Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Niente bollo per togliere  armi dalla collezione - E' ufficiale

Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/002153/10171(3) del 10/02/2017
Imposta di bollo per le variazioni “in detrazione” di armi dalla licenza di collezione di armi comuni da sparo. - Chiarimenti.
Sono giunte a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell'imposta di bollo per le variazioni “in detrazione” di armi dalla licenza di collezione di armi comuni da sparo di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero nel caso in cui il collezionista ceda una o più armi iscritte in licenza ad altro soggetto avente titolo abilitativo al relativo acquisto e, pertanto, è necessario che la competente Autorità di P.S. provveda a “cancellare” dalla licenza medesima le armi cedute.
Come è noto, la vigente normativa, segnatamente l'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e l'art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede la possibilità, per i privati, di detenere fino a 3 armi comuni da sparo, fino a 6 armi classificate sportive, un numero illimitato di armi da caccia e fino ad 8 armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. Per la detenzione di armi in numero maggiore ai citati limiti, sono previste le specifiche licenze di collezione.
Con particolare riguardo alla collezione di armi comuni da sparo, si evidenzia che, superato il numero di armi comuni detenibili (tre) previa mera denuncia di detenzione ex art. 38 del T.U.L.P.S. (ed ovviamente acquistate mediante nulla osta all'acquisto del Questore o licenza di porto d’armi, come previsto all'articolo 35 dello stesso T U ), è necessario richiedere al Questore competente territorialmente la licenza di collezione di armi comuni, ai sensi del più volte citato art. 10 legge 110/75.

Tale licenza di collezione consente, dunque, al titolare di detenere armi in numero superiore a quelli sopra indicati, con il divieto, per le armi iscritte in licenza, di poter detenere il relativo munizionamento.
Con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, sono state tuttavia introdotte delle innovazioni concernenti le modalità di rilascio e la validità del titolo. Difatti, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. (che ha modificato l’art. 47 Reg. T.U.L.P.S.) è consentito il rilascio della licenza di collezione di armi anche per una sola arma comune da sparo ed inoltre è stato attribuito al titolo autorizzatorio in questione carattere permanente.
Dell'arma iscritta in collezione (di qualunque tipo) deve essere resa denuncia ex artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 del relativo Regolamento di esecuzione. In nessun caso è richiesta la capacità tecnica al maneggio delle armi in capo al titolare della licenza (art. 81.110/75).
Tanto premesso, si evidenzia che, qualora il titolare della licenza in questione intenda aggiungere un’ulteriore arma comune da sparo alla licenza medesima, dovrà dame preventiva comunicazione al Questore, affinché tale Autorità possa valutare, alla luce della successiva variazione nel numero delle armi comunque detenute, l’idoneità delle prescrizioni del caso, ex art. 9 del T.U.L.P.S., impartite per la custodia.
Tale attività istruttoria comporta, in tutta evidenza, un concreto esercizio della potestà provvedimentale che si conclude, all’esito positivo di tale valutazione, con la presentazione, da parte dell’interessato, dell’istanza, in bollo, alla medesima Autorità, ai fine di richiedere, per la nuova arma acquistata, l’inserimento nella licenza di collezione posseduta, fermi restando i successivi obblighi di denuncia sopra menzionati.
Dunque, per la variazione “in incremento” della licenza in parola, trova applicazione l’imposizione fiscale del bollo di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - come successivamente modificata e nella misura corrente di Euro 16,00 - assoggettando al pagamento di tale imposta sia l’istanza che il successivo atto adottato, sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle successive variazioni (in incremento) della licenza.
Per quanto concerne, invece, il caso di variazione “in detrazione” dell’arma dalla licenza, ossia la sua cancellazione dalla collezione, il momento valutativo appare attenuato, se non inesistente.
Ed invero, qualora il collezionista intenda cedere un’arma comune da sparo iscritta in licenza di collezione (ovviamente a soggetto in possesso del previsto titolo abilitativo all’acquisto), lo stesso non è tenuto ad informare preventivamente il Questore di tale intenzione, ma soltanto, ad arma ceduta, a comunicare alla medesima Autorità l’avvenuta cessione per la conseguente cancellazione dell’arma stessa dalla licenza.
In tale circostanza, con la “comunicazione” del collezionista per la cancellazione dell’arma dalla licenza di collezione - a differenza dell’ “istanza” prevista nel caso di incremento, come sopra ricordato - non si genera l’inizio di un procedimento amministrativo da parte dell’Autorità di P.S. che comporti un concreto esercizio della potestà provvedimentale, venendo a mancare nella procedura in questione atti endoprocedimentali di verifica e valutazione.
L’Autorità di P.S., infatti, deve solo “prendere atto” della comunicazione del collezionista e depennare l’arma dalla licenza, senza poter e/o dover esercitare alcuna attività di valutazione discrezionale.
Pertanto, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza di collezione non si inquadra nella fattispecie degli atti amministrativi che danno inizio ad un procedimento ed al conseguente provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la valenza di un’istanza intesa ad ottenere un provvedimento della P.A., (alla stregua, ad esempio, della denuncia di detenzione armi) e, conseguentemente, la stessa non è soggetta all’imposta di bollo.
Analogamente deve considerarsi - anche in relazione all’esenzione fiscale di che trattasi - la conseguente cancellazione dell'arma dalla licenza, poiché essa costituisce una semplice attività materiale priva di qualsivoglia attività discrezionale.
Nei termini sopra indicati - a cui codeste Questure sono pregate di attenersi a far data dalla ricezione della presente circolare - si è anche espressa, a seguito di specifica istanza di interpello formulata da questo Ufficio, la competente Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con nota AGE.AGEDC001.Reg. Uff. 0013529.20-01-2017-U, del 20 gennaio 2017, con il parere che si fornisce in allegato.
La presente circolare sarà pubblicata, come di consueto, sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

