CERTIFICATO MEDICO CON LIMITAZIONE  TEMPORALE. 
            ULTIMO ATTO DELLA TELENOVELA. 
            SENTENZA CONSIGLIO DI STATO  N.7722-2021 
        Dopo  tre articoli pubblicati in questo sito sullo stesso argomento, pensavamo di non  dover più tornare a parlare della possibilità, o meno, di rilasciare un  certificato medico di idoneità al porto delle armi con limitazione temporale.  Era solo una illusione, siccome con il passare del tempo, ci eravamo  dimenticati che la questione doveva essere conclusa definitivamente dal Consiglio di Stato con la decisione nel  merito del ricorso in appello presentato dal Ministero dell’Interno contro la  sentenza del TAR per il Lazio, n.12988 del 2020. 
          Tale  decisione è stata adottata con la sentenza del 28 ottobre 2021, n. 7722, per cui sembra si sia giunti all’ultima  puntata della telenovela, della quale cerchiamo di fare un riassunto sintetico  delle precedenti puntate, per permettere ai lettori di ricostruire più  facilmente la problematica.
          Nel  2019, il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR per il Friuli  Venezia Giulia, respinse il ricorso di un cacciatore al quale era stata  rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia,  siccome in possesso di certificato medico di idoneità con limitazione temporale  (Cons. St. 26 giugno 2919, n. 4403).
          Il  Ministero, preso atto di tale decisione, diramò direttive agli uffici  territoriali affinchè non venissero rilasciate licenze di porto d’armi con  validità temporale limitata, in presenza di certificati medici a termine (Circ. 19 novembre 2019).
          Nel  2020, vigente quest’ultima circolare, altro cacciatore, del quale il Questore  di Firenze aveva ritenuto irricevibile l’istanza di rinnovo della licenza di  porto per caccia, in presenza di certificato medico a termine, decise di ricorrere  al TAR per il Lazio, per l’annullamento, previa adozione della sospensione dell’atto  di irricevibilita’ e della stessa circolare del 19 novembre 2019.
          Il  TAR per il Lazio accolse il ricorso, annullando sia l’atto del Questore, sia la  relativa circolare, nella parte in cui  condiziona il rilascio del titolo di polizia alla coincidenza della durata del  certificato di idoneità psico-fisica con la durata quinquennale del porto di  fucile (TAR. Lazio 1 dicembre 2020,  n. 12988).
          Il  Ministero, di conseguenza, notificò agli uffici territoriali tale decisione  evidenziando che la circolare del 19 novembre 2019 non poteva più trovare  applicazione nella parte annullata dal Tribunale amministrativo (Cir. 18 dicembre 2020).
          Contro  la decisione del TAR, il Ministero presentò ricorso al Consiglio di Stato,  chiedendo, nel contempo, la sospensione della sentenza per motivi di estrema gravità ed urgenza (art. 56 c.p.  amm.vo).
          Il  Consiglio di Stato accolse l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutorietà  della sentenza del TAR per il Lazio (Cons.  St. Decreto 15 gennaio 2021, n. 109).
          Quest’ultima  decisione fu portata a conoscenza degli uffici territoriali dal Ministero, con  la precisazione che la circolare del 19  novembre 2019 torna ad essere pienamente efficace (Circ. 22 gennaio 2021).
          Tale  decreto di sospensione venne successivamente convalidato  dallo stesso Consiglio di Stato (Cons. St., Ordinanza 11 febbraio 2021, n.  861).
          Quest’ultima  decisione fu diramata dal Ministero con la precisazione che, di conseguenza,  veniva confermata la piena efficacia  della circolare del 19 novembre 2019, per cui non potevano essere  rilasciate licenze di porto con limitazione temporale, in presenza di  certificati medici di idoneità a termine (Circ.  12 marzo 2021). 
          E’ da  precisare che il Ministero aveva vinto una battaglia, ma non la guerra.
          Infatti,  aveva vinto la battaglia contro il TAR per il Lazio, ottenendo la sospensione  della relativa sentenza, ma non aveva ancora vinto la guerra, dovendo il  Consiglio di Stato trattare nel merito il ricorso in appello per la riforma di  quest’ultima.
          Finalmente,  la questione è stata decisa con Sentenza  del 28 ottobre, n. 7722, con la quale è stato respinto il ricorso del  Ministero contro le decisioni del TAR per il Lazio e, di conseguenza,  confermata quest’ultima sentenza (TAR 1 dicembre 2020, n. 12988).
          Ciò  non vuol dire che non siano stati accolti anche alcuni motivi del ricorso del  Ministero, finalizzati a sostenere la legittimità del divieto di rilasciare  licenze di porto limitate nel tempo.
          Infatti,  nelle sue conclusioni, il Consiglio di Stato, adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e  proporzionata, ha riconosciuto che l’Amministrazione, in sede di primo rilascio delle licenze di porto, non può limitare queste ultime per un periodo di tempo  inferiore a quello stabilito dalla normativa, mentre, al contrario, in sede di rinnovo,  la validità di tali licenze potrà essere vincolata alla durata della certificazione  medica di idoneità.
          Il  Consiglio di Stato ha motivato la sua decisione in base alle ben diverse considerazioni relative al rilascio e rinnovo delle licenze in questione. 
