Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare: Arma da caccia - Può avere canna da 30 cm.

QUESTURA DI ROMA - DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
MASS. FI Nr. 005667/2016 Roma, 13 maggio 2016
OGGETTO: Classificazione delle anni lunghe a canna liscia.

Sono giunte a quest’ufficio diverse richieste di chiarimenti, da parte di armieri ed uffici di polizia, circa l’esatta natura giuridica dei fucili ad anima liscia.
In particolare, è stato chiesto se, ai fucili ad anima liscia a ripetizione ordinaria aventi canna di lunghezza inferiore ai 450 mm, possa essere attribuita la qualifica di arma ad uso venatorio.
Tale classificazione, come noto, implica particolari conseguenze in relazione alla detenzione delle anni, oltre che alla possibilità di impiegarle in ambito venatorio.
Al riguardo, si deve ritenere che le anni in questione siano, alla luce della normativa vigente, da annoverare tra quelle ad uso venatorio, con possibilità, quindi, di detenzione in numero illimitato.
L’attuale testo dell’articolo 13 della legge 157/92, infatti, nel definire le caratteristiche delle anni da caccia a canna liscia, si limita a dire che debbono essere dei fucili (quindi, con canna non inferiore a 300 mm e lunghezza complessiva non inferiore a 600 mm), senza null’altro specificare in relazione alla lunghezza minima della canna.
Il parametro della lunghezza minima pari a 450 mm per le canne dei fucili da caccia a canna liscia, era previsto dall’Allegato A del D.M. Interno del  21.04.1980, recante il Regolamento per l’iscrizione in Catalogo delle anni a canna liscia; tale norma deve ritenersi non più in vigore, a seguito dell’abrogazione dell’istituto del Catalogo Nazionale delle Anni comuni da sparo e di tutte le altre disposizioni di legge ad esso collegate, operata dal D.L. n. 79 del 2012.
Pertanto, allo stato attuale, tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 possono essere venduti e detenuti come anni ad uso venatorio.
I sig.ri Dirigenti dei Commissariati di P.S. in indirizzo sono pregati di provvedere alla notifica del contenuto della presente a tutti i titolari di licenze di vendita armi insiti sul territorio di competenza, mentre codesti uffici vorranno tener conto delle indicazioni fomite, ai fini delle denunce di detenzione ex art. 38 T.U.L.P.S..

Si confida nella puntuale collaborazione delle SS.LL.
IL DIRIGENTE LA DIVISIONE (Federico dr. GAZZELLONE)

Nota

L'agomento era stato trattato a suo tempo, quando ancora vigeva il Catalogo, nel mio sito a questa pagina.

Mi fa piacere vedere che un funzionario della Questura di Roma ha saputo affrontare correttamente il problema e ha saputo assumersi la responsabilità di risolvere un dubbio che tormentava molte menti deboli degli uffici di PS.

A questo proposito segnalo al dr. Gazzellone l'opportunità di dare una controllata a ciò che viene fatto nei vari commissariati della capitale in materia di armi. Ho ricevuto decine di segnalazioni di interpretazioni aberranti e sono cose che non inducono il cittadino ad amare e stimare la PS. EM

 

 


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