l'aumento massimo per interruzione del termine ad opera della
sentenza di appello ed in assenza di periodi di sospensione, il termine
di prescrizione è interamente decorso.
La sentenza impugnata deve, pertanto, esse annullata senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Cosi deciso l'I marzo 2018.
NOTA di Edoardo Mori
Sentenza bambinesca degna più di un giudice di pace che della
Cassazione! Già nelle scuole superiori si impara che il giudice ha il
compito di applicare le norme di legge. Nel caso in esame nessun si è
posto il problema di ìndicare quale è la norma che vieta il
porto di un bastone; e se l’avessero cercata avrebbero scoperto che la
norma non esiste. Tre gradi di giudizio e una decina di giudici
per cercare di condannare un poveretto che non aveva violato nessuna
legge e che si ritroverà per sempre segnalato neglio atti della polizia
come un soggetto pericoloso che portava un arma impropria e a cui in
futuro sarà bene vietare di possedere armi!
Le legge elenca espressamente le armi improprie e fra esse mette
i bastoni muniti di puntale acumininato; quindi non un normale bastone. I normali bastoni divengono
armi improprie solo se portati chiaramente, in base alla
circostanze concrete, al solo scopo di offendere. E se invece di essere un bastone è un manganello o una mazza, va definito come tale nel capo di imputazione; non basta dire che era grosso perché anche un palo non è un'arma impropria per definzione!
Si veda sul problema questo scritto esaustivo.
Armi improprie
Ma è mai possible che una decina di giudici perda tempo a studiare le
sentenze che regolano il porto e il trasporto di armi e non si
ponga la domanda essenziale se ha di fronte davvero un’arma? Sarebbe
come se di fronte ad una persona accusata di aver spacciato un chilo di
zucchero, il giudice non si chiedesse se lo zucchero sia una droga!
Mi vergogno per la nostra giustizia.
Per vedere come proprio dii queste cose la Cassazione è meglio che non ne parli si veda una altrettanto bislacca sentenza sui manganelli. Il fatto che a poca distanza di tempo la Cassazione dimostri di non saper leggere neppure le leggi che pretende di applicare è cosa assolutamente deprimente atta a comprovare che una "finzione" non è uno strumento logico, ma è proprio la natura stessa del nostro diritto; si finge di avere dei giudici intelligenti e capaci, si finge di fare giustizia e questa invece non c'è.