Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Proposta di regolamento sui poligoni privati - Versione luglio 2015

Quella che riporto qui sotto pare essere la proposta ministeriale quasi definitiva, redatta "con il supporto tecnico dell'UITS al gruppo di lavoro Poligoni Privati/Federazioni Tiro, coordinato dall`ANPI, per la stesura del Regolamento per i poligoni privati inserendo ed integrando norme essenziali per la sicurezza attiva e passiva dei frequentatori dei poligoni privati" (parole dell'UITS!). Al Ministero hanno fatto finta di dimenticarsi che i poligono privati sono nati in concorrenza con l'UITS che è il loro nemico numero uno. Vi sono ampi motivi per impugnare un eventuale regolamento che violi le norme sulla libera concorrenza. Si veda qui la precedente bozza.

Proposta di normativa attuativa per la regolamentazione della licenza per l’impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati
Decreto ministeriale «Adozione dell'allegato F al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante “Norme per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati.”»
Articolo 1 - (Adozione dell'allegato F del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)
1. Al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l’allegato F, nella forma prevista dall’Allegato I al presente decreto.
Nota: Dubito che possano integrare il Regolamento di PS con un semplice decreto ministeriale. L’art. 221 stabilisce:
“Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.” E l’art.  366 del Regolamento stabilisce che con decreto ministeriale possono essere modificati solo i modelli dello allegato E. Quindi un regolamento di modifica del Regolamento al TULPS può essere fatto solo con un D.P.R.

Articolo 2 - (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore al momento della pubblicazione.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i campi di tiro e poligoni privati esistenti e operanti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie strutture alle disposizioni applicabili del presente decreto e richiedono la licenza di cui al terzo comma dell’articolo 57 della legge. Oltre tale termine, nessuna attività tra quelle previste potrà essere svolta se non autorizzata ai sensi del presente decreto.
ALLEGATO I
Allegato F al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Norme per l'impianto e la gestione di campi di tiro e poligoni privati di cui all’articolo 57 della legge”
Capitolo I - (Norme generali)
Articolo 1 - (Campo di applicazione e definizioni)
1. Il presente allegato si applica a tutti i campi di tiro e poligoni privati, così come di seguito definiti. Esso tuttavia non si applica ai poligoni e campi di tiro delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, ai campi di tiro e poligoni privati ove non si effettui attività a fuoco, non soggetti alla licenza di cui all’articolo 57 della legge, agli impianti di prova e di collaudo di armi e munizioni degli operatori autorizzati ai sensi degli artt. 28, 31 e 47 della legge e del Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e le munizioni commerciali, e non si applica parimenti alle manifestazioni temporanee altrimenti autorizzate e alle attività oggetto di diversa licenza di polizia.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “campo di tiro” o “poligono privato”: area privata stabilmente organizzata per l'esercizio del tiro con armi da fuoco;
b) “impianto di tiro”; area all’interno del campo di tiro o poligono privato in cui si svolge il tiro in condizioni di sicurezza;
c) “area di tiro” o “zona di tiro”: area dell'impianto interessata alle traiettorie dei proiettili che collega la linea di fuoco con l'area del parapalle;
d) “area di esercitazione” o “area tiratori” o “stazione di tiro”: area riservata al responsabile di tiro, ai tiratori e agli eventuali istruttori, dedicata all'esercizio del tiro. Essa comprende:
1) l'eventuale “posto di controllo del tiro”: il posto riservato al responsabile di tiro;
2) le “postazioni” o “piazzole di tiro”: le singole zone riservate ai tiratori e attrezzate per svolgere il tiro in condizioni di sicurezza;
e) “origine del tiro”: punto dal quale hanno origine le traiettorie dei proiettili;
f) “linea di fuoco”: allineamento delle origini del tiro;
g) “operazioni di tiro”: attività di esercitazione che comporti sparo con armi da fuoco;
h) “area parapalle”: settore dell'area di tiro contenente il parapalle;
i) “parapalle”: barriera naturale o struttura artificiale verso cui è diretto il tiro destinata a intercettare e trattenere i proiettili;
l) “strutture di chiusura laterale”: barriere, muri, colli, argini, terrapieni, scarpate, traverse o altri rialzi naturali o strutture artificiali idonee all'intercettazione delle traiettorie anomale dei proiettili;
m) “strutture di protezione passiva”: parapalle e strutture di chiusura laterale.
n) “stazione dei bersagli”: zona dell'area di tiro ove sono collocati i bersagli posizionata anteriormente alla zona bersagli;
o) “campo di tiro all'aperto idoneo all'uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata”: impianto di tiro in cui è esclusivamente ammessa attività di tiro con armi ad anima liscia con munizione spezzata;
p) “campo di tiro all’aperto idoneo all’uso di armi ad anima rigata”: impianto di tiro in cui è ammessa attività di tiro con armi ad anima rigata con munizione a palla unica.
q) “poligono al chiuso”: impianto le cui aree di tiro sono interamente chiuse da strutture edilizie di qualsiasi genere idonee a contenere la fuoriuscita dei proiettili delle armi con il munizionamento di previsto impiego;
r) “regolamento di sicurezza”: regolamento del campo di tiro o poligono privato comprendente le norme comportamentali generali e di sicurezza nella custodia, nell’impiego e nel maneggio delle armi da fuoco e delle relative munizioni utilizzate;
s) “responsabile di tiro”: soggetto che sovrintende e controlla le operazioni di tiro e assicura e fa assicurare il rispetto delle norme del regolamento di sicurezza;
t) “istruttore di tiro”: tecnico esperto in possesso del corrispondente titolo rilasciato da federazioni sportive italiane o internazionali, dalle forze armate italiane, da un corpo armato dello Stato o da altri organi da tali soggetti a ciò designati, con riferimento alle specialità di tiro oggetto di insegnamento.
Nota: viene opportunamente stabilito che non occorre licenza di PS per i poligoni per armi ad aria compressa. Si spera anche che al Ministero capiscano che i campi di tiro a volo esistono da oltre un secolo, non hanno mai avuto bisogno di essere regolati e non hanno mai dato luogo ad incidenti; un tiratore a volo è pericoloso quanto un cacciatore che spara ai merli.

