Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Guardie volontarie – La Regione Lazio emana norme illegali

La Regione Lazio il 24-1-2017 ha approvato un DPG, "Approvazione Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza” che regola le guardie volontarie venatorie come previste da   L. 157/92 e L.R. n. 17/95.-

Le norme contengono molte prescrizioni del tutto illegittime.
a) art. 10  comma 1 Le Guardie Volontarie Venatorie delle Associazioni di cui al punto 3, durante l’espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall’art. 13 della L. 689/81 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio per la relativa notifica all’interessato.
Orbene. Le guardie volontarie sono guardie giurate  nominate dal Prefetto e, in poche Regioni, dalla Regione stessa; è dubbio se le regioni possano arrogarsi questo potere; la Reg. Lombardia, del tutto correttamente, ha stabilito che le guardie volontarie debbano avere il decreto prefettizio. Comunque le guardie volontarie non sono mai pubblici ufficiali, ma, per volontà della legge   6 giugno 2008 n. 101, sono solo incaricati di pubblico  servizio (una sentenza della Cassazione che afferma il contrario è anteriore a questa legge); e ciò è tanto vero che la stessa norma sopra citata dice che redigono solo verbali di riferimento e non verbali di accertamento. La legge 689/1981 riserva il potere di accertamento mediante verbali  che fanno fede fino a querela di falso  ai dipendenti pubblici e di certo non ai privati. Le guardie volontarie diventano pubblici ufficiali  (come un qualsiasi cittadino) solo se eseguono un arresto obbligatorio. Si veda questo testo in cui il problema è affrontato in modo esaustivo.
aa) Se svolgono accertamenti venatori hanno i poteri prevista dalla legge venatorie e non quelli  della legge 689/81; la legge 157/1992 è posteriore e speciale! Essa , ad esempio, stabilisce all'art. 28 c.1 che le guardie venatorie possono controllare solamente chi è
- in esercizio o atteggiamento di caccia e 
- in possesso di armi o arnesi atti alla caccia.
Ciò viene poi precisato all'art. 11 ma l'affermazione  dell'art. 10 rimane errata.
ac) Esse non possono certamente fare accertamenti in materia di leggi di PS e cioè di reati; è attività riservata agenti di PS e di PG.

b) Art. 11:le Guardie Volontarie Venatorie, nell’espletamento del servizio, se munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare l’arma per finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata.
Ma quando mai le regioni hanno competenza in materia di porto d'armi e possono scavalcare prefetti e questori e leggi statali e dire quando si può o meno portare un'arma? Ed infatti:
 ba)  Da decenni il Ministero afferma, correttamente, che le guardie volontarie non hanno alcun diritto di andare armate e rifiuta loro la licenza di porto d'armi lunghe o corte per difesa.
bb) Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni (art. 27 c. 5° L. 157/1992). Vale a dire che quando sono in campagna o fanno i cacciatori oppure fanno le guardie senza portare armi lunghe. Se portassero, in quanto autorizzati dal prefetto o da altri, armi lunghe per difesa personale, dovrebbero comunque osservare le norme venatorie, portarle scariche ove non si può cacciare e mettere l’arma in custodia nei luoghi per cui ciò è prescritto. Nella legge non vi è alcuna esenzione per essi mentre invece vi è espressamente (art. 29) per gli appartenenti alla polizia locale i quali portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. Invece a tutti gli altri agenti di vigilanza venatoria è vietato è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni e durante l'esercizio delle proprie funzioni. Siccome il fatto di girare con un fucile non scarico e non  in custodia in campagna integra il cosiddetto "atteggiamento di caccia è chiaro che una guardia volontaria in servizio non potrà mai portare un fucile se non in custodi e che se lo facesse perderebbe immediatamente la licenza di caccia! La normativa è di tutta ovvietà perché non deve sorgere il sospetto  che la guardia sia contemporaneamente un bracconiere! Già è una oscenità giuridica il fatto che in cacciatore si trasformi ogni tanto in guardia e vada a controllare altri cacciatori con cui può aver avuto beghe o attriti.
bc) È  una scemenza il fatto di stabilire che la guardia può portare il fucile, ma solo con palla unica. Che differenza fa? Al massimo si impedisce che la guardia spari ai passeri, ma non certo che spari  ad un capriolo o ad un cinghiale! E se deve sparare a qualcuno per difendersi non è meglio che spari a pallini piuttosto che con palle da cinghiali micidiali fino a quasi un chilometro e causa di pericolosi rimbalzi?   In effetti una vecchia circolare Ministero Int. 10.6466/10173(2) del 13 ottobre 1979, aveva affermato che le Guardie venatorie possono andare armate di fucile sempre che non usino munizioni spezzate. La prescrizione circa le munizioni è una sciocchezza, basata sul TU della caccia del 1939  già non più in vigore nel 1979! Per il resto la circolare è superata dalla legge del 1992.

Di fronte a questi abissi di ignoranza della pubblica amministrazione e dei politici laziali sarebbe bene che prefetti  e ministero dell'Interno intervenissero a rimettere le cose a posto. E i cacciatori dovrebbero segnalare al prefetto ed al questore ogni abuso, così che essi  possano  procedere alla revoche delle licenze di caccia agli sciocchi con la mentalità da sceriffo.
Credo  che il regolamento non sia ancora stato pubblicato; forse può essere ancora fermato!

27-2-2017

 

 


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