Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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La guerra dei colpi, ovvero come disorientare il nemico (Angelo Vicari)

Cesare Lombroso e’ stato il padre dell’antropologia criminale, meglio conosciuto per avere studiato e classificato i criminali esclusivamente per determinate caratteristiche fisiche.
Nell’attuale società dell’immagine, nella quale l’apparire sembra essere la maggior preoccupazione dell’individuo, possiamo dire di essere tutti lombrosiani.
Purtroppo, questa preoccupazione della forma , a discapito della più importante sostanza, ha contaminato anche il mondo del diritto.
Così è accaduto per il recente decreto antiterrorismo, n. 7/2015, reclamizzato dallo stesso ministro dell’Interno Alfano con lo slogan “da oggi siamo più forti nella lotta al terrorismo”!... Lodevole la risposta dei nostri governanti, sicuri di essere riusciti a risolvere tale grave minaccia, obbligando l’onesto cittadino a denunciare caricatori ad “alta capacità” e vietando di esercitare la caccia con fucili somiglianti ad armi da guerra o con il 6 mm. Flobert.
Vediamo, dunque, il percorso logico/giuridico (ci venga passato l’eufemismo!...) seguito dal nostro legislatore per vincere la “lotta”.
Con l’art. 3 del D.L. n. 7, 18 febbraio 2015, è stata integrata la disciplina degli esplosivi, sottoponendo a controllo le sostanze con le quali possono essere confezionati ordigni esplosivi (“precursori di esplovi”), inserendo nel C.P. gli artt. 678 bis e 679 bis.
E’ da evidenziare che questo decreto non aveva previsto altre disposizioni relative alle armi!...
Il 9 aprile, al Tribunale di Milano, uno squilibrato uccide con la pistola un magistrato, un avvocato ed una terza persona e, quando viene fermato, è trovato in possesso di caricatori di riserva con i quali avrebbe continuato la sua strage.
Lo stesso Presidente del Consiglio, cui hanno fatto eco i maggiori organi di informazione, si è affrettato a denunciare la necessità di “un impegno più preciso contro la proliferazione di armi”.
Quale occasione migliore, per concretizzare tempestivamente tale impegno, se non la conversione in legge del decreto antiterrorismo?...
Infatti, nella legge di conversione n. 43, del 17 aprile, vengono precipitosamente inserite le novità in materia di armi.
Per l’uomo della strada non è facile comprendere quanto e come queste novità possano essere utili a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, ma non può non riconoscere che il Governo ha mantenuto la  promessa di impedire “la proliferazione delle armi” in tempi strettissimi (11 giorni dalla strage di Milano), salvando “la faccia”, anzi la forma, anche se senza alcuna sostanza!...

LA GUERRA DEI COLPI TRA STORIA E ATTUALITA’.

  • La legge n.110/1975 (art.19) considerò i caricatori come parti di arma.
  • Il D.L.vo n. 204/2010 (artt. 2 e 5) ha declassato i caricatori per armi comuni a semplici accessori, continuando a considerare parti solo quelli delle armi da guerra (circolare 24 luglio 2011).
  • Il D.L.vo n. 121/2013 (art.2; circolare 28 luglio 2014), pur continuando a considerare il caricatore accessorio, ha limitato il numero di cartucce sia di quelli fissi (serbatoi) che di quelli amovibili (caricatori) per tutte le specie di armi, anche a canna liscia, con la sola esclusione di quelle antiche, stabilendo i limiti di 5 colpi per le lunghe, 15 per le corte, 10 per le repliche di armi antiche; tali limiti possono essere superati per le armi sportive riconosciute dal Banco di prova, sentite le federazioni sportive interessate.
  • Il D.L. n.91/2014, convertito in legge n. 116 (art.16), ha stabilito limiti ai caricatori per i fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica (non manuale), durante l’attività venatoria, che può essere esercitata con 2 cartucce (più 1 in canna) e 5 (più una in canna) per la sola caccia al cinghiale.
  • Il D.L. n. 17/2015, convertito in legge n.43 (art. 3), pur continuando a considerare i caricatori accessori, ha previsto che, entro il 4 novembre 2015, il privato (con esclusione espressa dei commercianti) che detiene caricatori, in sovrannumero rispetto a quello di dotazione dell’arma, che superino i limiti previsti dal D.L.vo n. 121/2013, è obbligato a presentare denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. L’omissione di tale obbligo è punita con l’art. 697 del C.P..
  • Lo stesso decreto limita i mezzi per esercitare l’attività venatoria stabilendo i divieti di uso di fucili a canna rigata semiautomatici (esclusi quelli a ripetizione manuale) “somiglianti ad un’arma da fuoco automatica” (Cat. B, punto 7, All. 1, Direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991), nonché di fucili e cartucce a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso. Le armi in questione, anche se vietate per la caccia, possono essere detenute come tali e quindi in numero illimitato; invece, se cedute/acquistate,  a qualsiasi titolo, debbono essere classificate come armi comuni o sportive, rientranti nei limiti numerici previsti per quest’ultime (rispettivamente 3 e 6).