Articolo 2 - (Rilascio delle licenze)
1. La licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati è rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del terzo comma dell’articolo 57 della legge. Quando la licenza non viene rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio insiste l’impianto, tale organo deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale. La licenza autorizza congiuntamente l’esercizio di tutte le attività principali e collaterali connesse allo stabilimento e alla gestione dell’impianto, nonché gli aspetti di carattere strutturale relativi ai manufatti realizzati o da realizzarsi.
Nota; non è ben chiaro che cosa si intenda per "attività collaterali". La vendita di armi e di munizioni è regolata dal comma 2; perciò dovrebbe trattarsi delle attività soggette a licenza comunale (bar, ristorante, commercio).
2. Quando l’impianto e la gestione di campi di tiro o poligoni privati comporta anche l’esercizio delle attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge, è facoltà dell’interessato presentare l’istanza di rilascio completa di tutta la documentazione necessaria non in possesso di amministrazioni pubbliche al questore della provincia competente per territorio, il quale nomina il responsabile del procedimento e cura, di concerto con il prefetto competente, l’istruttoria, l’acquisizione d’ufficio dalle altre amministrazioni della documentazione eventualmente necessaria e dei pareri obbligatori e l’adozione di un unico provvedimento finale di autorizzazione. In tale evenienza il sindaco del comune sul cui territorio insiste l’impianto deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale e invitato a trasmettere d’ufficio entro termini perentori la documentazione eventualmente necessaria. Le attività previste dagli articoli 31 e 47 della legge sono comunque regolate dalle rispettive norme di legge e regolamentari.
Nota: i citati artt. 31 e 47 sono del TULPS; ci voleva tanto a scriverlo?
3. La licenza di cui al primo e al secondo comma ha la durata prevista dall’articolo 13 della legge, con decorrenza dal giorno di notifica del provvedimento. Se non intervengono modifiche strutturali dell’impianto o dei requisiti autorizzatori, l’istanza di rinnovo non richiede la presentazione di documenti già allegati all’istanza di rilascio.
4. Presso i campi di tiro o poligoni privati in possesso di licenza possono allenarsi al tiro i corpi armati dello Stato, dei corpi di polizia locale e provinciale e delle guardie particolari giurate, nei limiti dell’idoneità dell’impianto alle attività concretamente svolte.
Nota: Vuol dire che le guardie giurate devono iscriversi comunque al TSN e pagare per i corsi annui obbligatori; ma poi possono andare ad allenarsi in un poligono privato. Vi è un errore nella frase finale, non comprensibile.
5. Il titolare della licenza per la gestione dell’impianto è responsabile della permanenza dei requisiti autorizzatori e ha l’obbligo di mantenere le attrezzature e gli apparati tecnici costantemente idonei all'utilizzo autorizzato.

Articolo 3 - (Classificazione degli impianti)
1. Ai fini della sicurezza strutturale, i campi di tiro e poligoni privati sono classificati in:
a) campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata;
b) campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi lunghe ad anima rigata;
c) campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi corte ad anima rigata;
d) poligoni al chiuso.
2. Gli impianti idonei all’esercizio di più attività oggetto di diversa classificazione sono autorizzati mediante un’unica licenza.

