Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Modulo rilevazione armi - Mod. 38 - Circolare 14 luglio 2004

Ministero dell'interno -Circolare 557/B.3609-10100(ll) del 14 luglio 2004
OGGETTO: Compilazione modulo rilevazione armi, mod. 38.

Con la nota suindicata codesta Questura ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in ordine all’obbligo di compilazione del modello 38 da parte delle armerie nei casi di vendita tra armerie, vendita direttamente all’estero di armi acquistate dalle fabbriche e dai privati, acquisto di armi dalle fabbriche.
In proposito, si rappresenta preliminarmente che il modello in argomento è, principalmente, finalizzato al controllo della movimentazione di armi in disponibilità dei privati, pertanto esso va sempre compilato:
• a cura delle armerie o dei fabbricanti autorizzati alla minuta vendita in caso di compravendita fra questi e privati;
• a cura degli uffici di polizia, sulla base della denuncia di detenzione dell’arma, in caso di cessione fra privati.
Non è necessario nella compravendita fra armerie perché nei passaggi fra operatori commerciali le armi non escono mai dal ristretto e già altrimenti controllato circuito degli operatori professionali.
All’interno delle armerie, come è noto, il “controllo” delle armi ivi detenute si effettua attraverso l’iscrizione delle armi sul registro delle operazioni giornaliere (art. 35 T.U.L.P.S.), sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di P.S..
Appare opportuno, inoltre, precisare che la compilazione del modello 38, - che, si ribadisce, è richiesta in ogni operazione commerciale riguardante la vendita di un’arma a privato - deve essere effettuata in un unico esemplare di modello per tutte le diverse parti fondamentali dell’arma.
Ed ancora, nella compilazione del modello in argomento, fra i dati descrittivi dell’arma (fabbricante, modello e calibro), si debbono indicare quelli corrispondenti al numero di catalogo dell’arma stessa, così come riportati sulla Gazzetta Ufficiale o sul catalogo pubblicato nel sito internet della Polizia di Stato.
Si rappresenta, al riguardo, che sono stati avviati contatti con il C.E.D. Forze di Polizia, per l’inserimento automatico dei dati caratteristici di un’arma, attraverso il solo inserimento, da parte dell’operatore, del suo numero di catalogo.
Si rammenta, infine, che l’acquisto di un’arma è consentito solo ai titolari di una licenza di polizia, normalmente rappresentata da un porto d’armi, per cui, l’identificazione dei soggetti verso i quali avviene la transazione commerciale di un’arma dovrà essere effettuata attraverso i predetti documenti.
Solo nel caso in cui l’acquisto avvenga per mezzo di un “Nulla Osta” ex art. 35 T.U.L.P.S., l’identificazione del suo esibitore dovrà avvenire con un diverso documento di identità in corso di validità.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nota: il mod. 38 è stato introdotto con circolare del 1971, introvabile. EM


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