Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Disattivazione: oltre le intenzioni del regolamento UE (Angelo Vicari)

Si vedano anche il testo del Regolamento UE, quello del Regolamento italiano e dell 'articolo precedente del dr. Vicari
Delle nuove regole sulla disattivazione delle armi abbiamo già ampiamente trattato (“Disattivazione: nuove regole”). Riteniamo, comunque, di ritornare sull’argomento a seguito dell’emanazione della circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2016 .
In particolare, si ritiene necessario richiamare l’attenzione sulla definizione di “immissione sul mercato” (pag. 2), nella quale il Ministero ha ricompreso “qualunque tipo di cessione, ivi compresa quella a titolo gratuito o ereditario”, rendendo, così, obbligatoria, da parte dei privati e degli eredi, la marcatura del Banco di prova anche di quelle armi disattivate che, esplicitamente, il Regolamento UE (n.2403/2015) ha considerato esenti, cioè “le armi da fuoco disattivate prima della sua data di applicazione” (quindi fino al 7 aprile 2016, siccome è entrato in vigore l’8 aprile 2016, come da artt. 1e 9; a seguito dell’emanazione del Regolamento ministeriale dell’8 aprile 2016, tale termine è stato spostato al 21 maggio 2016).
Riteniamo che non possano sorgere perplessità sull’obbligo di marcatura anche delle armi ritenute esenti, quando “siano trasferite in un altro Stato membro”, come così riportato nella circolare (pag. 3), nella quale, forse, era opportuno precisare con esclusione degli Stati terzi come per esempio la Svizzera o, in un prossimo futuro, l’Inghilterra.
Perplessità invece sorgono relativamente alla interpretazione, più che estensiva, data dal Ministero all’altra eccezione del Regolamento UE, cioè quando le suddette armi escluse siano “immesse sul mercato”. Sinceramente, per quanto ci si possa sforzare, non riusciamo a capire con quale ragionamento logico/giuridico si sia potuti giungere a ricomprendere anche quelle cedute a privati o ricevute a titolo ereditario (cfr. Mori “Circolare aprile 2016 sul Regolamento disattivazione”).
In effetti ci sembra che la Commissione europea, sulla eccezione in argomento, sia stata alquanto esplicita, così da mettere in condizione l’uomo della strada di comprendere facilmente che l’obbligo della marcatura del Banco riguarda anche le armi esenti, quando si intenda farne commercio (compresa la vendita ambulante, anche se vietata per le armi da fuoco dall’art.37 del T.U.L.P.S., siccome le disattivate sono considerate semplici simulacri), disposizione della quale è stato fatto “copia/incolla” da parte dello stesso Ministero nell’art. 1, com. 2, del suo Regolamento dell’8 aprile 2016 (Gazz.Uff. n.118 del 21 maggio 2016).
Tutto chiaro? Possono dormire sonni tranquilli e morire in pace tutti coloro che hanno fatto disattivare armi fino al 21 maggio 2016 (per il Reg. UE 7 aprile !), per non lasciare ai propri eredi faticose incombenze burocratiche, o coloro che vogliono cederle ad un privato? Leggendo la circolare sembra proprio di no, perché viene stabilito che, “secondo quanto emerso in sede comunitaria”, per “immissione sul mercato” “deve intendersi qualunque tipo di cessione, ivi compresa quella a titolo gratuito o ereditario” (pag. 2).
Purtroppo, con quest’ultima previsione, gli eredi, pur venendo in possesso di semplici pezzi di ferro, se vorranno continuare a detenere tali oggetti, dovranno provvedere a farli marcare al Banco; ugualmente chi voglia cederli, a qualsiasi titolo.
Tale interpretazione può trovare una apparente giustificazione in quanto esplicitato dalla stessa Commissione al punto 9 delle “Considerazioni” del Regolamento UE, nelle quali è stato previsto che nel concetto di “immissione sul mercato” è da ricomprendere anche “la trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto”.
La lettura superficiale e frettolosa di quest’ultima “considerazione” non può che indurre in errore di interpretazione, perché porta a ipotizzare due diverse tipologie di “cessione”, cioè quella “a titolo gratuito”, nella quale la circolare ricomprende anche “a titolo ereditario”, e quella di “scambio o di baratto”, più correttamente definibile “permuta” secondo l’art. 1552 del Codice civile.