Articolo 4 - (Requisiti generali di pubblica sicurezza)
1. Possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente tiratori muniti di licenza di cui all’articolo 42 della legge, nonché gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato. Tiratori privi di tale licenza, ma in possesso di diploma di idoneità al maneggio delle armi da fuoco,  aspiranti tiratori o allievi di un corso di addestramento possono accedere alle operazioni di tiro esclusivamente sotto il diretto controllo e sotto la responsabilità del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un responsabile di tiro incaricato, o di un istruttore di tiro espressamente autorizzato dai medesimi soggetti, dietro presentazione di un certificato di un medico di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.
Nota: Vuol dire che chi ha porto d'armi qualsiasi può sparare senza problemi. Gli altri sotto controllo di un responsabile; essi però devono il diploma (??) di abilità al maneggio armi e il certificato medico di idoneità psichica. È norma fatta per distruggere i poligoni privati; vuol dire che se vado con un amico e voglio provare a farlo sparare, egli non può provarci; vuol dire che i minorenni sono di fatto esclusi dai poligoni privati; vuol dire che ogni sei mesi bisogna andare all'ASL a fare un costoso certificato; vuol dire che non si può organizzare una gara fra amici; vuol dire non poter fare proprio quelle cose su cui un poligono campa escludendo tutti coloro che non hanno un porto d'armi. Ma allora dove fa a finire l'autonomia di un poligono privato che quando chiude le porte può fare ciò che vuole, nel rispetto delle norme di sicurezza? Cose che succedono quando come consulente si prende l'UITS!
2. Il minore di anni 18 può essere ammesso alle operazioni di tiro esclusivamente per l'esercizio di attività sportiva patrocinata od organizzata da federazioni sportive di tiro riconosciute o associate al CONI. Non può essere in ogni caso ammesso il minore di anni 14.
Nota: I poligoni privati si fanno anche per liberarsi da CONI, UITS e soci. Ma se ci si pensa,  la norma è a tutela del monopolio dell'UITS: il giovane prima lo fai venire da noi, noi  lo istruiamo e dopo potrà andare in un poligono privato. Inoltre ci vuole il maneggio armi e il certificato medico oppure no?
3. L'affidamento temporaneo di armi da fuoco ai frequentatori e il consumo delle relative cartucce possono svolgersi esclusivamente sotto il diretto controllo e sotto la responsabilità del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un responsabile di tiro incaricato, o di un istruttore di tiro espressamente autorizzato dai medesimi soggetti, e devono essere annotate nel registro di cui al comma successivo. Le munizioni affidate al frequentatore devono essere consumate completamente durante la sessione di tiro, e non possono essere trasportate al di fuori dell'impianto.
4. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in formato digitale o cartaceo, nel quale devono essere indicate le generalità dei frequentatori, l’orario di inizio e di fine delle esercitazioni, gli estremi dell’autorizzazione posseduta o del soggetto che esercita il diretto controllo sull'addestramento, marca, modello, matricola e proprietà dell’arma utilizzata, la natura delle attività svolte e la dichiarazione del tiratore relativa alla quantità e al calibro del munizionamento effettivamente utilizzato. Non è dovuta la registrazione delle armi ad anima liscia e del relativo munizionamento. In caso di competizione sportiva, l'annotazione sul registro può essere sostituita dagli elenchi di gara contenenti le medesime informazioni, se allegati al registro medesimo. Il registro deve essere reso disponibile alla presa di cognizione o all'estrazione di copia degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di almeno 10 anni anche dopo la fine dell’attività. La registrazione può essere effettuata anche elettronicamente e con strumenti automatici di rilevamento. La registrazione non è necessaria in relazione alle attività di cui a settimo comma dell'articolo 5 del presente Allegato.
Nota: non è previsto un controllo sul consumo delle punizioni, il che è corretto.
5. La cessione temporanea di un’arma ai fini dell’allenamento al tiro deve essere annotata sul registro di cui al comma precedente, unitamente alla matricola dell’arma. Al di fuori di tale caso l’uso di armi da parte di tiratori abilitati diversi dal legittimo detentore è possibile solo in presenza di questo ultimo, sotto il controllo del titolare della licenza o un suo sostituto o un responsabile di tiro incaricato, e non è soggetta all’annotazione sul registro.

Articolo 5 - (Sicurezza delle attività)
1. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato, coadiuvato dai suoi sostituti, ha la responsabilità della sicurezza delle attività di tiro rispetto alle cose e alle persone.
Nota: vuol dire che sono tutti responsabili, ovviamente nell'abito delle proprie competenze; si poteva scrivere neglio.
2. La sorveglianza sulla sicurezza delle attività di tiro può essere delegata dal titolare della licenza con atto scritto a uno o più responsabili di tiro in possesso della necessaria professionalità ed esperienza, titolari della licenza di cui all’articolo 42 della legge con un’anzianità di almeno 6 anni. Il titolare della licenza è responsabile dell’addestramento professionale dei responsabili di tiro con riferimento alle caratteristiche dell’impianto e al relativo regolamento di sicurezza, e ha il compito di sorvegliare il mantenimento dei requisiti di professionalità e l’opportuno loro aggiornamento.
Nota: È scritto male, ma vuol dire che chi sorveglia deve avere avuto una licenza di porto d'armi per almeno sei anni, anche in passato..
3. Il titolare della licenza, o un suo sostituto o un responsabile di tiro incaricato devono sovrintendere e controllare le operazioni di tiro e assicurarsi che i tiratori applichino le norme generali di sicurezza nel maneggio delle armi. Essi escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione i tiratori che non rispettino il regolamento di sicurezza dell’impianto e le comuni norme di sicurezza nel maneggio delle armi. Il titolare della licenza, i suoi sostituti o preposti e i responsabili di tiro incaricati controllano che i tiri vengano effettuati con le armi e le munizioni consentite alle distanze per le quali il campo di tiro o poligono privato è stato abilitato.
4. In assenza del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un responsabile di tiro incaricato, nel campo di tiro o poligono privato non è possibile alcuna attività a fuoco.
5. Quando necessario, le funzioni di responsabile di tiro delegato a sensi del secondo comma e di istruttore autorizzato ai sensi dell’articolo 6 possono essere esercitate da soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n.110.
6. In occasione di competizioni sportive patrocinate od organizzate da federazioni sportive italiane o internazionali, l’incarico di responsabile di tiro può essere temporaneamente affidato dal titolare della licenza o da un suo sostituto specificamente agli ufficiali di gara da esse designati. L’affidamento deve risultare da atto scritto e non può svolgersi per una durata superiore a quella della competizione. Il titolare della licenza o un suo sostituto o un responsabile di tiro incaricato devono illustrare agli ufficiali di gara incaricati della direzione di tiro le caratteristiche dell’impianto e devono assicurarsi che essi abbiano preso accurata visione del relativo regolamento di sicurezza. Gli ufficiali di gara designati al momento dell’incarico devono essere titolari di porto d’armi o di licenza professionale riguardante armi o esplosivi. Quando non vi sia il temporaneo affidamento dell’incarico di responsabile di tiro agli ufficiali di gara designati, la direzione di tiro è affidata al titolare della licenza o a un suo sostituto o a un responsabile di tiro incaricato, mentre gli ufficiali di gara avranno competenza solo con riferimento agli aspetti sportivi dell’evento.
Nota: vuol dire che la sorveglianza può essere affidata ad un qualsiasi direttore di tiro o istruttore di tiro di un TSN, con licenza del Comune. Ma perché il direttore di tiro, non soggetto ad alcun controllo di qualità, non deve dimostrare di aver avuto una licenza di porto d'armi per almeno sei anni? Dove sta scritto che un direttore di tiro è anche capace?. Evidente disparità di trattamento a favore di UITS e TSN.
7. In occasione di allenamenti di forze armate o corpi armati dello Stato e dei corpi di polizia locale e provinciale, l’incarico di responsabile di tiro può essere temporaneamente affidato con atto scritto dal titolare della licenza o da un suo sostituto all'ufficiale o funzionario responsabile indicato dagli enti in questione. Tale soggetto dovrà avere potere direttivo nei confronti dei soggetti che partecipano all'allenamento. Con l'accettazione dell'incarico l'ufficiale o funzionario responsabile dichiara di aver preso accurata visione delle caratteristiche dell’impianto e del relativo regolamento di sicurezza, e assume su di sé le relative responsabilità così come previste dal presente Allegato.