ALLEGATO
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Ufficio Registro e altri tributi indiretti.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - fa presente di aver ricevuto alcune richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta di bollo per le variazioni "in detrazione" di armi sulle licenze da collezione di armi comuni da sparo, di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Al riguardo, il Ministero istante rappresenta che, qualora il collezionista intenda cedere ad un altro soggetto avente titolo abilitativo, una o più armi da sparo iscritte in licenza di collezione, non è tenuto ad informare preventivamente il questore di tale intenzione; tuttavia, ad arma ceduta, c necessario comunicare alla medesima autorità di pubblica sicurezza l'avvenuta cessione per la cancellazione dell'arma dalla licenza.
A seguito della comunicazione del collezionista per la cancellazione dell'arma dalla licenza, precisa l'istante, l'autorità di pubblica sicurezza non procede all'emanazione di alcun provvedimento amministrativo. L'amministrazione si limita, infatti, a prendere atto della comunicazione e procede a depennare l'arma dalla licenza, senza compiere alcuna valutazione.
Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, se per le comunicazioni di cancellazione delle armi da sparo dalla licenza di collezione, debba essere corrisposta l’imposta di bollo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero interpellante osserva che il collezionista si limita ad inviare una mera comunicazione diretta ad eliminare l'arma dalla licenza
Detta comunicazione, quindi, non può essere assimilata alle istanze che costituiscono innesco di un procedimento in quanto la stessa non è vol'ar all’emanazione di un provvedimento della pubblica amministrazione.
L'interpellante ritiene, pertanto, che la comunicazione della variazione in detrazione di una collezione di armi comuni da sparo, e la relativa cancellazione, devono considerarsi esenti dall'imposta da bollo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al quesito proposto, appare utile ricordare, in via preliminare, che l'articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di curo 16,00, per ogni foglio, per le "...Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili",
Il successivo articolo 4, comma 1, prevede lo stesso trattamento per gli " Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta."
In 1inea generale, quindi, le istanze dirette alla Pubblica Amministrazione e i relativi provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare.
Con riferimento al quesito proposto, si rileva che l'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), stabilisce che " Chiunque detiene armi, parti di esse, (...) deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'uffìcio locale di pubblica sicurezza...".
Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), all'articolo 47, comma 2, prevede che "La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo (...), previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge".
Al riguardo, il Ministero istante rappresenta che qualora il titolare della licenza intenda cedere un’arma comune da sparo iscritta nella licenza di collezione non deve informare preventivamente il questore ma deve solo comunicare, ad arma ceduta l'avvenuta cessione per la conseguente depennazione dell'arma stessa dalla licenza.
A seguito della comunicazione, dunque, l'Autorità di pubblica sicurezza si limita a prendere atto della comunicazione del collezionista; al riguardo, il Ministero istante precisa che con la comunicazione non si dà avvio ad un procedimento amministrativo da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, che comporti un concreto esercizio della potestà provvedimentale, venendo a mancare nella procedura di depennazione qualsiasi attività di verifica e valutazione da parte della pubblica amministrazione.
A parere della scrivente, la circostanza che a seguito della presentazione della comunicazione in argomento la pubblica amministrazione si limiti a prendere atto della comunicazione ricevuta senza compiere alcuna attività di natura valutativa porta a ritenere che la stessa non possa essere assimilata ad una istanza prodotta all'amministrazione in vista dell'emanazione di un provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e, pertanto, in relazione a tale comunicazione non è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine. .
Si precisa per completezza che anche la conseguente cancellazione dell'arma dalla licenza non realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo, in quanto trattandosi, come precisato dall'interpellante, di una semplice attività materiale priva di qualsiasi attività discrezionale la stessa non può essere assimilata all'emanazione di un provvedimento di cui all'articolo 4 della citata tariffa, allegata al DPR n 642 del 1972.
20 gennaio 2017
Il direttore centrale aggiunto Giovanni Spalletta

