Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Idoneità e requisiti psico-fisici (Cap. Donato Pompeo de Cesare)

Esponendo i requisiti psicofisici per l’acquisto di armi è opportuno richiamare la classificazione delle armi, sulla base della loro tipologia:

  1. Armi da guerra ed Armi comuni proibite, delle quali è vietata la detenzione.
  2. Armi antiche
  3. Armi comuni, così suddivise:
    1. Armi comuni lunghe da caccia
    2. Armi comuni, lunghe o corte, sportive
    3. Armi lunghe non da caccia e non sportive
    4. Armi comuni in genere
    5. Armi bianche

    In base alle finalità, per il quale è richiesto il nulla osta di acquisto si distinguono i seguenti usi:

    1. Sportiva
    2. Venatoria
    3. Difesa personale
    4. Detenzione

    L’art 35 comma 7del Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931 prevede che il questore subordina il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

    L’articolo 6 del Decreto Legislativo 204 del 26 ottobre 2010, ripreso successivamente dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 121 del 29 settembre 2013, individua l’Organo preposto a disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione, al conseguimento di qualunque licenza di porto d’armi, nel Ministero della Salute, che di concerto con il Ministero degli Interni, entro il 9 giugno 2011, avrebbe dovuto emanare un decreto che disciplinasse la materia.
    Tale decreto avrebbe dovuto altresì prevedere una disciplina transitoria per coloro che alla data del 5 novembre 2013 già detenevano armi; ed inoltre le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell’Ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto d’armi.
    Rimane quindi tutt’ora vigente il Decreto Ministeriale del 28 aprile 1998. Per la licenza di porto d’armi per uso venatorio o sportivo ed i requisiti psicofisici sono così enunciati all’articolo 1:
    - Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
    - Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
    - Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
    - Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
    - Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

    Per la licenza di porto d’armi per difesa personale, l’articolo 2 del Decreto prevede i seguenti requisiti:
    - Requisiti visivi: soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
    - soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10.
    E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale.
    Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
    - senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
    - Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
    - Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
    - Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
    - Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
    Le modalità di accertamento dei requisiti per il conseguimento del porto d’armi per difesa personale ed uso venatorio/sportivo sono regolate dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale su menzionato; pertanto sono stati regolati normativamente:

    1. Gli accertamenti sanitari minimi da richiedere all’interessato, ossia il certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello allegato al Decreto rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
    2. Gli uffici competenti al  rilascio del certificato: uffici di medicina legale o distretti sanitari della ASL o le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. I medici del Corpo dei Vigili del fuoco, per ora, non sono stati presi in considerazione dai Decreti del Ministero della Salute.
    3. Gli ulteriori specifici accertamenti ritenuti necessari dal medico certificatore sono da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
    4. Il modello di certificato da impiegare da parte del medico autorizzato, allegato anch’esso al Decreto ministeriale da consegnare all'interessato.
    5. Il termine perentorio di 5 giorni entro il quale comunicare il giudizio di non idoneità all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
    6. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

    Requisiti psichici
    Non essendo stato emanato il Decreto Interministeriale entro la data del 9 giugno 2011, sono tutt’oggi assenti i requisiti fisici per quanto concerne l’idoneità per la semplice detenzione di armi, sono da intendersi cogenti quelli che afferiscono alla sfera psichica del soggetto:

    1. non essere affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere,
    2. non risultare assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope
    3. non risultare in stato di abuso di alcool
    4. presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti su richiesta del medico autorizzato

    La figura dell’Ufficiale Medico 
    All’Ufficiale  medico e al funzionario medico della Polizia di Stato, è consentito svolgere tale attività nelle modalità previste dall’art.3 del Decreto Ministeriale del 28 aprile 1998, purché in possesso del requisito dello “essere in servizio”, inteso come “servizio permanente effettivo”, e quindi come più volte ribadito sia dalla circolare di DIFESAN 1539/ml-8/bis/7 del 24 novembre 1999, sia dalla circolare 557/PAS/10100.A(2) del 14 ottobre 2013 del Ministero degli Interni, ed infine dalla Sentenza del T.A.R. di Lecce 2169 del 22 ottobre 2014. A tal proposito, la circolare del Ministero degli Interni specifica che su indicazione dell’Ispettorato Generale di Sanità Militare, tale possibilità è estesa anche all’Ufficiale medico in quiescenza che sia richiamato in servizio e svolga tale attività all’interno di una struttura militare. L'ufficiale deve inoltre operare all'interno della propria struttura sanitaria, ad esempio gabinetti medici idonei e provvisti dei necessari mezzi di indagine  appositamente istituiti :
    a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
    b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
    (c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare

    Gli accertamenti sanitari:
    Per quanto riguarda gli accertamenti, sarebbe opportuno l’integrazione tra i minimi previsti all’articolo 3 del DM 28 aprile 1998 dei test per escludere l’assunzione occasionale e cronica di droghe, sostanze stupefacenti e farmaci dei trattamenti psichiatrici, ossia il drug-tests integrato dalla voce per le benzodiazepine; nonché dei tests per escludere l’abuso cronico di alcol, ossia l’esame della CDT, emocromo e folati ( si riportano le indicazioni dell’art. 1 e 2 del DM 28 aprile 1998: “In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”)

    Comunicazione del giudizio di idoneità:
    La comunicazione di tale giudizio, da eseguirsi entro 5 giorni, esclusivamente per i giudizi di non idoneità relativi al porto d’armi per uso sportivo, venatorio o difesa personale, andrebbe comunicato a mezzo pec sia all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, sia ad un indirizzo di pec, all’uopo creato dal Ministero degli Interni, allegando in copia scansionata sia il certificato del medico autorizzato, sia il certificato anamnestico del medico di fiducia.

    Obbligo di denuncia delle infermità psichiche 
    In passato era previsto l’obbligo di denuncia delle infermità psichiche, regolato dall’art 153 del Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931: Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.
    Attualmente la norma è stata abrogata  per effetto della legge Basaglia  1978/180 e per effetto delle disposizioni sulla privacy.

    La revisione “una tantum” della detenzione
    Con la Circolare Ministero Interno 557/PAS/l 0900(27)9 del 28 luglio 2014, è stata ribadito l’obbligo della revisione “una tantum” dell’idoneità alla detenzione delle armi, da effettuarsi entro il 4 maggio 2015, ossia entro i 18 mesi previsti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 29 settembre 2013.
    Tale certificato, che per i motivi precedentemente menzionati, consta esclusivamente di una valutazione che afferisce alla sfera psichica, è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo, come disposto dalla Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003 , pur se rilasciato a richiesta di parte in quanto  accede a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.
    Del resto se la domanda per il nulla osta all'acquisto di armi è esente da bollo, logica vuole che sia esente  anche il certificato che consente di continuare a detenerle.


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