Articolo 6 - (Istruttore di tiro)
1. Per svolgere la propria attività presso l’impianto l’istruttore di tiro necessita di autorizzazione scritta del titolare della licenza o di un suo sostituto.

Articolo 7 - (Accesso alle aree di esercitazione)
1. Il titolare della licenza, un suo sostituto o un responsabile di tiro incaricato regolano l’accesso alle aree di esercitazione. L'accesso può essere regolato anche mediante strumenti elettronici o automatici.
2. Il tiratore che accede agli allenamenti al tiro deve dichiarare di essere titolare di polizza assicurativa per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività di tiro e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla medesima attività, con massimali minimi almeno pari a quelli definiti dall’articolo 12 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale polizza può essere tuttavia sostituita dalla copertura assicurativa fornita al tiratore dal campo di tiro o poligono privato nei medesimi termini e con i medesimi massimali minimi.
Nota: quando mai può bastare la dichiarazione di essere assicurato?

Articolo 8 - (Requisiti generali)
1. I campi di tiro e poligoni privati ove è prevista la presenza di spettatori devono essere conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Agli impianti non conformi alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi possono accedere solo i tiratori abilitati e autorizzati dal titolare della licenza o da un suo sostituto o preposto. Gli eventuali accompagnatori potranno essere ammessi esclusivamente in spazi specifici, diversi e distanti dalle aree di esercitazione, e non possono essere spettatori delle attività.
Nota: Non hanno capito nulla: in molti poligoni vi sono aree separate, a prova di proiettile, di suono e di inquinamento, in cui siedono gli spettatori; perché mai non dovrebbero poter guardare nel locale ove si spara? Non si fanno mica spettacoli osceni!
3. Le aree di tiro devono essere strutturate in modo da consentire la raccolta dei residui di sparo in conformità alle norme applicabili in materia ambientale e al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Federazione Italiana Tiro a Volo firmato il 14 marzo 2005, in quanto applicabile e secondo le relative linee guida.
Nota: non è chiaro come le norme relative alla raccolta di pallini, che si spargono su di un ampio raggio di terreno, possano applicarsi alla raccolta di piombo che per il 99% finisce nel raccoglipalle.

