Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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La nozione di arma antica

Sulle armi il Ministero antiche ha fatto molta confusione, rendendo confuso ciò che era chiaro.
Il TU del 1931 non distingueva fra armi bianche e armi da sparo e non diceva quando un’arma si doveva considerare antica; non diceva se si doveva aver riguardo alla tipologia o alla effettiva epoca di fabbricazione; quindi nessuno sapeva se una copia di alabarda fatta nel 1900 fosse antica o moderna. La dottrina scriveva che la qualifica di arma antica doveva derivare da un particolare pregio dovuto alla antichità e quindi escludeva che fosse antica una copia moderna di alabarda. Però ci si dimenticava che la norma era nella legge di pubblica sicurezza, non in quella per la tutela delle cose artistiche!
 Si giunge così, nella nebbia totale, al 1975, quando il legislatore prova a dare una definizione di arma  da fuoco antica.  Nell’art. 10 della legge 110 scrive che sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890; subito dopo aggiunge che per le armi antiche di importanza storica … di modelli anteriori al 1890 verrà emanato un apposito regolamento in accordo   con il ministero per i beni culturali.
La legge 110, all’art. 2, introduceva anche la nozione di replica di arma antica ad avancarica di modelli anteriori al 1890, il che confermava categoricamente che si doveva aver riguardo all’anno di creazione del modello.
Quindi il legislatore è stato chiarissimo:
- ha stabilito che tutte le armi ad avancarica rientrano, ai fini della sicurezza pubblica, fra le armi antiche, anche se prodotte dopo il 1890 (quelle monocolpo verranno poi liberalizzate nel 2000);
- ha stabilito che si deve aver riguardo alla data di creazione del modello dell’arma e non a quella di fabbricazione del singolo esemplare;
- ha previsto un regolamento per tener conto, oltre che delle esigenze di sicurezza pubblica, anche della necessità di tutelare beni culturali.
Quando si trattò di importare armi di ordinanza antiche, il solito funzionario del ministero il quale non si era accorto di essere uscito dalla nebbia, ne pretese la catalogazione perché recavano una data di produzione successiva al 1890 e quindi, secondo lui rientravano fra le repliche! La questione finì  davanti alla Commissione Consultiva per le armi (che all’epoca era formata da molti esperti e da pochi raccomandati) la quale stabilì, in una seduta tenutasi il 3 ottobre 1981, quanto riportato nel verbale allegato   (vedi in nota)  e cioè che l’arma antica deve essere concepita anteriormente al 1890 e, se anche costruita successivamente, non deve presentare alcuna modifica rispetto al modello originario ai materiali e alle tecniche di costruzione.
Soluzione del tutto ovvia ove si pensi  che, altrimenti, un revolver mod. 89 sarebbe da considerare antico solo per pochi esemplari  e moderno per tutti quelli identici costruiti dal 1 gennaio 1890 in poi; a parte il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi è del tutto impossibile stabilire in che anno un esemplare di arma sia stato prodotto.
È appena il caso di osservare che l’unico ad opporsi ad una cosa tanto chiara era il funzionario del ministero che voleva attendere l’emanazione del regolamento, come se esso potesse stabilire cosa diversa da quanto ricavabile dalla legge, e che straparla in materia di catalogazione, sebbene avesse collaborato alla stesura della L. 110!

Il rapporto fra arma antica e replica è stato gestito male perché, da un lato, si dice che tutte le armi ad avancarica sono antiche e poi si scrive che esistono delle riproduzioni di armi antiche che sono repliche da catalogare come armi comuni moderne!
La liberalizzazione delle avancarica monocolpo del 2000 ha risolto in parte il problema, ma ora ci si ritrova comunque con questa astrusa situazione:
- una carabina del 1860 identica all’originale, ma costruita nel 1970, è arma antica
- la stessa carabina costruita dopo l’ottobre 1979 è una replica moderna perché solo da tale data esiste la nozione ufficiale di replica.
Con il DM 14 aprile 1982 veniva pubblicato il famoso regolamento il quale, come c’era da aspettarsi, ha solo confuso le idee.
Comunque anch’esso conferma indirettamente che si deve fare riferimento solo al modello; lo dice espressamente per le armi da guerra rare o artistiche (art. 2) e lo richiama all’art. 4  per  dire che le armi antiche prodotte dopo il 1920 su modello precedente, devono essere immatricolate (norma insulsa: se un’arma di questo genere non ha matricola fin dall’origine, vuol dire che è anteriore al 1920!). Poi all’art. 6, chissà come, ritorna fuori l’affermazione che le armi antiche devono essere “fabbricate” prima del 1890.  Si vede che al regolamento hanno lavorato in due che non si parlavano fra di loro! Ma, lo ripeto, un regolamento non può stabilire cose diverse dalla legge.
Purtroppo il regolamento non ha detto nulla sulle armi bianche, non ha spiegato quando un’arma moderna rientra fra armi rare o artistiche, non ha detto chiaramente che un’arma vecchia non ha necessariamente valore di bene culturale, non ha chiarito quali sono le facoltà del collezionista di armi antiche, ecc. ecc.
Solo  con l’art. 5 della legge 21 febbraio 1990 il parlamento si arrischiava a stabilire che sono libere le armi (bianche) antiche inidonee ad offendere per difetto ineliminabile della punta o del taglio.  Per mia esperienza ritengo che per rendere impossibile che la lama di una baionetta venga riaffilata o riappuntita con una mola a smeriglio, sia necessario eliminare la lama! Ma una baionetta senza lama è ancora una baionetta?

