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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 settembre 2002, n. 272
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato
e controllo degli esplosivi per uso civile. (G. Uff. n. 291 del 12 dicembre
2002, Suppl. Ordinario)
Nota: si riportano qui solo gli articoli di interesse
per i privati egli armieri; il testo integrale
del DPR può essere scaricato in formato PDF. In esso ho inserito l'elenco degli esplosivi in ordine alfabetico e secondo la loro classificazione
(omissis)
Capo III
ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI VIGENTI
Art. 11.
Modifica dell'articolo 81
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto
il seguente comma:
"Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46
e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".
Art. 12.
Modifica dell'articolo 82
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto
il seguente comma:
"La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici"
di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A.
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi
comuni e da guerra;
Gruppo B.
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C.
1) giocattoli pirici;
Gruppo D.
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno
o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni
per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli
analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi
armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli
destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello
Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature
per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad
effetto luminoso;
Gruppo E.
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori
di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali
(es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".
Art. 13.
Modifica dell'articolo 83
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo
53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato
di esame "CE del tipo" e della valutazione di conformità
di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati
dagli "Organismi notificati" sono indicati nell'allegato A al
presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati
a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo
82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli
fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività
di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B
al presente regolamento.".
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi
e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".
Art. 14.
Modifica dell'articolo 97
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza,
nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo
38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della
categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo
E, in quantità illimitata.".
Art. 15.
Modifica dell'articolo 98
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
I. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito
dal seguente:
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è
richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge
ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3,
dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria
5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli
Il e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività
di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni
di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo
E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti
tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano
le prescrizioni di cui al capitolo Il dell'allegato B al presente regolamento.
Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti
tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque
appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni
del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative
attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto,
importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria
5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed
al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di
cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente
regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria
5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di
kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo
massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché
contenuti nelle loro confezioni originali.".
Art. 16.
Modifiche all'allegato B
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono
tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in
aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere
e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è
consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti
classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni
in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria,
gruppo E, in quantitativo illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo
permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi
comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;
c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A
devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo
a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di
V categoria. E vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali)
ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti
solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria,
cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V
categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della
V categoria, gruppo D e gruppo E.".
Art. 17.
Modifiche all'allegato C
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo Il dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
è sostituito dal seguente:
"Capitolo Il (Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi).
- Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali
che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle
merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.",
per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle
acque interne "ADNR".".
Art. 18.
Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
I. L'allegato Il al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato
I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci
pericolose.
Art. 19.
Sostituzione dell'allegato A
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie
e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo
n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria
di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I
al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato
A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione
delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo
83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti
esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato,
dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato
"CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo
di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento
di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 20.
Sostituzione del decreto
del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo
53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio
alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo
E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo
articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione
del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione
definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché
ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza
nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche
a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici
devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo
D e gruppo E;
b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici
già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti
in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga
non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni
relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite
entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura
relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella
Gazzetta Uf f iciale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10
maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
Art. 21.
Disposizioni transitorie
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad
avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma
2.
2. A decorrere dalla data del 1 ° gennaio 2003 non è consentita
la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a
qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli
esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE
del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità
di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.
3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello
Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti
e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è
consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente
al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della
direttiva 93/ 15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione
delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo
degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la
data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo
delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione,
utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione
dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine
indicato nel presente comma.
I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2002
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