Articolo 9 - (Sicurezza passiva delle strutture)
1. Ogni trenta metri lineari del perimetro esterno dei campi di tiro all’aperto devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: “Attenzione – campo di tiro – non avvicinarsi”. Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. La tabellazione non è necessaria in caso di impianti delimitati lungo tutto il perimetro esterno mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o barriera mista, di altezza non inferiore ai 200 cm, e in caso di poligoni in edifici chiusi e dotati di porte blindate agli ingressi.
Nota: Dio solo sa quale pericolo vi sia ad avvicinarsi ad un poligono dalla parte dell'ingresso, ovverosia in direzione opposta alla direzione di tiro. Inoltre in un poligono sono pericolosi i colpi lunghi; se uno si appoggia al muro di recinzione, è nel posto più sicuro che ci sia! Ma che periti usano al Ministero?
2. Ogni ingresso dei campi di tiro all’aperto deve essere sorvegliato dal titolare della licenza o dal suo sostituto o preposto, e deve essere dotato di cartello recante la dicitura “Attenzione, ingresso campo di tiro” leggibile da una distanza minima di 30 metri. Gli ingressi degli impianti ove non è prevista la presenza di spettatori devono essere dotati di cartello recante la dicitura “Accesso riservato ai soli autorizzati” leggibile da una distanza minima di 20 metri.
3. L’area di esercitazione dei campi all’aperto deve essere separata dalla restante area dell’impianto lungo tutto il perimetro esterno nei seguenti modi:
a)      nel caso di impianti non interamente delimitati nei modi di cui al primo comma, mediante recinzione metallica o muro o terrapieno non praticabile o pareti lignee o barriera mista, di altezza non inferiore ai 180 cm, con porte di accesso richiudibili, fatti salvi gli angoli di tiro predeterminati e le direzioni di tiro sicuro;
b)      nel caso di impianti interamente delimitati nei modi di cui al primo comma ove sia prevista la presenza di spettatori, la delimitazione dell’area di esercitazione deve essere conforme alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
c)      nel caso di impianti interamente delimitati nei modi di cui al primo comma ove non sia prevista la presenza di spettatori, la recinzione dell’area di esercitazione non è necessaria; tuttavia tale area deve essere fisicamente delimitata dalla restante area dell’impianto in maniera tale da garantire la sorveglianza dell’accesso alla medesima e deve essere comunque segnalata mediante la tabellazione di sicurezza di cui al comma successivo.
Nota: il distinguere poligoni con spettatori e senza, è un inutile esercizio di fantasia; in qualsiasi poligono vi sono persone che sparano, altre che aspettano di sparare, altre che sorvegliano, altre che guardano E tutte vanno protette alla stessa maniera con le semplici regole che si applicano da almeno un secolo. Che senso ha inventarsi delle frasi contorte che fanno solo confusione?
4. Almeno ogni 20 metri lineari del perimetro dell'area di esercitazione devono essere apposti segnali di pericolo generico, recanti la seguente dicitura: “Attenzione – area di tiro – non avvicinarsi. Ingresso consentito ai soli autorizzati”. Tale dicitura deve essere leggibile da una distanza minima di 20 metri. Ogni accesso alle piazzole deve essere opportunamente segnalato e fornito di tabellazione indicante l’obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari.
Nota: al Ministero è arrivato qualche imbecille convinto che la sicurezza si ottiene con i cartelli! Se un poligono è ben fatto, è sicuro e non servono cartelli; se non è sicuro, non sono i cartelli che salvano la gente.
5. Le aree di esercitazione dei poligoni al chiuso devono essere separate dalla restante area dell’impianto da strutture edilizie idonee a garantire la possibilità di accesso selettivo alle medesime e devono essere comunque segnalate mediante la tabellazione di sicurezza di cui al quarto comma. Ogni ingresso alle aree deve essere fornito di tabellazione indicante l’obbligo di utilizzo delle protezioni acustiche e oculari, deve essere sorvegliato e opportunamente segnalato, e deve essere dotato di porte blindate e serrature di sicurezza. Le eventuali finestrature devono garantire la sicurezza delle persone.
Nota: l'unica vera sicurezza è che le porte possano essere aperte dall'esterno solo quando il tiro è sospeso. A che serve il cartello se uno non sa che cosa avviene all'interno? Che fa? sporge la testa dove sparano?
5. La sorveglianza sugli ingressi e sul perimetro di tutti gli impianti e delle aree di esercitazione, quando obbligatoria o necessaria, può essere effettuata anche con strumenti elettronici.
6. Gli impianti devono essere dotati di segnaletica di sicurezza conforme alla legge indicante eventuali pericoli. Il titolare della licenza o il soggetto che gestisce l’impianto deve essere titolare di polizza di assicurazione per responsabilità civile in relazione a tutte le attività esercitate, anche per fatto commesso da sostituiti, preposti, responsabili di tiro, dipendenti o ausiliari, che copra anche i danni eventualmente causati ai terzi, compresi i frequentatori dell’impianto.
7. Nelle aree di tiro le armi devono essere tenute scariche, e potranno essere caricate solo nelle piazzole, con l'eccezione delle armi corte per coloro i quali sono autorizzati al porto di pistola per difesa personale, che potranno tuttavia estrarre l’arma solo sulla piazzola di tiro. Tale obbligo dovrà essere segnalato in ogni piazzola. Il titolare della licenza, i suoi sostituti o i responsabili di tiro incaricati escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dalle aree di esercitazione il tiratore che non rispetta tale obbligo.
8. L’uso di munizionamento ricaricato è possibile solo in seguito alla dichiarazione sottoscritta dal tiratore che esso è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica, e che il suo corretto utilizzo non è idoneo ad arrecare danni a persone o cose. Con la medesima dichiarazione il tiratore deve assumersi la responsabilità del risarcimento di qualsiasi danno derivante da un’errata realizzazione del munizionamento o dalla non adeguatezza tecnica del medesimo.

Articolo 10 - (Regolamento di sicurezza)
1. Ogni impianto dovrà essere munito di regolamento contenente la chiara specificazione delle norme comportamentali generali e di sicurezza nella custodia, nell’impiego e nel maneggio delle armi da fuoco e delle relative munizioni. Il regolamento deve essere portato a conoscenza di ogni soggetto ammesso all’impianto, il quale deve impegnarsi a rispettarlo. Il titolare della licenza, i suoi sostituti e preposti, i responsabili di tiro incaricati e gli istruttori autorizzati sono responsabili del controllo del rispetto del regolamento da parte di tutti i soggetti ammessi all’impianto. La grave o ripetuta violazione del regolamento deve comportare l’allontanamento dell'autore dall’impianto. Il regolamento di sicurezza dell’impianto prevale sulle norme contrastanti dei regolamenti sportivi a cui eventualmente la struttura o i suoi frequentatori siano assoggettati.
Capitolo II (Campi di tiro all’aperto)
Articolo 11 - (Requisiti autorizzatori)
1. L’istanza per ottenere la licenza per l'impianto e la gestione di campi di tiro all’aperto deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell’amministrazione:

