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Da almeno vent’anni le polizie locali cercano di avere in dotazione degli strumenti che consentano loro di svolgere meglio il proprio lavoro e che diano loro quel minimo di autorità necessaria per reggere sulla strada alla pressione di tutti quei personaggi i quali hanno capito benissimo che lo Stato protegge più loro che i tranquilli cittadini.
Dopo averci riflettuto sopra, e con l’accordo del Ministero, si concluse che nulla vietava di dotare la polizia locale di bastoni da segnalazione, palette ed altro, destinati non ad offendere, ma ad altri usi preminenti e quindi perfettamente portabili in quando il giustificato motivo era implicito nello stesso provvedimento che li dava in dotazione alle varie polizie locali. E di fatto moltissime polizie si sono dotate di questi strumenti denominati bastoni o mazzette da segnalazione.
È invece rimasta ferma la nozione che le bombolette spray sono da considerare armi proprie, salvo che ne sia riconosciuta la non idoneità ad offendere (o la ridotta idoneità, come è avvenuto per l’aria compressa o l’avancarica, visto ew considerato che la nozione di idoneità ad offendere è molto opinabile; si veda http://www.earmi.it/varie/EXA_2009.pdf ).
Situazione chiara e lampante.
Qualche tempo fa la prefettura di Bergamo, su richiesta di un Comune della zona, ha inoltrato un quesito al Ministero dell’Interno sul problema. Tempo perso perché dal Ministero è arrivata una delle solite lettere (attenzione: non è una circolare e quindi vale solo per quanto vale chi l’ha scritta!) da cui si capisce che là il diritto è un banco di nebbia e il diritto delle armi un buco nero.
Riporto la lettera commendando le singole castronerie.
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli uffici territoriali
Lettera n. 0016627 del 2 novembre 2010
OGGETTO: Richiesta di dotazione per il Corpo di Polizia locale di strumenti di difesa personale.
Con nota n .31956/DG/dr del 20.10.2010 codesto Ente (Prefetto di Bergamo) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di dotare il locale corpo di polizia di strumenti di difesa personale, quale bastone estensibile o spray urticante, tenuto conto che non è ancora stata effettuata l’integrazione del decreto ministeriale n. 145 del 4-3-1987.
Nota:Il decreto ministeriale regola la dotazione di armi, non di strumenti e perciò non riguarda la domanda della prefettura circa la possibilità di dotarsi di strumenti; è ovvio che per dotarsi di armi occorre seguire le regole apposite.
AI riguardosi fa presente che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, più volte interessato dalla scrivente, ha precisato che la mazzetta da segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray:da difesa, non rientrano fra i tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 concernente l’armamento della polizia municipale.
Nota:Informazione che ci rivela il basso livello dei funzionari del ministero; la Direzione per gli enti locali ha scritto “più volte” per sapere se bastoni o mazzette da segnalazione e spray rientrano fra le armi che è possibile dare in dotazione. Come dire che non sanno neppure leggere da soli le norme sulle armi e il DM che sul punto sono chiarissimi: o sono armi e non si può, o non sono armi e si può!
Quindi la domanda, se proprio volevano ammettere la proprio ignoranza, doveva essere: ma questi bastono sono armi o non sono armi?
Il bastone estensibile e la mazzetta da segnalazione, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche (peso-forma- materiali con cui sono realizzati, rigidità) possono essere annoverati tra gli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e per i quali, quindi, l'esatta qualificazione giuridica è quella dì "armi proprie"ai sensi degli artt. 30 del TULPS e art. 4 della legge 110/75.
Nota: Affermazione del tutto sconclusionata. Quando mai un leggero bastone, una bacchetta, un ombrello, sono considerati oggetti destinati esclusivamente e naturalmente all’offesa? Si doveva scrivere:”il problema se un bastone da segnalazione serve solo per spaccarla testa oppure ha altre funzioni prevalenti deve essere risolto in base alla sua struttura (peso, forma, materiale) e quindi va risolto caos per caso in baso ai criteri elaborati dai giudici”. Così come è scritta la frase, se un vigile si porta dietro l’ombrello, va denunziato per porto abusivo di arma. Veramente geniali!
