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Circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007 - OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S. – Requisiti personali.
La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più
ristretta categoria di soggetti.
Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.
Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.
Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista.
Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni.
Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo
stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente.
NOTA
Ormai trovare scemate nelle circolari del Ministero è divenuta una cosa talmente costante da non dare più alcuna soddisfazione. E' come trovare la cacca dei cani sui marciapiedi. Ci dà noia, invochiamo toscanamente qualche divinità, ma poi tiriamo avanti. Tra l'altro la circolare è già stata coperta ta tante giuste critiche e giustificate maledizioni sui vari news group che si occupano di armi, che al Ministero (che è notoriamente "cosa nostra" di funzionari napoletani) si saranno già attrezzati con chili di corni.
Che non abbiano la più pallida conoscenza del diritto amministrativo si vede subito dalla seconda frase in cui si dice che l'attività di direttore di tiro è soggetta a "dichiarazione di inizio di attività". Per chi non è esperto, ecco quale è il problema:
Il Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) ha introdotto ulteriori semplificazioni alle procedure amministrative e, in particolare, l’istituto della Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per i quale è possibile, in relazione a molte attività, presentare la domanda con la documentazione alla P.A. e poi, se entro trenta giorni non perviene un diniego, ritenersi senz’altro autorizzati.
In base a questa norma molto Comuni hanno ritenuto che rientrasse nella semplificazione anche la licenza per Direttore di Tiro e quindi non rilasciano più nessuna licenza!
L’interpretazione è senz’altro errata. Dice la legge:
"Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela..."
La circostanza che il D. leg.vo 31 marzo 1998 n. 112 abbia trasferito ai Comuni la competenza al rilascio della licenza, non le ha tolto la qualità di licenza di pubblica sicurezza rilasciata da un ufficiale di Ps (il Sindaco) e perciò non si può applicare ad essa l’istituto della D.I.A.
È vero che si tratta di una licenza perfettamente inutile e che dovrà essere abolita, ma non è corretto far credere a dei soggetti che essi possono svolgere una attività che comporta responsabilità civili e penali, solo in forza di una domanda che non è sfociata in una licenza.
Perciò, oh meraviglia delle meraviglie, al Ministero non sanno che la DIA non si applica alle licenze di PS e rinuziano a tenere sotto le armi "il delicatissimo settore delle armi", come mettono sempre in bocca al ministro di turno!
Ma la parte relativa al Direttore e Istruttore di tiro è ancora più fantozziana. Udite, Udite! I direttori di tiro non hanno bisogno di sparare perché il loro compito è solo di guardare e controllare; in altre parole basta che siano laureati in legge e capiscano un po' il regolamento. Credo che tutti si rendano conto che questi sono i primi effetti del controllo del Ministero sull'UITS e che la fonte di tanta saggezza e cultura armigera deve essere proprio l'UITS.
Per gli Istruttori di tiro invece vi è necessità di tenere più munizioni a casa. Per il Ministero è cosa ovvia che un Istruttore, quando allena gli allievi, li fa sparare con le munizioni che si porta da casa, a sue spese, invece di usare le munizioni gratuite del poligono. Ci deve essere stato anche qui un travaso di esperienza da UITS a Ministero (un travaso di notte, come avrebbe detto Totò).
Per i tiratori ulteriore scemata: non basta che siano attualmente tiratori, ma devono esserlo stati anche in passato e aver già gareggiato!! Attendiamo con ansia la circolare in cui si dice che per aver la patente di guida bisogna aver guidato l'auto da almeno un anno. Ma come possono partecipare a gare se non possono avere le loro munzioni personali selezionate? e come possono allenarsi per la gara senza di esse?
Se al ministero si sono pentiti di aver fatto una cosa appena appena intelligente, se questa scintilla nel buio gli turba l'atmosfera di perfetta imbecillità di cui sono riusciti a circondarsi, lo dicano chiaramente, ma la smettano di prendere per i fondelli la gente con motivazioni tanto ridicole da essere offensive.
(9 novembre 2007)
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