Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolari 2 ottobre 1986 e 19 settembre 1995 su armi sportive

Circolare 559/C.7279-B-76 del 2 ottobre 1986 - Legge 25 maggio 1986, n. 85, contenente norme in materia di armi per uso sportivo.

La Gazzetta Ufficiale n. 77, del 3-4-1986 ha pubblicato la legge n. 85 del 25-3-1986 contenente norme in materia di armi per uso sportivo.
Da tale contesto normativo il settore delle armi riceve una nuova disciplina organica, in virtù di una più compiuta trattazione delle armi sportive, accennate e mai definite dal legislatore .del 1975 agli artt. 2, 15, 16 e 22 della legge 110.
In particolare, la legge è composta da tre articoli, concernenti rispettivamente la detenzione, la definizione, la elencazione e il trasporto delle armi sportive.
DETENZIONE DI ARMI SPORTIVE
In relazione all'introduzione di questa ulteriore categoria di armi, l'art. 1 della legge 85/86, modificando la norma, di cui al 6° comma dell'art. 10 legge 110/75, richiamata anche dall'art. 5 della legge 452/82, stabilisce che, oltre a due armi comuni da sparo e sei da caccia, è possibile in aggiuntala detenzione di sei armi per uso sportivo.
Con la disposizione in parola, pertanto, si è voluto consentire oltre alla detenzione, già precedentemente prevista, delle armi da caccia (per la cui individuazione si è fatto esplicito rinvio all’art. 9 della legge 968/77,che elenca i mezzi consentiti per l'attività venatoria), anche la detenzione di sei armi per uso sportivo, soddisfacendo quindi, le attese di quelle persone che nelle attività sportive impiegano armi comuni da sparo diverse da quelle da caccia.

DEFINIZIONE E ELENCAZIONE DELLE ARMI SPORTIVE
Delle armi in parola, la legge 85/86 ha provveduto a fornire una definizione che si poggia essenzialmente su due criteri: uno sostanziale, che attiene ai meccanismi ed alla struttura dell'arma, per cui la stessa non può che essere esclusivamente destinai" ta all'uso sportivo; l'altro formale, dato dal riconoscimento uf fidale di tale destinazione, risultante da un apposito provvedi mento del Ministero dell'Interno, emesso su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale delle armi, dopo aver acquisito l'avviso delle Federazioni Sportive affiliate al Coni. All'uopo si richiamano le modalità di cui al D.M. 16/8/1977 riguardanti l’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e il rifiuto di iscrizione.
E' stato, inoltre, previsto, quale mezzo di facile consultazione, l'istituzione, per queste particolari armi, di un apposito elenco da annettersi al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo che dovrà contenere:
a) le armi di nuova produzione o importazione per le quali è sta ta o viene contestualmente chiesta, a cura del fabbricante o importatore, l’iscrizione in Catalogo e alle quali viene assegnato un numero seguendo la numerazione progressiva?
b)   le armi catalogate anteriormente alla presente legge e tuttora in produzione e in importazione, per le quali viene chiesta, a cura del fabbricante o importatore, il riconoscimento come arma sportiva.
Per le armi non più in produzione nè in importazione o prive del numero di catalogo, perché prodotte o importate anteriormente al 1° ottobre 1979, nonché per i fucili da caccia con canna ad anima liscia e per le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, esclusi dalla catalogazione, ai sen si della legge 452/82, potrà essere chiesta, da chi ne abbia interesse, la classifica di arma comune ed il riconoscimento della qualifica di arma per uso sportivo.

TRASPORTO PER ARMI SPORTIVE
Per soddisfare le esigenze di coloro che praticano, tale attività, si è ritenuto necessario introdurre un'apposita licenza di trasporto, valida per tutto il territorio nazionale, rinnovabile annualmente, rilasciata dal Questore della provincia in cui risiede il richiedente, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e previa adeguata attestazione da cui risulti che l’interessato partecipa effettivamente ad attività sportive.
Coloro i quali sono già in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia o di porto di pistola per difesa personale possono trasportare, senza la prevista licenza di cui all’art. 3, 1° comma, della legge 85/86, le armi per uso sportivo, sia lunghe che corte.

 Circolare 559/C-50.7279-B-86 del 19 settembre 1995  - Volume operativo di ausilio per il controllo delle armi "classificate sportive” ai sensi delle Legge 25 marzo 1986 n. 85.-
La Legge 25 marzo 1986, n. 85 ha introdotto la categoria delle armi per uso sportivo che si identificano in quelle che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente all'impiego nelle attività sportive.
La qualifica di arma per uso sportivo viene riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, da questo Ministero su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, sentite le Federazioni sportive interessate affiliate al CONI.
Le armi per uso sportivo, rientrando nel novero delle armi comuni da sparo, sono collocate in apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 2, 3° comma L. 85/86).
L'Ufficio del Catalogo Armi della Divisione Armi ed Esplosivi del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale ha predisposto l'allegato "volume operativo", che si trasmette in numero di due copie, contenente l'elenco per denominazione delle armi classificate sportive, aggiornato alla seduta n. 9 del .’26 giugno 1995 della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi.
La strutturazione in schede, che sintetizzano i dati tecnici e normativi di ciascun modello di arma sportiva, si ritiene renda il documento idoneo ad una rapida consultazione delle diverse esigenze operative.
La consultazione del volume potrà agevolare i controlli sulla reale qualifica delle armi rinvenute nelle variegate circostanze operative, considerato che quelle sportive, fra l'altro, possono essere soltanto trasportate con licenza del Questore, ma non portate (art. 3 L. 85/86).
In particolare, inoltre, il "volume operativo potrà semplificare i controlli in merito alla detenzione delle predette armi consentita, senza licenza di collezione, nel numero di sei ai sensi dell'art. 10 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 così come modificato dall'art. 9 della Leggel19 dicembre 1992, n. 489.

 


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