NOTA
Sull'argomento sdi vedano questi precedenti scritti :
Licenza di collezione e bolli (Dr. Angelo Vicari)
Bollo per le collezioni - Circolare
Bollo su variazioni licenza per collezioni armi

Fin dalla prima edizione del mio codice delle armi nel 2000 avevo spiegato esattamente come è regolata l'applicazione dell'imposta di bollo: niente bollo sulle semplici comunicazioni che non richiedono emissione di atti da parte della pubblica amministrazione.
Non appena sorto il problema di come applicare questo principio alle licenze di collezione avevo dato la soluzione esatta.
Bisogna essere degli idioti giuridici per non essere in grado di applicare una norma così chiara ma il ministero è andato avanti fino al 2006 negando l'evidenza. Nel 2006 inizia a farsi venire dei dubbi ma decide di chiedere un parere alla Agenzia delle entrate..
Questo parere viene chiesto 10 anni dopo (!), il che dimostra la grande importanza che viene attribuita ai diritti del cittadino e i tempi con cui i funzionari decidono di mettersi dilatarsi le palle a sangue. L'agenzia delle entrate risponde immediatamente con la risposta ovvia che quando si toglie un'arma da una collezione si fa una comunicazione e non si chiede alla questura di adottare nessun provvedimento in quanto non previsto dal sulla legge.
Ora ormai è ufficiale: non ci vuole bollo o domanda per cedere un'arma in collezione; basta denunziare che l'arma è stata venduta indicando che essa era in collezione.
Sembra quasi un segno del destino, ma in questi giorni si è spento Gerolamo Guerrisi, grande personaggio che per decenni ha seguito l'ufficio armi della questura di Roma, che era assiduo frequentatore degli uffici romani e che ha sempre sostenuto a spada tratta i diritti dei cittadini e la più corretta interpretazione delle leggi sulle armi. Numerose sono state le sue relazioni presentate ai convegni giuridici della EXA di Brescia dal 1998 in poi. Sebbene egli negli ultimi due anni aveva inutilmente tempestato di suoi gli uffici romani per far presente l'idiozia di richiedere il suddetto bollo.  Se il ministero non avesse impiegato 11 anni per riconoscere un sacrosanto diritto dei cittadini,  ci avrebbe certamente lasciato più felice per essere finalmente riuscito a smuovere qualche cosa della palude.
14 febbraio 2017
PS: Qualcuno mi chiede se dal fatto che la circolare non parli di come regolarsi ora, in mancanza del catalogo nazionale, circa la detenzione di un solo modello per ogni arma, si possa dedurre che la limitazione è venuta meno.
La risposta è che non è cambiato nulla perché la circolare non dice assolutamente nulla riguardo, né una circolare può cambiare la legge. Del resto non è venuta meno la possibilità di individuare il modello di arma perché essa, se non ha il numero di catalogo, è comunque classificata con un numero dal banco di prova.
2 marzo 2017



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