  1.  titolo di proprietà o di disponibilità dell’area;
  2. relazione generale
  3.  relazione generale sull'idoneità dell'ubicazione, della conformazione e natura del sito alla realizzazione di un impianto di tiro, a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo albo;
    Nota: abilitato a che cosa? Si deve scrivere "professionista abilitato alla progettazione iscritto al proprio albo professionale"; per molti poligoni basta anche un geometra.
  4. progetto dell’intero impianto completo di planimetria generale e di dettaglio delle opere strutturali e di sicurezza realizzate o da realizzarsi, a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo albo;
  5.  perizia balistica relativa:
  6. alle energie e velocità espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento dell'energia e di intercettazione e trattenuta dei proiettili di parapalle e strutture di chiusura laterale, nonché la loro idoneità a contenere i rimbalzi. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle energie e velocità rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;
    Nota: che cavolo si inventano? se si deve controllare il comportamento di un calibro 9x21 basta sparare con una buona pistola in tale calibro: l'importante è che quando si spara venga misurata la velocità massima dei proiettili; chi se ne frega da quale arma esce?
  7. alla certificazione delle distanze, che può essere effettuata mediante documentazione topografica, aerofotogrammetrie o fotografie o rilievi satellitari, da cui si evincano indubitabilmente le misure, che devono essere specificamente riportate con riferimento a tutti i valori rilevanti;
    Nota: frase totalmente oscura scritta da chi ha le idee confuse!
  8. agli angoli predeterminati di tiro e alle direzioni di tiro sicuro. Essi devono risultare dalla conformazione delle strutture, ed essere illustrati mediante rappresentazione grafica o elaborazioni fotografiche. La perizia deve inoltre rappresentare gli strumenti di indicazione degli angoli di tiro e delle direzioni di tiro sicuro installati o da installare nelle linee di tiro;
    Nota: frase totalmente oscura scritta da chi ha le idee confuse!
  9. alla idoneità dei parapalle, se presenti. Tale idoneità deve essere dimostrata mediante prove documentate ai sensi del numero 1 del presente comma;
  10. alla idoneità degli accorgimenti idonei diretti a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati, se presenti. Tali apprestamenti devono essere certificati in relazione alla loro funzionalità ad impedire gli spari al di fuori degli angoli predeterminati e delle direzioni di tiro sicuro secondo prove documentate ai sensi del n. 1 del presente comma;
  11. a tutte le altre idoneità specificamente previste dal presente Allegato;
  12. copia del regolamento di sicurezza di cui all'articolo 10 del presente Allegato;
  13. documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei residui di sparo;
  14. documentazione di previsione di impatto acustico, contenente l’indicazione dei livelli fonometrici, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego.
    Nota: come cavolo fa il tecnico a misure i valori acustici di un poligono che ancora non c'è?

2. La perizia balistica di cui alla lettera c) (forse e?) del comma precedente deve essere redatta:
a)      dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da enti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;
Nota: il Banco di prova non ha nessuna competenza in materia; che ne sa ad esempio di campi di tiro da combattimento? Quale esperienze ha mai acquisito? Il Banco ha tecnici esperti in prove di balistica interna e di prove di resistenza sull'acciaio; forse che uno diventa esperto solo perché lo scrive il ministero? Inoltre non esistono soggetti abilitati o abilitabili da enti a questo tipo di perizia, a meno che non si siano già organizzati i soliti furbi approvati in base a corsi rapidi e inconsistenti. È norma che puzza molto di "gabola". Forse non hanno osato scrivere "ovvero da quei presidenti del TSN o direttori di tiro che sono stati dichiarati periti dopo aver ascoltato alcune lezioni organizzate dall'UITS proprio in previsione di poter dichiarare che essi sono esperti di poligoni"!
b)      da un professionista laureato (perché?) abilitato alla progettazione iscritto al proprio albo professionale;
c)      da un iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici Categoria “Periti Balistici” presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Nota: ho già detto che i soggetti della lett. a) sono una pia invenzione; il Banco di prova non ha esperti in balistica esterna; gli altri proprio non esistono in natura. E' chiaro che fra i periti balistici del Tribunale vi sono laureati in filosofia e armaioli con la licenza media, ma basta che vi sia un professionaista responsabile e che ha anche la responsabilità di farsi consigliare bene.
3. Se il richiedente non è già titolare di porto d’armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all’istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che egli non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
4. Gli impianti già realizzati devono allegare all’istanza: (volevano scrivere: Se gli impianti sono già realizzati…)
a)      certificazione di conformità per gli impianti elettrici, se esistenti;
b)      dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, con riferimento alle sole strutture che vi siano eventualmente soggette;
c)      dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile.
5. Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera c) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

Articolo 12 - (Campi di tiro all’aperto per armi ad anima liscia con munizione spezzata)
1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima liscia con munizione spezzata è vietata ogni attività umana non connessa alla gestione della struttura o su cui il titolare della licenza non abbia completo controllo:
a) per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;
b) per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.
Nelle aree comprese in tali angoli è tuttavia comunque permessa l'attività agro-silvo-pastorale. In ogni caso, l'eventuale temporanea presenza di persone nelle aree di cui alla lettera a) impedisce qualsiasi attività a fuoco e obbliga all'immediata sospensione per tutta la sua durata.
2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte in presenza di barriere naturali o artificiali la cui idoneità a contenere con certezza la corsa dei proiettili del munizionamento concretamente utilizzato nell’impianto risulti dalla perizia balistica.
3. In ogni area di tiro è possibile sparare secondo gli angoli di sicurezza predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un’area verso piazzole di un’altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.
Nota: un pallino ricade da tiro a volo ricade entro 200 metri, ma non è lesivo oltre i 150 m; perché usare la parola ricaduta? Perché stabilire una distanza di sicurezza di 300 metri?
I 200 metri sono da considerare necessari ai fini dell'inquinamento e garantiscono la sicurezza di non essere colpiti da pallini.

