Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Stravaganze sul maneggio armi

Ministero dell'Interno - Parere 557/PAS.10100A(l) - Roma, 21 maggio 2004
Oggetto: rilascio porto di pistola per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.

AL PREFETTO di FOGGIA
Questo Ufficio Territoriale del Governo, ha chiesto chiarimenti a questo Ufficio, circa l'esatta interpretazione da dare all'articolo 62 del RD 6 maggio 1940 nr. 635 nella parte in cui prevede, tra la documentazione a corredo della domanda per ottenere la licenza di porto di pistola per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S., per coloro che non hanno prestato servizio militare, il certificato di abilitazione all'uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazione.
In particolare, codesto ufficio nutre motivati dubbi sulla effettiva capacità nell'uso e maneggio in sicurezza delle armi da fuoco nei confronti di coloro i quali presentano un congedo illimitato relativo al servizio di leva prestato in epoca antecedente di molti anni rispetto alla richiesta della licenza o, addirittura concesso a seguito di esonero dal servizio di leva.
Al riguardo si deve rappresentare che le diverse norme che regolano l'argomento (anche l'art. 8 della legge 110/75 e l'art. 1 della legge 286/81) appaiono univoche nel prevedere che l'abilitazione tecnica all'uso e maneggio delle armi si deve presumere acquisita per coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato.
Come però da questo Ufficio già specificato in una precedente nota sull’ argomento, tale servizio si deve intendere prestato per tutta la sua durata, dovendosi escludere la presunzione di capacità tecnica nei confronti di coloro i quali, per sopraggiunti motivi, siano stati posti in congedo illimitato anticipatamente.
A maggior ragione, non può essere considerato documento sostitutivo del certificato di abilitazione all'uso delle anni, il congedo illimitato rilasciato a chi, seppur idoneo, non ha comunque prestato il servizio di leva, anche per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Tuttavia, i dubbi rappresentati con il quesito qui trasmesso, appaiono del tutto ragionevoli e sicuramente condivisibili, nell'ottica della tutela dell'incolumità pubblica.
A tal riguardo, quindi, si ritiene non costituire immotivato aggravio del procedimento amministrativo volto al rilascio di una qualsiasi licenza in materia di armi, il richiedere al cittadino la frequenza dell'apposito corso presso il Tiro a Segno Nazionale e la successiva esibizione del certificato di abilitazione al maneggio, laddove l'Autorità di P.S. abbia fondato motivo di ritenere che la capacità tecnica al maneggio in sicurezza delle armi per le quali si richiede una autorizzazione sia venuta meno o non sia mai stata sufficiente allo scopo.
In tale prospettiva un lungo decorso del tempo (es. dieci anni) dalla cessazione del servizio militare, soprattutto se prestato solo per il breve periodo della leva, senza che, nel frattempo, l'interessato abbia seguito altri corsi di tiro o abbia comunque legittimamente maneggiato un'arma, sembra costituire un elemento di valutazione utile per ritenere non più attuale il possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi. Attesa la peculiarità della questione, sarà gradito ricevere notizie sul prosieguo.
 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(CAZZELLA)

Nota
Ho più volte cercato di difendere il dr. Cazzella convinto che, nonostante tutto, avesse delle capacità. Ho sospettato che certe circolari le avesse fatte scrivere ad altri, che vi fossero stati degli equivoci; in altre parole, mi rifiutavo di pensar male. Questa volta però fatico a comprenderlo!
Il parere che riporto sopra è di quelli che fanno restare sconvolti; uno, dopo averlo letto, si mette davanti allo specchio e si pianta gli spilli nelle carni per convincersi che è sveglio.
La prefettura di Foggia, buon esempio  di soggetto che ha un cattivo rapporto con il diritto e con le armi, si fa venire un atroce dubbio sulla interpretazione dell’art. 62 del reg. TULPS, là dove dice che chi non ha fatto i servizio militare deve ottenere il certificato di maneggio armi dal TSN; il dubbio atroce è che chi ha prestato servizio  militare possa aver dimenticato come si spara!
Ora è chiaro anche a chi non conosce una parola di diritto, che le norme chiare non possono essere interpretate: la legge non dice che chi ha fatto il militare sa sparare; dice che l’aver fatto il militare è dote sufficiente per portare armi e non vi è nulla da interpretare. Capisco che il funzionario   soffra ad applicare le leggi dello Stato Italiano che non gli fanno comodo, ma non sta a lui cambiarle; egli deve applicarle e basta perché è pagato proprio per fare ciò. Quindi la richiesta di come interpretare una norma chiara e inoppugnabile, che nessun giudice mai si sognerebbe di non applicare, è già di per sé stravagante e dimostra mancanza di conoscenze giuridiche basilari.
Eppure la stravagante richiesta, a cui il ministero avrebbe dovuto solo rispondere “tu pensa ad applicare la legge senza rompere i corbelli a noi e ai cittadini, ché a far le leggi ci pensa il Parlamento”, ha subito trovato eco e risonanza. Forse fra i funzionari di PS vi è una scuola di pensiero giuridico segreta, una specie di P2 dello stravolgimento delle norme! 
Quindi il ministero si affretta subito a dichiarare lodevole il dubbio della prefettura “nell’ottica della tutela dell'incolumità pubblica”. Ma quale ottica del cavolo? Il ministero ha dei poteri discrezionali in alcune materie, non certo nello applicare le norme di legge, di cui è più servo di un giudice in quanto deve tener conto anche delle interpretazioni e prassi consolidate.
Conclude poi che questori e prefetti possono richiedere un nuovo certificato di maneggio armi quando hanno il sospetto che il richiedente non sappia più sparare, ad esempio perché sono dieci anni che ha fatto il militare!
Per chi non l’avesse capito, vuol dire che ogni imbecille dietro uno sportello, a seconda di come lo guarda il richiedente, a seconda delle raccomandazioni, a seconda dei piaceri scambiati, a seconda se è verde o pacifista, potrebbe farsi venire il dubbio che il richiedente non sappia più sparare e fargli spendere soldi e perdere tempo, in totale violazione della legge.
Ma come può mai il questore sapere se il richiedente sa sparare o meno?Per quanto ne sa lui, è possibile che il richiedente abbia continuato a sparare per tutta la vita senza doverlo andare a raccontare alla PS (in poligoni privati, in casa di amici, in cantina, all’estero, ecc.)!
E dove sta scritto che “l’abilità nel maneggio delle armi” consiste nel saper colpire un bersaglio con precisione? La legge vuole solo che uno maneggi le armi con sicurezza, senza far male a sé ed agli altri, ed è cosa che una volta appresa non si dimentica. Quanto al colpire il bersaglio, ho visto spesso persone che  non avevano mai preso in mano una pistola far più centri di persone che andavano al poligono ogni momento.
Ma possibile che il ministero non si renda conto che quando il legislatore scrive qualche cosa ha certamente i suoi motivi, ben più validi, seri e solidi dei confusi pensieri che possono nascere nella mente di un funzionario di PS ?
Figuriamoci che cosa succederà quando inizieranno a far carriera quelli che hanno  preso la laurea in legge con i “crediti” lavorativi  e tre esami!
 (30 maggio 2007)

 


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