Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Uccelli selvatici

Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee - Legge comunitaria 2009.
Art. 42. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/ 244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 é aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio é vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 é inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

 


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