Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

Le licenze scadute o prossime a scadere non vanno mai restituite - Circolare 1106/2020 557/PAS/U/006338/10100.A(2)

Circolare 557/PAS/U/006338/10100.A(2) di data 11 giugno 2020
Questioni applicative delle disposizioni di cui all’articolo 103 e 104 del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020 e prassi operative per il rilascio/rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso venatorio.

Pervengono dall’associazionismo venatorio richieste di chiarimenti in merito alle ricadute applicative delle recenti disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, sul rilascio o rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia.
Alcune questioni riguardano temi che fuoriescono dall’ambito di competenza dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nondimeno questo Ufficio, in una logica volta a mettere in pratica un approccio proattivo alle problematiche riscontrate, si farà parte diligente per sensibilizzare gli altri Enti competenti, al fine di arrivare quanto prima a fornire delle celeri risposte.
Nel fare, pertanto, riserva di fornire indicazioni in merito, non appena perverranno i contributi richiesti, si informa che, da ultimo, è stato anche segnalata, per alcune realtà territoriali, una prassi operativa secondo la quale, in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, si richieda all’utente la consegna del titolo da rinnovare sebbene non ancora scaduto.
A tale riguardo, nel rispetto anche del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, si coglie l’occasione per rammentare che - in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’armi - i titoli ancora in corso di validità, ivi compresi quelli che hanno beneficiato della proroga prevista dal richiamato articolo 103, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in combinato disposto con l’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo.
Un agere amministrativo difforme da tale indicazione limita il pieno esercizio della facoltà concessa con l’atto abilitativo ed offre il fianco a censure sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
I sigg. Questori sono, pertanto, pregati di voler impartite le conseguenti direttive alle Divisioni PAS/PASI e ai Commissariati di pubblica sicurezza dipendenti, affinché gli Uffici si uniformino alle indicazioni qui rese. Analoga premura si rivolge ai sigg. Prefetti, che leggono per conoscenza, per i procedimenti relativi alle licenze di porto d’armi di propria competenza.
I sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di voler valutare la possibilità di porre la questione trattata nel presente atto di indirizzo, all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ciò al fine di fornire gli opportuni indirizzi atti ad assicurare l’uniforme applicazione delle indicazioni qui formulate sul territorio della Provincia.
Si confida nella fattiva collaborazione per l’efficace attuazione delle indicazioni fomite, significando che, come di consueto, l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.
Il Direttore dell’Ufficio
Gambacorta

NOTA:
Finalmente un problema risolto! Il Ministero ha preso atto di una cosa banale e ovvia e cioè che il documento contenente una licenza è di proprietà del titolare il quale ha diritto di conservarlo fin all'ultimo giorno di sua validità, che non deve consegnarlo quando ne chiede il rinnovo, che non deve consegnare il vecchio documento che, alla scadenza, diventa un pezzo di carta.  Se è certo che il cittadino se lo può tenere come ricordo, quando non ne chiede il rinnovo e non ha più alcun contatto con l'ufficio di PS, perché mai dovrebbe consegnarlo solo perché si presenta a quell'ufficio con una nuova domanda?
A questo punto il cittadino ha tutto il diritto di chiedersi: ma come mai negli uffici di PS sono proliferati a centina degli imbecilli, superiori o inferiori, che si sono inventati di sana pianta questi obblighi assurdi? Come mai nessun questore o prefetto è intervenuto di fronte alle lamentele dei cittadini? Sono al sevizio dei cittadini solo quando parlano nelle conferenze stampa e alla festa del Corpo o a tempo pieno?
Il dr. Gambacurta è un buon funzionario; se dovessi fargli un appunto gli direi che affronta i problemi ad un troppo alto livello giuridico; come può sperare che lo capiscano tanti funzionari che hanno problemi con la lingua italiana e non masticano né diritto, né parole latine?  Che vuole che ne capiscano del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa?  A questi soggetti bisogna dire con parole chiare e nette: guardate che voi non avete alcun diritto di inventarvi regole che non sono scritte in norme di legge o in atti amministrativi, regole che dovete essere in grado di far leggere ai cittadini; ricordatevi che queste norne vanno interpretate da chi se ne intende e in modo uniforme in tutti gli uffici e quindi non prendete iniziative personali. Non avete il diritto di richiedere cose non previste dalla modulisticaa ufficiale della PS; è un abuso. E come può sperare che quelle menti che insistevano a richiedere la consegna del documento scaduto, ora capiscano che la regola vale per TUTTE le licenze e non solo per le licenze di caccia?
Io poi avrei aggiunto (ma non le pretendo certo dal dr. Gambacurta!): ricordatevi anche che i cittadini dovete aiutarli e  non ostacolarli  perché altrimenti essi pensano che siate disponibili solo verso chi è raccomandato o chi vi porta un omaggio. E ricordatevi che fate sfigurare tutto il Corpo e che il vostro comportamento può essere sanzionato disciplinarmente.
22 giugno 2020


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