IN SINTESI, COME SI COMBATTERA’ IL TERRORISMO

DAL 5 NOVEMBRE 2015.

  • Tutte le specie di armi da sparo ( comuni, da caccia, sportive, da fuoco o ad aria compressa, sia a canna rigata che liscia), già in possesso del privato, o acquisite dopo il 5 novembre 2015 solo per eredità, anche se con serbatoi o caricatori non in regola con il limite dei colpi stabiliti dal D.L.vo 121, possono essere legittimamente detenute ed usate senza dover effettuare modifiche; ciò vale anche per i singoli caricatori (art.6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).
  • Ove il privato voglia cedere, a qualsiasi titolo, armi con caricatori non in regola con il numero di colpi o singoli caricatori, dovrà prima farli limitare, in modo irreversibile; è possibile cedere/acquistare armi e caricatori non conformi fino al 4 novembre 2015 (art.6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).
  • I singoli caricatori (con esclusione di quello in dotazione dell’arma), con un numero di colpi superiori ai limiti consentiti, devono essere denunciati, anche se acquisiti per eredità (art. 3 D.L. 7/2015).
  • Il privato che già legittimamente detiene caricatori (con esclusione di quello in dotazione dell’ arma) con un numero di colpi che superano i limiti stabiliti dal D.L.vo 121, deve provvedere alla relativa denuncia entro il 4 novembre 2015, sempreché non provveda alla modifica entro tale termine (art. 3 D.L. 7/2015).
  • I commercianti di armi sono esclusi dall’obbligo di registrazione dei caricatori anche se superano i limiti di colpi consentiti (art. 3 D.L. 7/2015) e potranno vendere armi e singoli caricatori solo se conformi; armi e caricatori non conformi, già in giacenza, possono essere venduti senza modifiche fino al 4 novembre 2015 (art. 6 D.L.vo 121/2013; circolare 28 luglio 2014, pag. 9).

CONTRIBUTO DEI CACCIATORI ALLA LOTTA AL TERRORISMO.

DETENZIONE

  • Possono detenere le armi da caccia, già in possesso o acquisite per eredità, sia a canna liscia che rigata,  anche con serbatoi o caricatori con numero di colpi superiori ai limiti (art. 6 D.L.Vo 121/2013).
  • Devono provvedere alla denuncia di singoli caricatori non conformi, esclusi quelli che fanno parte delle armi, entro il 4 novembre 2015 (art. 3 D.L. 7/2015).
  • Dal 5 novembre 2015 potranno cedere, a qualsiasi titolo, armi da caccia a canna liscia o rigata, nonchè singoli caricatori solo se resi conformi in modo irreversibile (art. 6 D.L.vo 121/2013).
  • Possono continuare a detenere come armi da caccia (in numero illimitato) anche i fucili semiautomatici (non a ripetizione manuale) a canna rigatasomiglianti ad un’arma da fuoco automatica”, classificati dal Banco di prova nella categoria B7, nonché i fucili con cartucce a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso, di cui siano già in possesso alla data del 21 aprile 2015 o acquisite successivamente per eredità (art. 3 D.L. 7/2015).
  • In caso di cessione, a qualsiasi titolo, queste due ultime tipologie di armi vengono classificate   automaticamente come armi comuni o sportive, con i limiti di libera detenzione, rispettivamente, di 3 e 6 pezzi (art. 3 D.L. 7/2015) .

 USO

  • Durante l’attività venatoria, oltre alle limitazioni previste dall’art. 13 della legge quadro sulla caccia n. 157/92, possono essere usati fucili  semiautomatici, con canna rigata, con caricatori contenenti solo 2 colpi (più uno in canna) o 5 colpi (più uno in canna) per la caccia al cinghiale (art. 16 D.L. 91/2014).
  • Non possono essere usati fucili semiautomatici, a canna rigata, “somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”, classificati dal Banco di prova nella categoria B7, meglio conosciute come black rifle, cioè imitazioni in calibri civili di fucili da guerra (art 3 D.L. 7/2015).
  • Non possono essere usati fucili con cartuccia a percussione anulare fino al calibro 6 mm. Flobert compreso (art. 3 D.L. 7/2015).

Nella confusione più totale andatasi a sedimentare in questi ultimi anni (come se non fosse bastata quella già esistente!..), di una cosa siamo certi: con queste disposizioni non si contrasterà il terrorismo internazionale, ma si è riusciti a disorientare il nemico rappresentato dagli appassionati di armi, della caccia e del tiro!....

Firenze 5 maggio 2015
     

 


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