Articolo 13 - (Campi di tiro all’aperto per armi ad anima rigata)
1. Nelle aree di tiro dei campi di tiro all’aperto idonei all’uso di armi ad anima rigata non può essere autorizzata alcuna attività di tiro quando insistano strutture o infrastrutture, immobili o corsi d'acqua navigabili che presuppongano presenza umana, estranei all'impianto o su cui il titolare della licenza non ha il completo controllo:
a) per un angolo di centottanta gradi anteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai trecento metri dalle piazzole;
b) per un angolo di centottanta gradi posteriormente al fronte di tiro, per una distanza inferiore ai sessanta metri dalle piazzole.
2. Le distanze di cui al primo comma possono essere ridotte quando dalla perizia balistica risulti l'idoneità della natura dei luoghi o degli accorgimenti realizzati (quinte, muri e terrapieni forati, muri e dislivelli anteriori o posteriori, etc.) a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati.
3. Le aree di tiro devono essere realizzate o conformate in modo da evitare il più possibile i rimbalzi, in modo che trattengano i colpi ad esse accidentalmente diretti.
4. In ogni area di tiro è possibile sparare esclusivamente secondo gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica, che devono essere segnalati. Tali angoli non possono prevedere alcuna attività di tiro in direzione di strutture o infrastrutture, immobili o corsi d'acqua navigabili che presuppongano presenza umana, estranei all'impianto o su cui il titolare della licenza non abbia il completo controllo, che non si trovino a una distanza dalle piazzole di tiro superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi e del munizionamento che si prevede di utilizzare. Può essere autorizzato tuttavia lo sparo verso direzioni che prevedono una distanza inferiore alle seguenti condizioni:
a) per le armi lunghe:
1. per il tiro da postazione fissa, quando la perizia balistica certifichi, con riferimento alle direzioni di tiro interessate, l'idoneità dei parapalle a intercettare e trattenere i proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare e l'idoneità delle strutture di chiusura laterale a contenere eventuali rimbalzi;
2. per il tiro dinamico, quando la perizia balistica certifichi, con riferimento alle direzioni di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, l'idoneità dei parapalle a intercettare e trattenere i proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare, nonché l'idoneità delle strutture di chiusura laterale a contenere eventuali rimbalzi;
b) per le armi corte e per le armi lunghe di pari gittata, tale distanza è ridotta a trecento metri quando la perizia balistica certifichi, con riferimento alle direzioni di tiro interessate, l'idoneità dei parapalle a intercettare e trattenere i proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare e l'idoneità delle strutture di chiusura laterale a contenere eventuali rimbalzi. La distanza di trecento metri può essere ulteriormente ridotta quando la perizia balistica certifichi, con riferimento alle direzioni di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, l'idoneità dei parapalle a intercettare e trattenere i proiettili del munizionamento che si prevede di utilizzare, nonché l'idoneità delle strutture di chiusura laterale a contenere eventuali rimbalzi;
c) che la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli accorgimenti realizzati a impedire lo sparo al di fuori degli angoli di sicurezza predeterminati, o, alternativamente, certifichi l'idoneità delle opere di protezione passiva a provvedere all’intercettazione di tutte le traiettorie di tiro possibili rientranti nel piano verticale fino ai 30 gradi sessagesimali superiori dall’orizzontale e 30 gradi verso destra e 30 gradi verso sinistra della direzione di tiro, considerando l’origine del tiro a 1,00 m dal piano di calpestio e nel centro della piazzola di tiro, salvo più precisa determinazione con riferimento a specifiche condizioni di tiro.
4. Per le armi lunghe, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area.
5. Per le armi corte, gli angoli di tiro sicuro predeterminati dalla perizia balistica devono escludere direzioni di tiro che comprendano le piazzole di un’altra area. Possono tuttavia essere autorizzati angoli e direzioni di tiro in un’area verso piazzole di un’altra area quando la distanza tra le piazzole è superiore a una volta e mezzo la gittata delle armi concretamente utilizzate, ovvero quando la perizia balistica certifichi l'idoneità della natura dei luoghi o degli apprestamenti o accorgimenti realizzati a impedire la ricaduta diretta dei proiettili sull'altra piazzola.
6. Possono essere autorizzate aree di tiro parallele o contigue quando esse siano separate da muri, colli, argini, terrapieni, traverse o altri rialzi o barriere naturali o artificiali, di altezza minima di 230 centimetri, la cui idoneità a fermare la corsa dei proiettili del munizionamento di cui si prevede l’utilizzo sia certificata dalla perizia balistica. Sono comunque vietate direzioni di tiro contrapposte in aree contigue.
7. Le aree di tiro idonee all’uso di armi lunghe ad anima rigata possono essere abilitate all’utilizzo di armi ad anima liscia a palla singola, quando idonee.
8. Le aree di tiro idonee all’uso di armi corte ad anima rigata possono essere abilitate all’utilizzo di armi ad anima liscia e di armi lunghe ad anima rigata il cui uso, per le energie espresse, sia considerato sicuro nelle strutture dalla perizia balistica.