          Infatti,  in caso di rilascio le condizioni  psico-fisiche dell’interessato devono escludere  il pericolo che il rilascio del titolo non comporti pericoli nel suo primo  concreto utilizzo, utilizzo che la legge, non irragionevolmente, parametra ad  un periodo di cinque anni, periodo entro il quale l’interessato dovrà di regola  procurarsi le armi ed imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in  sicurezza.
          Ben diverse considerazioni devono essere fatte per il  successivo rinnovo, come nel caso di  specie. Nella logica di una efficacia del  titolo nel tempo legata  alla necessità  di una continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono  l’originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento  delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro  le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità  che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata, anche parametrando la  durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica.
          Pertanto,  il certificato medico per il rinnovo può essere rilasciato per periodi inferiori a cinque anni e, in tal caso, gli  uffici dovranno modulare la durata del  titolo di polizia sulla base del contenuto della certificazione sanitaria.  Tale interpretazione, confermando quella adottata dal TAR per il Lazio, ha la  finalità di garantire l’incolumità  pubblica mediante una continua verifica del permanere delle condizioni  necessarie al rilascio del titolo, rispondendo a canoni di ragionevolezza e  buon andamento dell’azione amministrativa, siccome consente all’Amministrazione di modulare la  periodicità dei controlli medici in relazione alle circostanze del caso  concreto.
          Inoltre,  il Consiglio di Stato ha osservato che vincolare la durata del rinnovo della licenza di porto a cinque  anni, alla stregua del rilascio,  avrebbe due effetti negativi entrambi  irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se  in possesso dell’idoneità psicofisica) dall’esercizio di un’attività svolta e  ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall’altro il rinnovo per un periodo  troppo lungo per garantire il perdurare dell’idoneità in una fase della vita in  cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può  essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata.
          In  proposito il Consiglio di Stato, a conferma delle suddette considerazioni,  richiama anche la disciplina di altri  settori, come quello della patente di guida, per la quale è prevista la  possibilità di limitarne la durata con certificato medico di idoneità a termine  (artt. 119 e 126 c.s.).
          Ci  siamo dilungati nel riportare le motivazioni della sentenza del Consiglio di  Stato, sperando di far cosa utile al lettore per una migliore comprensione  della soluzione della problematica.
          Noi,  da semplici uomini della strada, non siamo riusciti a capire perché non possa  essere rilasciata una licenza di porto per un periodo inferiore a quello di  legge, mentre ciò è ammesso per il rinnovo. Forse perché con il primo rilascio  occorre all’interessato un tempo minimo di cinque anni per procurarsi le armi, imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in  sicurezza, mentre per il rinnovo si presume che tale sicurezza sia stata  già acquisita e, quindi, la licenza possa avere una validità temporale  inferiore, senza pregiudizi per la pubblica sicurezza??......
          Una  cosa è certa: ci pare, come si sul dire, che il Consiglio di Stato abbia voluto  accontentare sia il TAR del Lazio che il Ministero, dando un colpo al cerchio ed uno alla botte!....
         
        Firenze  6 dicembre 2021                                   ANGELO VICARI
         
        Noticina  di Mori
        Ineccepibile  il commento dell'Amico Vicari, ormai un po' sfiancato dall'immane tentativo di dare  un senso logico alla burocrazia e alla giustizia italiana, che poi è solo una forma  di burocrazia esasperata, più o meno con lo stesso rapporto che vi è tra le Sturmtruppen  di Bonvi e le SS. Mi aspetto qualche suo articolo intitolato "credo quia  absurdum".  
          Egli  sospetta bene quando pensa che il Consiglio di Stato sia talmente servo del  potere da aver paura di dar torto ad un Ministero e che cerchi troppo spesso di  dare un colpo al cerchio ed uno alla botte; sono maestri nel tenere il piede in  due scarpe, nel volere la botte piena e la moglie ubriaca, nell'essere gaie e  lesbici ad un tempo (nessuna discriminazione, rispetto appieno le regole di genere).
          Ed è  cosa dura da digerire che i casi siano due, come teorizzava Petrolini: o sono stupidi  e non capiscono, oppure sono disonesti e non usano la loro indipendenza per  tutelare il cittadino dallo strapotere della burocrazia. Ma ricordiamoci che un  quarto dei componenti sono di nomina politica e fra questi qualche marpione riconoscente  ci deve pur essere!
          Una cosa  è indubbia: l'affermazione che chi chiede una licenza di porto d'armi deve imparare  a sparare è una tale bufala, al di sotto di ogni sospetto, degna della mente di  un no-vax: che c'entra il porto con l'imparare a sparare? Vi sono tiratori olimpici  che non hanno mai avuto un porto d'armi! E il certificato rilasciato dal TSN è  una finzione? Per il CdS pare che non serva per sparare, ma solo per iniziare  ad imparare a sparare! E chi ha una licenza di porto d'armi per difesa personale  può diventare esperto sparando ai delinquenti? E perché i magistrati portano  armi senza aver mai imparato a sparare; eppure non hanno mai ammazzato nessuno  e non aspettano cinque anni dalla nomina prima di portare la pistola (è vero  anche che "ne ammazza più la penna che la spada"!).
          Ogni  anno vengono assegnati 10 premi IgNobel; per il 2022 segnalerò il Consiglio di  Stato! (EM) 
        7 dicembre 2021