Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Direttiva Eurpea 2007/23/CEE su articoli pirotecnici

DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.6.2007)

Articolo 1
Obiettivi e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.
2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.
3.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5.
4.   Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b)  l'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 96/98/CE;
c)   gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronau­tica e spaziale;
d)   le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli;
e)   gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f)    le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)   «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
2)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
3)   «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
4)   «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
5)   «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
6)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
7)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;
8)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
9)   «norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;
10)   «persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'articolo 3.

Articolo 3
Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.
La classificazione in categorie è la seguente:
a)   fuochi d'artificio:
categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b)   articoli pirotecnici teatrali:
categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze speciali­stiche;
c)   altri articoli pirotecnici:
categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 4
Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi.
L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi.
3. I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti.
4.   I fabbricanti di articoli pirotecnici:
a) sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma dell'articolo 9;
b) appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente all'articolo 11 e all'articolo 12 o 13.

Articolo 5
Immissione sul mercato
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva, recano la marcatura CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.
2. Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente la marcatura CE.

Articolo 6
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante, se è stabilito nella Comunità, o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Articolo 7
Limiti di età
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:
a)   fuochi d'artificio:
categoria 1: 12 anni,
categoria 2: 16 anni,
categoria 3: 18 anni;
b)  altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali:
categorie T1 e P1: 18 anni.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.
3. I fabbricanti, gli importatori e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:
a)   fuochi d'artificio di categoria 4;
b)  altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.

Articolo 8
Norme armonizzate
1.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva  98/34/CE,  può invitare gli  organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali.
2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.
3. Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le norme armonizzate pub­blicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.
Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di attuazione delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 9
Procedure di verifica della conformità
Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure:
a)   esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, e, a scelta del fabbricante:
I)   conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato II, punto 2,
II)  garanzia della qualità di produzione (modulo D) di cui all'allegato II, punto 3,
III)   garanzia della qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato II, punto 4;
b)  verifica dell'esemplare unico (modulo G) di cui all'allegato II, punto 5;
c) garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II, punto 6, nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria 4.

Articolo 10
Organismi notificati
1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di verifica di conformità di cui all'articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione.
2. La Commissione rende pubblico sul proprio sito Internet un elenco degli organismi notificati con i rispettivi numeri d'identificazione e con l'indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare tale elenco.
3. Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato III in relazione alla verifica degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati si presume che soddisfino i relativi criteri minimi.
4. Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
5. Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza.
6.   La Commissione rende pubblica sul proprio sito Internet la revoca della notifica dell'organismo in questione.

Articolo 11
Obbligo di apposizione della marcatura CE
1. Una volta completata con esito positivo la verifica di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appon­gono in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.
Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE.
2. Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità della marcatura CE.
3. Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposi­zione della marcatura CE, la marcatura in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.

Articolo 12
Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto al consumatore.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età quali indicati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.
3.   I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
categoria 1:     se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4.   Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
categoria T1:   se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 13
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/ 155/CEE, è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.
La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Articolo 14
Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
2. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione.
3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente direttiva.
4. Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debita­mente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE.
5.   Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato.
6. Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiara­zione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
7. La Commissione rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.

Articolo 15
Informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi
Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.

Articolo 16
Clausola di salvaguardia
1. Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate.
Se la Commissione ritiene giustificate le misure nazionali, gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.
Se la Commissione ritiene le misure nazionali ingiustificate, lo Stato membro interessato le revoca.
2. Se le misure cautelari di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate, la Commissione demanda la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/ 34/CE, qualora lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui all'articolo 8.
3. Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca la marcatura CE, lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 17
Misure che comportano un rifiuto o una limitazione
1.   Qualsiasi misura adottata in forza della presente direttiva:
a)   per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero
b)  per ritirare un prodotto dal mercato,
menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali misure vengono notificate senza indugio alla parte interessata infor­mandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.
2. Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo 1, la parte interessata deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.

Articolo 18
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'arti­colo 19, paragrafo 2:
a)   adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifi­che future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;
b)  adattamenti al progresso tecnico degli allegati II e III;
c)   adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite agli articoli 12 e 13.
2.   Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3:
a) istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante;
b) istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.

Articolo 19
Comitato
1.   La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva.

Articolo 21
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comuni­cano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni entro il 4 luglio 2010, per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
5.   Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul
territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
6. In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima delle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza
1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;
b) stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;
d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica
e) resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene consegnato;
I) la capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;
j) l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici dovrebbero contenere la composizione pirotecnica.
Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a)    esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo.
b)   esplosivi militari.

I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.
A.   Fuochi d’artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:
a)   i fuochi d’artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:
I)    la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
II)   il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
III) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
IV)   i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;
b)   i fuochi d’artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:
I) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
II) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c)    i fuochi d’artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:
I) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
II) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
2)   I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.
3)   Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.
4)   I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.
5)   I fuochi d’artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo stesso. I fuochi d’artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.   Altri articoli pirotecnici
1)   Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente durante il loro uso normale.
2)   Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.
3)   L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.
4)   Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.   Dispositivi d’accensione
1)   I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.
2)   I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.
3)   I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.
4)   La copertura delle micce deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.
5)   I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all’articolo.
6)   Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all’articolo.
7)   I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.

ALLEGATO II
Procedure di verifica della conformità (omissis)


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