Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

La fine dell' UITS (29-6-2008)

L'UITS ha emanato un comunicato in cui cerca di accreditare la tesi secondo cui il Governo avrebbe salvato l'UITS con il DL sulla semplificazione. Nulla di più errato!
L’art. 26 del DL  25 giugno 2008 nr. 112 recita:
Art. 26. Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', nonche' quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresi', soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, e' disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita' collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti: «Ente italiano montagna
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto agronomico per l'oltremare».

Se si legge bene l'art. 26 si vede che in nessun punto esso dice che vuole salvare gli enti già abrogati dalla legge Finanziaria 2008. In esso si stabilisce che in futuro verranno soppressi, salvo deroghe da adottare con decreti:
- gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti
- quelli con le caratteristiche già indicate nel comma 636 della Finanziaria 2008, salvando solo gli ordini professionali e le federazioni sportive (nessuna delle quali è ente pubblico!) ecc.
Anzi, all'elenco degli enti già soppressi come l'UITS aggiunge anche
-Ente italiano montagna
-Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
-Istituto agronomico per l'oltremare

così confermando che l'elenco non è soggetto alla normativa dei commi precedenti ma configura una abrogazione senza dilazioni ed eccezioni.
Perciò l’art. 26 si applica, per quanto concerne il richiamo al comma 636, solo agli enti non già compresi nell’elenco A ed aboliti senz’altro.
Perciò dal 29 giugno 2006 l’UITS cessa di esistere come ente pubblico (salvo regolamentazione della sorte del personale e del patrimonio) e non ha più titolo per pretendere trattamenti preferenziali dal TSN.

(27-6-2008)

PS: E' possibile che in sede di conversione del DL vengano ancora fatte delle modifiche

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it