Nota: tutto quello che c'era da dire sulla sicurezza dei poligoni, io e il dr. Nunziata lo abbiamo già esposto nel nostro libro "Guida alla Costruzione dei poligoni", sulla base di norme interternazionalmente usate e al Ministero farebbero bene a leggerle e capirle! Regola generale è che le misure di sicurezza vanno adattate caso per caso alla natura dei luoghi e del poligno, che talvolta le misure di sicurezza possono essere minime, che non si può richiedere una sicurezza maggiore rispetto a quella di un escursionista che va per i boschi là ove vi sono cacciatori, ecc. Le norme del regolamento sembrano studiate da chi conosce solo il tiro statico e i poligoni del TSN, e non ha ben chiaro, ad esempio, che in un poligono al chiuso non ci si deve preoccupare di ciò che vi è al di fuori del poligono; all'interno è sufficiente evitare rimbalzi verso l'area tiratori. La proposta è altamente penalizzante per discipline di tiro come il dinamico e quello con carabine a lunghe distanze, perché impedire o fermare traiettorie che vadano oltre gli angoli di sicurezza stabiliti dalle regole di esperienza, vuol dire realizzare, pensiline, quinte, barriere aeree, tutte strutture balistiche, irrealizzabili in quasi tutti gli attuali poligoni privati; occorrono licenze edilizie e come pensano di realizzare una pensilina larga 10 metri e profonda magari 5, in cemento o acciaio, rivestita internamente in legno; hanno idea di quanto pesa ? di che travi servono per sostenerla ? Sono opere che richiedono scavi, fondazioni, etc. Scrivere che questa è la soluzione  per ovviare alla eventuale fuoriuscita di colpi sparati non in direzioni previste dagli angoli di sicurezza equivale a dire  " non potete farlo".
Lo stabilire che l'origine del tiro è al centro della piazzola, ad un metro dal piano di calpestio, vuol dire che si deve sparare solo dritto davanti a sé il che , in un percorso di tiro dinamico vuol dire che ti sposti da una piazzola a l'altra, e solo da quella piazzola puoi sparare, e sempre davanti a te. Uno stage o piazzola di tiro più è largo e più è lungo ( il sogno di ogni tiratore serio), madiventa una trappola, più' ti allontani da una parete più' quella parete diventa pericolosa per via dell'angolo di sicurezza.Idem per il parapalle; sparare da 30 metri vuol dire avere un parapalle ( o parete in una cava  ) alta non meno di 20-25 metri.
Stabilire il principio dell'origine del tiro è una cosa pericolosissima, perché comporta che la perizia deve prevedere, indicare, testare tutte le  possibili origini che sono infinite; basta che il tiratore si sposti di un metro e cambia tutto, e per assurdo, basta che egli sia più alto del normale e si avranno angoli di incidenza diversi.
Stabilire 1 metro per l'origine base è sbagliato; lo sanno che è circa l'altezza a cui si trova una canna di pistola se una persona spara inginocchio ? Sarebbe stato più logico mettere 1.30 o 1.40 metri dal piano, cioè l''altezza della canna in mano ad una persona che spara in piedi.

Mi dicono che la FITDS ha approvato e firmato il regolamento del ministero; non mi meraviglia; quando iniziai a scrivere il libro sui poligoni mi rivolsi a loro per informazioni e per chiedere quali fossero le regole da applicare che essi ritenevano fattibili; mi rispose un loro responsabile con supponenza, trattandomi come un possibile nemico che pretendeva di regolarli, facendo capire che non gli piaceva che io avessi criticato la prima proposta di regolamento (si vede che gli piaceva sebbne fossee squallida) e che essi lavorano in pieno accordo con l'AMPAM e quindi di parlare con loro (è noto che l'AMPAM è la massima esperta di tiro dinamico!!), che il tiro dinamico è di tal natura per cui è difficile stabilire regole! E' vero che i poligoni per il tiro dinamico sono difficili da progettare, ma di certo non si possono fare senza regole. Ora sono fregati e posso solo dire "bene gli sta!".

Capitolo III - (Poligoni al chiuso)

Articolo 14 - (Requisiti autorizzatori)
1. L’istanza per ottenere la licenza per l'impianto e la gestione di poligoni al chiuso deve essere corredata dei seguenti documenti, se non risultanti da atti già in possesso dell’amministrazione:
a) titolo di proprietà o possesso della struttura;
b) progetto dell’intero impianto, completo di planimetria generale e di dettaglio delle opere strutturali e di sicurezza realizzate o da realizzarsi, a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo albo;
c) documentazione sulle modalità e tecniche di gestione dei residui di sparo;
d) perizia balistica relativa:

  1. alle energie e velocità espresse alle distanze di tiro definite dalle armi e dal munizionamento di previsto impiego e alla idoneità dei materiali e degli angoli definiti rispetto alla capacità di assorbimento dell'energia e di intercettazione e trattenuta dei proiettili di parapalle e strutture di chiusura laterale, nonché la loro idoneità a contenere i rimbalzi. La perizia deve fornire ampia documentazione, anche fotografica, di marca, modello e calibro di tutte le armi utilizzate per le prove, del munizionamento effettivamente utilizzato, delle energie e velocità rilevate e degli effetti balistici sulle strutture dei tiri di prova effettuati;
  2. alla sicurezza attiva e passiva degli angoli e delle direzioni di tiro;
  3. a tutte le altre idoneità specificamente previste dal presente Allegato;

e) documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività e contenente l’indicazione che i livelli fonometrici interni ed esterni, misurati da tecnico competente durante attività a fuoco con le armi e il munizionamento di previsto impiego, sono inferiori ai livelli definiti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
f) progetto dettagliato e caratteristiche operative dell’impianto di aspirazione dei fumi, con indicazione dei volumi di trattamento, che devono essere idonei a garantire la salubrità delle aree di tiro;
g) specificazione delle procedure dettagliate di raccolta e smaltimento dei residui di sparo;
h) certificazione di conformità per gli impianti elettrici esistenti;
i) dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla prevenzione degli incendi, in quanto applicabile;
l) dichiarazione di ottemperanza della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile;
m) copia del regolamento di sicurezza di cui all'articolo 10 del presente Allegato.
3. La perizia balistica di cui alla lettera d) del comma precedente deve essere redatta:
a)      dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da enti pubblici o privati o istituti universitari che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da periti o professionisti da tali soggetti abilitati;
b)      da un professionista laureato abilitato alla progettazione iscritto al proprio albo professionale;
c)      da un iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici Categoria “Periti Balistici” presso un tribunale, se validata da uno dei soggetti di cui alla lettera a).
4. Se il richiedente non è già titolare di porto d’armi o licenza professionale riguardante armi o esplosivi, dovrà allegare all’istanza il certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
5. Gli impianti già operanti in possesso di perizia balistica possono produrla in luogo di quella di cui alla lettera d) del primo comma. Se la perizia è integrata da elementi necessari a renderla conforme al presente articolo deve essere validata da uno dei soggetti abilitati a redigerla.

 


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