Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Quadro pratico e sintetico sui caricatori e serbatoi

Ora che è passato il 5 novembre si può fare un quadro definitivo della situazione dei caricatori. Cercherò di essere più chiaro e sintetico possibile.

In un arma a ripetizione le cartucce sono contenute in un serbatoio che può essere mobile e viene detto caricatore oppure incorporato nell'arma e viene detto serbatoio. Vi sono armi in cui vi è un serbatoio in cui le cartucce vengono inserite mediante una clip (piastrina, lastrina, pacchetto) di caricamento che rimane inserita nel serbatoio fino allo esaurimento dei colpi; essa non è né un serbatoio né un caricatore, si potrebbe definire un accessorio del serbatoio, e quindi è oggetto del tutto libero.
La normativa è regolata attualmente dalle seguenti norme.

Direttiva europea CEE 21 maggio 2008  n. 2008
I caricatori vengono liberalizzati e non sono più parti di arma; i silenziatori vengono equiparati alle parti di arma pur essendo accessori e quindi sono soggetti al regime giuridico delle parti di arma; i serbatoi sono parti non essenziali di arma (ma spesso sono solo un vano e quindi non sono neppure una parte.

Decreto legislativo 204-2010
I caricatori passano nella categoria degli accessori e sono completamente liberi (produzione, importazione, acquisto, utilizzo).
I serbatoi rimangono parte di arma non essenziale; se si detiene un serbatoio aggiuntivo,  esso va denunziato.

Decreto legislativo 121-2013
Viene introdotta la categoria delle armi proibite: pistole in calibro 9×19, armi lunghe contenenti più di 5 colpi e armi corte contenenti più di 15 colpi, repliche di armi antiche con più di 10 colpi. Vengono inseriti fra i prodotti proibiti anche "tali caricatori" e i silenziatori. Però per le armi ad uso sportivo si precisa che il divieto vale per "caricatori o serbatoi" e quindi facciamo conto che caricatori e serbatoi sono assimiliti, salvo che per l'obbligo di denunzia .
Il decreto stabilisce espressamente che non rientrano fra i caricatori o serbatoi vietati quelli con più di 5 o 15 colpi per armi sportive.
Per i caricatori e le armi già detenuti, non viene vietata la loro detenzione, ma ne è vietata la vendita a partire da 5 novembre 2015, salvo che vengano ridotti a norma.

Decreto legge 7-2015
Introduce l'obbligo della denunzia entro il 5 novembre 2015 "dei soli caricatori", e quindi non dei serbatoi, con capienza superiore a 5 o 15 colpi. Quindi vanno denunziati tutti anche quelli destinati ad armi sportive o a repliche.
L'omessa denunzia viene punita a norma dell'articolo 697 codice penale così chiaramente indicando che non si tratta di parti di arma da fuoco, ma solo di oggetti sottoposti ad un regime particolare.
Il decreto precisa però che questa normativa riguarda soltanto i privati e che essa non si applica a chi è titolare di licenze previste dalla primo comma dall'articolo 31 del TULPS. Vale a dire che per fabbricanti, importatori, esportatori e armieri i caricatori (ma non i serbatoi) ritornano ad essere liberi come previsto dal decreto legislativo 204-2010.

Le conseguenze di quanto esposto sono le seguenti:
- Gli operatori possono produrre, importare, distribuire i caricatori di ogni tipo senza bisogno di ulteriori licenze rispetto a quelle già possedute per le armi da fuoco; non può produrre caricatori finiti non a norma chi non ha licenza di fabbricazione armi (la circolare del Ministero 3-11-15 dice il contrario, ma sbaglia).Sono liberamente producibili i caricatori a norma e quelli non a norma destinabili ad armi sportive; però chi produce questi ultimi deve denunziarne la detenzione entro 72 ore dal momento in cui sono "finiti".
- Gli  operatori non devono caricare e scaricare i caricatori sul registro giornaliero di PS.
- Non è chiaro se i privati possono importare caricatori maggiorati richiedendo apposita licenza. Io dico che possono in quanto si tratta di caricatori liberi (vedi punto successivo). Se essi sono abbinati ad un'arma, farà fede il provvedimento del Banco di prova.
- I caricatori con più di 5 o 15 colpi sono liberi se idonei ad essere utilizzati su armi sportive o su repliche; da nessuna norma si ricava che essi debbano essere abbinati ad una specifica arma detenuta; in teoria potrebbero essere comperati per essere usati su armi sportive altrui in poligono. Perciò nel momento in cui si denunciano è sufficiente indicare su quale arma sportiva o su quale replica essi possono essere impiegati (poco importa se poi possono essere utilizzati anche su armi diverse, perché questa è la realtà tecnica; vi sono armi vendute in versione sportiva e in versione non sportiva che possono utilizzare caricatori che si diversificano solo per il numero dei colpi).
- L'armiere dovrà rilasciare, per correttezza, all'acquirente di caricatori non a norma una dichiarazione qualsiasi che consenta loro di denunziarli indicandone l'origine; ma è solo una cortesia che si fa per l'acquirente, che verrebbe poi vessato negli uffici di PS, ma non esiste un obbligo di legge.
- Chi acquista un caricatore non a norma non deve essere munito di nulla osta all'acquisto o di una licenza di porto d'armi.
- Dopo il 5 novembre le armi con serbatoio non a norma possono essere detenute ed usate: se si cedono, devono essere messe a norma. Le armi con caricatore non a norma possono essere cedute senza caricatore; se si cede il caricatore, esso va prima ridotto a norma.
- I caricatori denunziati perché non a norma, ma destinati ad armi sportive, possono essere venduti a chiunque,  anche privo di porto d'armi; va denunziata la cessione, l'acquirente va identificato e dovrà a sua volta denunziare l'acquisto.
- I caricatori denunziati perché non a norma, ma non destinati ad armi sportive, possono essere venduti a chiunque, ma prima vanno regolarizzati.
- È pacifico che non va denunziato il caricatore non a norma se esso è il caricatore di base e la sua capacità corrisponde a quella indicata nei provvedimenti di catalogazione o classificazione o comunque dei dati riportati nei libri; si tratta di dati notori o già in possesso della pubblica amministrazione che non è necessario comunicare nuovamente.

Se qualcuno pensa che mi sono sbagliato, me lo dica, indicandomi dove sbaglio.

Questa è la situazione creata dal Ministero. Se sono contenti del risultato, nulla da dire; ciascuno ha i suoi limiti e la colpa è di chi lo ha scelto. Ma se qualcuno si rende conto delle cavolate che hanno fatto … faccia vedere di essere un diverso e cerchi di rimediare. Ormai è un dovere non discriminare i diversi e non si può più nemmeno dire che sono diversi!

Si veda anche il precedente scritto, la circolare, il problema dei serbatoi.

13-11-2015


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