Tale erronea interpretazione non tiene conto che le predette modalità di “trasmissione” devono essere ricomprese nel più ampio concetto di “immissione sul mercato”, cioè con riferimento esclusivo ad attività commerciali/imprenditoriali, che nulla hanno a che vedere con le cessioni, a qualsiasi titolo, tra privati, o per successione (concorda Mori “Decreto 8 aprile 2016. Regolamento sulla disattivazione”).
Infatti, le “Considerazioni” del Regolamento UE esplicitano che l’obbligo della marcatura riguarda anche le armi dichiarate esenti, prima di essere “immesse sul mercato”, “compresa”, anche “la trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto”, ma, comunque, sempre riguardo ad attività commerciali.
Tale interpretazione trova conforto nella definizione del concetto di “immissione sul mercato” data dalla stessa Commissione UE, esplicitata nella “Guida all’applicazione delle direttive….”(consultabile nel sito www.ideegroup.it), ove, a pagina 20, si chiarisce che tale attività riguarda solo ed esclusivamente le “operazioni commerciali a titolo oneroso o gratuito (vendita, prestito, affitto, leasing, donazione) o qualsiasi altro atto giuridico”, ma sempre “a carattere commerciale”! Quindi, quando il Regolamento UE, all’art. 1, obbliga la marcatura anche delle armi dichiarate esplicitamente esenti, fa esplicito riferimento ad attività commerciali e non tra privati o per successione.
Comunque, se volessimo sforzarci di dare una spiegazione anche all’interpretazione estensiva/arbitraria del Ministero, diventa difficile sostenere in punto di diritto che anche la cessione tra privati o “a titolo ereditario” debba comportare l’obbligo della marcatura.
Infatti, nelle “Considerazioni” del Regolamento UE non si fa alcun riferimento a tali tipologie di cessione. Per quanto riguarda la trasmissione “a titolo ereditario”, presumibilmente il Ministero è stato indotto in errore dalla locuzione “ a titolo gratuito”, non tenendo in debito conto che, in quest’ultima fattispecie di “trasmissione” di beni, secondo la dottrina privatistica, sono ricompresi solo gli atti di liberalità tra vivi, come nelle donazioni.
Dunque, l’applicazione della circolare comporta che ogni cessione a privati, anche per successione, di armi disattivate non marcate è vietata, andando così oltre le intenzioni del Regolamento UE, che fa riferimento alla sola attività commerciale di “immissione sul mercato”; altrimenti, se fosse corretta l’interpretazione del Ministero, la Commissione avrebbe dovuto scrivere nel Regolamento che le armi già disattivate, possono essere detenute, ma devono essere sottoposte alla marcatura del Banco se trasferite ad altri a qualsiasi titolo, anche ereditario.
Siccome ciò non è stato stabilito la circolare deve considerarsi illegittima sul punto e disapplicabile.
Il fatto che la circolare non possa essere vincolante, trova una sua giustificazione anche nelle conseguenze di una eventuale inosservanza di quanto disposto. Nel caso di cessione tra privati o se gli eredi non provvedano in merito, quali le conseguenze dal punto di vista penale e amministrativo? Nessuna!....
Siccome dal punto di vista tecnico/giuridico le armi “disattivate” non sono classificabili come armi, ma come semplici simulacri/pezzi di ferro, il detentore cessionario o erede non potrà essere denunciato per detenzione illegale, o di armi “clandestine”, né il Prefetto potrà emettere il decreto di divieto di detenzione di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S.; è bene ricordare che la prova del fatto che un’arma sia stata disattivata dopo il 21 maggio 2016 incombe all’accusa.
Qualsiasi altra denuncia per reati immaginari sarà archiviata dal giudice perché “soggetto soltanto alla legge” (art. 101 Costituzione) e non alle circolari, a maggior ragione quando siano illegittime!...
Infatti, sebbene la Commissione UE, come di consueto, permetta agli Stati membri di “adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose”(n.8 Considerazioni), tuttavia la previsione più restrittiva del Ministero di far marcare anche le armi esenti in caso di trasmissione tra privati, anche “a titolo ereditario”, doveva essere inserita nel Regolamento ministeriale dell’8 aprile 2016 e non certo nella circolare esplicativa.
Angelo Vicari
Firenze 24 ottobre 2016


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