NOTA

Ed ecco la delibera della Commissione:

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO PUNTO E5/6 dell 'o.d.g.
All. 33-34
Pag. 38 - segue verbale seduta n. 60 - All. 33-34
TITOLO DELL'AFFARE:
Ditta "THE FOUR COMPANY S.p.A." di Villa Carcina (BS)
Richieste di catalogazione della carabina a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser mod. 1886, cal. 8 x 57 I (canna mm. 450) - pratica n. 50.4496 e d e 1 fucile a ripetizione semplice (ordinaria) Mauser Gewehr mod. 1888 cal. 8 x 57, canna mm. 740 - pratica n. 50 4497. RELATORE: Col, Alberto ACRI
ESPOSIZIONE :
Il relatore riferisce che sii tratta di modelli di armi antiche, fabbricate prima del 1890, perciò non soggette a catalogazione.
Si apre un ampio dibattito al quale intervengono; il Dr. Ferrante, l'Ing. Mininni, il Dr. Di Carpegna, il Magg. Susini, il Presidente.
Il dr. Ferrante ricorda che nella legge 110 non è previsto l’'esonero da catalogazione per dette armi e che pertanto, converrebbe attendere la pubblicazione del regolamento previsto dall’art. 10 della legge 110 e così procedere sulla base di principi previsti da una normativa vigente.
Prende le parola l'Ing. Mininni, il quale ritiene che "costruzione" si identifichi con "concezione" ; se ad esempio l'arma è stata brevettata anteriormente al 1890, anche se è state prodotta dopo, purché senza alcuna modifica, rimane antica.
Interviene il Dr. Di Carpegna. Nel. caso in questione, egli afferma, se è stata chiesta la catalogazione di un'arma anteriore al 1890, essa non può rientrare nella legge 110, per cui le domanda è inammissibile.
L'ing . Mininni cita il 7° comma dell'art. 10, per rafforzare la tesi della non catalogazione,
Il Magg.. Susini richiama l'attenzione sul fatto che, ad esempio, la Colt 1873 è sempre stata prodotta fino ai nostri giorni e pertanto non potrebbe essere definita replica. Si chiarisce però che nel caso in questione i modelli costruiti recentemente non sono identici ai modelli originari (es. materiali e tecniche dì costruzione).
Il Presidente pone l'accento sul fatto che l'arma non deve essere in seguito modificata, pur se costruita nello stesso modello.
Per quando sopra, si propone di definire il principio appresso citato e dì acquisirlo agli atti della Commissione;
L’arma per essere considerata antica e quindi esclusa dalla catalogazione deve essere concepita anteriormente al 1890 e, se anche costruita successivamente, non deve presentare alcuna modifica rispetto al modello originario ai materiali e alle tecniche di costruzione,
Il Dr. Di Carpegna fa rilevare che l'obbligo di catalogazione anche per le armi antiche, oltre a comportare una notevole mole di lavoro, produrrebbe danni irreparabili alle stesse armi, in sede di punzonatura del numero di Catalogo presso il Banco Nazionale d i Prova.
Il Dr. Ferrante insiste nella sua richiesta, ricordando l'opportunità che la qualificazione di arma come "antica" deve essere dimostrata con documenti dall'interessato e non "dichiarata" dalla Commissione.
Il Presidente della Commissione, formula il principio secondo cui le armi antiche, ai fini dell'importazione, non sono soggette a catalogazione.
Così rimane stabilito.

 

(29-10-2011)

 

 

 

 

 


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