Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Nuovo elenco dei materiali di armamento - DM 2 novembre 2016 . CON COMMENTO

Allego in formato PDF il nuovo elenco dei materiali di armamento di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2012 IN FORMATO PDF

e quello 2 novembre 2016 e quello 13 luglio 2017 e quello 2 marzo 2018 e quello 1° luglio 2019

Il DM è basato sulla Direttiva 2012/10/UE del 22 marzo 2012 scaricabile in formato PDF.
Allego anche il comunicato del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE con la: Nuova versione della Tabella 1 dell’annesso sulle sostanze chimiche della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata con legge 4 aprile 1997, n. 93, in vista della sua entrata in vigore il 7 giuno 2020 (G.U. 40/2020).

NOTA IMPORTANTE
Il decreto  11 aprile 2012 e quelli successivi richiedono un commento perché i Ministeri si sono sbagliati!

Il DECRETO 13 giugno 2003 - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185. (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. n. 171 del 25 luglio 2003) stabiliva alla Categoria 1 la linea di confine fra armi da guerra e armi non da guerra con riferimento alle armi leggere lunghe e corte. Il testo era molto chiaro e coerente, a dimostrazione del fatto che di armi dovrebbero occuparsi i militari e non gli scaldaseggiole del ministero dell’interno.
Esso era previsto dalla legge 185/1990 proprio per definite le armi da guerra e il materiale assimilato ad esse nel regime giuridico. Il testo era il seguente:
Categoria 1
Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica
Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 110/75, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell’ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.
I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente
Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.
Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.
Nota- 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all’Art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge 185/1990, Art. 1 comma 11).

In pratica le norme stabilivano delle chiare regole sulla linea di sepaarzione fra armi da guerra e armi comuni:
. le armi comuni non devono avere calibro maggiore di 12,7 mm (.50)
- le armi automatiche sono sempre materiale di armamento (m. di a.)
- le armi con munizioni senza bossolo sono m. di a.
- sono m. di a. le armi lunghe semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare; però se sono a canna liscia devono avere anche specifici requisiti di robustezza e potenza e devono essere idonee all’impiego di particolari cartucce; se a percussione anulare non sono mai m. di a.
- i componenti sono m. di a. solo se appositamente progettati.

Nel 2012 è stato pubblicato il provvedimento sopra riportato MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 11 aprile 2012, (seguito poi da altri aggiornamenti) - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185. (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 98 del 27 aprile 2012 - Serie generale) il quale riporta parti pari  l’elenco di materiali contenuto nella  Direttiva 2012/10/UE del  22 marzo 2012 la quale, a sua volta, adotta lo Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (deciso dal Consiglio il 19 marzo 2007 ) (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi) Gazzetta ufficiale n. L 088 del 29/03/2007 pag. 0058 – 0089 .
L’elenco è emanato in attuazione della DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6  maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità  di prodotti per la difesa

MA ECCO L’ERRORE la direttiva del 2009 non è diretta a classificare come materiale di armamento  il 99% delle armi, come potrebbe apparire  a prima vista, ma solo a stabilire misure diverse di controllo fra prodotti un po’ micidiali e prodotti di cui ormai è accertato che per combattere servono a ben poco. Perciò il recepimento dell’elenco è stato fatto in modo errato. L’elenco in esame, anche se formalmente ricalca quello 13 giugno 2003 non è l’elenco previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, ma solo l’elenco voluto dalla direttiva 2009/43/CE  e da tener presente nei trasferimenti comunitari; elenco creato non per adottare misure più severe, ma misure più larghe. Esso quindi non può essere fatto passare come attuazione della legge 185/1990. Tra l'altro le regole sui trasferimenti contenute nella direttiva sono molto più larghe di quelle della legge 185 che, se fosse applicabile il nuovo elenco, sarebbe praticamente abrogata dalla direttiva dele 2009!!

Basta leggerlo per comprendere  come esso sia stato fatto in una prospettiva del tutto diversa
Il nuovo testo della Categoria 1 è il seguente:
Categoria 1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a.    fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
Nota      II punto 1.a. non si applica ai seguenti:
a.    moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;
b.    riproduzione di moschetti fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c.    revolvers, pistole e mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.
b.    armi ad anima liscia, come segue:
1.    armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2.    altre armi ad anima liscia, come segue:
a.    completamente automatiche;
b.    semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
c.    armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d.    silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegni fiamma per le armi di cui ai punti 1.a., l.b. o 1.c.
Nota 1 La presente Categoria non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.
Nota 2 La presente Categoria non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui alla Categoria 3.
Nota 3 La presente Categoria non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale e che non sono completamente automatiche.
Nota 4 II punto 1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza elaborazione elettronica dell'immagine con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

Cerchiamo di capire che cosa hanno scritto:
- Vengono regolate nella cat. 1 le armi a canna liscia di calibro inferiore ai 20 mm e le armi a canna rigata di calibro fino al 12,7 (.50). In linea generale  rientrano tutte nelle attrezzature militari, e loro accessori, nonché i loro componenti appositamente progettati (intende dire “progettati per esse”, non “progettati per uso militare”). Rientrano nelle attrezzature militari le armi che impiegano munizioni senza bossolo e questi specifici accessori: silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegni fiamma per le armi che precedono.
- Posta la regola generale si dice che non rientrano però nelle attrezzature militari:
            - moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938
           - repliche di armi antiche
           - armi corte e mitragliatrici antiche e loro repliche
           - armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non
            devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono
            essere completamente automatiche.
           - le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve di tipo
            comune
           - fra i congegni di mira non rientrano nelle attrezzature militari. solo i
            congegni ottici senza elaborazione elettronica delle immagini,  che non
            siano stati progettati appositamente per uso militare e che non abbiano
            ingrandimento superiore a quattro volte.

Appare fin troppo evidente che o si ritiene che l’Europa sia impazzita ed abbia fatto diventare da guerra quasi tutti i cannocchiali da caccia, tutte le pistole, tutti i revolver, ecc. oppure si deve ritenere che il nuovo elenco con il materiale di armamento ex art.2 L. 185/1990 proprio non ci azzecca!
In realtà mentre il primo elenco, basato sulle regole di Wassenaar, conteneva esclusivamente materiali di armamento e, in particolare, armi sicuramente da guerra, i successivi elenchi, seguono tutt’altra strada e fra i materiali di armamento elencati si ritrovano fucili a canna liscia a pompa, carabine fabbricate dopo il 1938, riproduzioni di armi antiche e persino revolver (sic!). Vale a dire armi indiscutibilmente comuni e considerate non idonee ad armare nessuno esercito e nessuna polizia da almeno quarant’anni (i revolver fin dal 1940, data del Regolamento al TULPS).
Questa discrepanza può essere compresa solo tenendo conto che la recente normativa europea si è discostata dalle regole di Wassenaar e ha voluto regolare in modo severo l’esportazione di armi verso paesi ove le armi potrebbero servire ad armare conflitti interni, includendo anche armi usabili per insurrezioni o guerre civili. Ormai questi elenchi hanno integrato quelli sul materiale di armamento vero e proprio con armi sicuramente comuni di cui si vuole controllare l’esportazione per ragioni politico-umanitarie.
In conclusione gli attuali elenchi sono irrilevanti ai fine della distinzione che la legislazione italiana ha tra armi da guerra e armi comuni.

1-7-2012 - Agg. 10-11-2016

 

 

 

 

 

 

 


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