Essi possono, essere liberamente utilizzati dal personale del Corpo di Polizia Municipale solo qualora questo Ministero, previo esame dei prototipi degli strumenti da parte della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, ne abbia escluso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 110/75, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Nota: Ma quando mai la Commissione consultiva è stata competente per valutare l’idoneità ad offendere di un bastone e di un ombrello? Essa è competente solo per le armi da sparo e infatti in essa vi sono produttori e venditori di armi, periti balistici, ma non medici legali. Quale cavolo di parere possono mai esprimere? Al massimo diranno che l’ombrello non spara! Che cosa è uno strumento atto ad offendere e che cosa è un’arma lo dice la legge e che cosa è ”offesa” potrebbe forse dirlo un medico legale (si veda http://www.earmi.it/varie/EXA_2009.pdf ) e non qualche sedicente esperto di armi (non esiste un esame che accerti se un perito di armi si intenda davvero di esse).
Ad oggi, solo quattro prodotti, per l’esattezza trattasi di una penna spray le cui caratteristiche sono state comunicate agli uffici territoriali del Dipartimento della P.S. con la circolare n. 559/C-50-005-A-77(98) del 9 gennaio 1998 e n. 557/PAS-50.0130/Q/09 del 4 giugno 2010; di due portachiavi con erogatore spray n. prot. 559/C-50.047-E-98 del 25 giugno 1998 e n. prot. 557/PAS-50.804/C/07 del 3 :novembre 2008, sono stati ritenuti - su conforme, parere reso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - non idonei a recare offesa e, quindi, ammessi al libero commercio porto. Nessun altro prodotto similare esaminato dalla Commissione, ha ricevuto la medesima valutazione.
Nota: Fenomeno che ha del miracoloso; forse sono stati approvati solo quattro modelli perché il peperoncino è un olio ed unge bene, così riducendo il dolore. Rilevo la precisione del Ministero che dice che sono stati approvati quattro modelli e poi ne elenca solo tre!
Tuttavia, è opportuno segnalare che è in fase di emanazione un regolamento tecnico previsto dall'art. 3, comma 32 della L. 15 luglio .2009 n. 94, in base al quale verranno liberalizzati tutti i prodotti spray al capsicum conformi ai requisiti previsti in detto regolamento.
Nota: Dio ce la mandi buona; questo regolamento è in ritardo di un anno, quando poteva essere fatto in un mese.
Si veda http://www.earmi.it/diritto/leggi/bombolette.htm .
Segnalo che con lettera 557/ST/208.018.1.S.24(3) del 3 ottobre 2006, diretta alla Prefettura di Ancona il Ministero scriveva che esso stava per autorizzare la dotazione delle Polizie locali con "distanziatori in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi 500, non utilizzabili come sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura".
In forza di questa comunicazione, la prefettura di Ravenna, iil 30 agosto 2010, autorizzava i Comuni a dotarsi di queste mazzette.
Purtroppo è chiaro il totale marasma mentale in cui è caduto il ministero. La Polizia Locale non può dotarsi di ARMI se non autorizzate dal Regolamento Ministeriale . Ma può dotarsi di qualsiasi altro oggetto come le pare e piace. Non credo proprio che il Ministero possa stabilire quali scarpe, quali ombrelli, quali macchine fotografiche può usare la Polizia Locale!
Ora, udite! udite!, il ministero, richiamando l'art. 28 TULPS che c'entra come i cavoli a merenda, stabilisce, a sua fantasia, i requisiti in base ai quali un bastoncino di plastica non è idoneo ad offendere e quindi non è uno sfollagente (manganello) e quindi non è ARMA; e poi pretende di inserirlo fra l'armanento della PL !! Bene ha fatto il Prefetto di Ravenna a dire che la polizia locale un bastonicino così poteva usarlo senza problemi.
Ed ora il ministero scrive che neanche il bastoncino può essere usato e sorge un dubbio grave: ma un vigile urbano, uno stuzzicadenti appuntito lo può portare in servizio?
In conclusione: la polizia locale può tranquillamente continuare ad usare mazzette e bastoni da segnalazione purché non siano manganelli di legno di quercia o mazze ferrate; può usare l’ombrello se il puntale non è appuntito come un punteruolo e non è stato intinto nel curaro.
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