Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Spese non compensate! -  Dr. Angelo Vicari

Dobbiamo riconoscere che, in questi ultimi anni, i Giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) sono riusciti ad interrompere il circuito perverso per il quale il cittadino/ricorrente contro gli atti illegittimi della P.A. ne usciva, quasi sempre, soccombente.
Tale inversione di tendenza, probabilmente sviluppatasi  dalla riflessione che non è matematicamente possibile che la P.A. abbia sempre ragione, è stata riscontrata anche nei contenziosi relativi alle autorizzazioni sulle armi, materia nella quale è particolarmente facile dare ragione a Prefetti e Questori, appellandosi ai principi dell’ordine e della sicurezza pubblica, ritenuti giustamente sempre prevalenti sugli interessi del privato cittadino.
Riprova di tale tendenza evolutiva si riscontra nella preoccupazione dello stesso Ministero dell’Interno che, di fronte alla giurisprudenza che ha accolto diversi ricorsi dei privati, in particolare sulla problematica dei precedenti di cui all’art. 43 del T.U.L.P.S., si è sentito in dovere di avere un conforto del Consiglio di Stato, formulando quesiti, riscontrati con i “pareri” del 2014 e 2016, con i quali è stata  pienamente accolta e consacrata l’interpretazione restrittiva già adottata dal Ministero. In merito, comunque, auspichiamo che, in futuro, i Giudici non tengano conto di tali pareri, ma, invece, della giurisprudenza evolutiva che si è andata formando in questi ultimi anni, con annullamento di atti illegittimi di Prefetti e Questori.
Ma, nonostante tale tendenza, purtroppo, ancor oggi, anche nelle sentenze favorevoli al cittadino troviamo la solita formula delle “spese compensate”!....Praticamente la giustizia amministrativa dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato formalizza e rende esecutivo il detto popolare “becco e bastonato”. Infatti, in pratica ed in parole semplici il giudice riconosce al cittadino che le sue rimostranze nei confronti del provvedimento della P.A. sono giuste , in fatto e diritto, ma che, nonostante abbia ragione deve ugualmente provvedere a pagare parte delle spese di giudizio e l’avvocato (e non si tratta di pochi spiccioli!...).
Peraltro ciò che più colpisce di questa disposizione, incomprensibile per l’uomo della strada, è che la legge prevede che il giudice, a sua discrezione, possa compensare le spese quando “concorrono gravi ed eccezionali ragioni”, ma queste ultime devono essere “esplicitamente indicate nella motivazione” della sentenza (art. 92 c.p.c.).
Purtroppo, quasi sempre, tale motivazione si riduce a formule di stile quali ”tenuto conto della opinabilità (o complessità) della materia” o “la particolarità della situazione giustifica la compensazione delle spese”, formule più volte ritenute illegittime dalla stessa Corte di Cassazione (Sent. n. 3000/2010).
Se, dunque, la giustizia amministrativa, ancor oggi, nonostante le aperture nei confronti delle legittime aspettative del cittadino, fa ancora fatica ad accettare anche il principio che “chi sbaglia paga”, tuttavia è doveroso evidenziare l’eccezione a tale comportamento.
E’ il caso del TAR della Sardegna (Sent. n.548/2016) che ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali, siccome soccombente nel ricorso presentato da un cittadino che si è visto rifiutare dal Questore il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Tale rifiuto si è basato esclusivamente su una condanna “per porto di oggetto atto ad offendere, assai risalente nel tempo (2009)”, reato dichiarato estinto per intervenuta oblazione, nonché per il procedimento realitivo al reato di furto di un cesto di olive, procedimento “archiviato” con decreto del G.I.P..
Molto probabilmente il rifiuto del Questore è stato influenzato/determinato dalla circolare del 28 novembre 2014, con la quale il Ministero dell’Interno, a seguito del parere del Consiglio di Stato del 16 luglio 2014, ha diramato disposizioni restrittiveAll. al D.to Lvo per il rilascio/rinnovo delle licenze di porto d’armi a soggetti con precedenti elencati nell’art. 43 del T.U.L.P.S., anche se riabilitati o datati.
Comunque, il TAR non ha tenuto giustamente in nessun conto il parere del Consiglio di Stato, ma ha seguito la giurisprudenza evolutiva dello stesso sulla interpretazione della normativa in materia andatasi formando in questi ultimi anni.
Senza ombra di dubbio il Ministero presenterà appello al Consiglio di Stato.
Vogliamo sperare che non venga sconfessata la sentenza del TAR della Sardegna, almeno “una tantum”!......
Firenze 19 settembre 2016

NOTA
Riporto per opportuna conoscenza il testo dell'art. 26 del Codice del processo Amministrativo (All. al D.L.vo 104/2010) che regola la compensazione delle spese nel processo amministrativo:

Art. 26 - Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio,secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma.
2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente alpagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivimanifestamente infondati. (1)
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione. (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, così modificato dall'art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114.


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