Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Regolamento UITS per le armi sportive (28 settembre 2018)

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS
N. 96/18 del 25 settembre 2018
OGGETTO: Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

1) di approvare il Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo, che fa
parte integrante della suddetta delibera, disponendo la sua efficacia immediata;
2) di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale per l'inserimento
nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nell’apposita
sezione “Pubblicità Legale”.
Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Soro

Regolamento per la qualificazione delle armi sportive
Premessa

La Legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, all'alt.
2/1° prevede che la qualifica di arma per uso sportivo venga riconosciuta da
parte del Banco nazionale di prova, sentito il parere delle federazioni sportive
interessate affiliate o associate al CONI.
La stessa Legge all'alt. 2/2° definisce che “si intendono per armi sportive
quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e
meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività
sportive.”
La qualifica assegnata ad un’arma determina a tutti gli effetti la particolare
natura giuridica dello specifico tipo d’arma.
L’impiego, nelle discipline sportive di tiro a segno, di armi da sparo aventi
particolari caratteristiche, è finalizzato ad ottenere la migliore prestazione in
precisione e nella combinazione precisione/celerità.
La qualificazione di arma ad uso sportivo è rivolta, nel rispetto della norma
applicabile sopra richiamata, alle armi impiegabili quali strumenti da tiro
ottimizzati per ottenere la migliore prestazione nella disciplina sportiva di
riferimento e che, per tali ottimizzazioni di requisiti meccanici e strutturali, le
rendono impiegabili esclusivamente nelle attività sportive.
In qualità di federazione sportiva di tiro a segno affiliata al CONI, la U.I.T.S.
adotta il presente regolamento per il rilascio del parere previsto dalla Legge
sopra citata.
1) Nel rispetto di quanto espressamente indicato dalla vigente Legge 25
marzo 1985 n. 86 all’art. 2/1°, il parere verrà espresso solo in caso di
richiesta di qualificazione di arma ad uso sportivo presentata al Banco
nazionale di prova dal fabbricante o dall'Importatore.
2) Ai fini di condurre le necessarie verifiche e valutazioni sull'arma, per
accertarne la rispondenza delle caratteristiche meccaniche e strutturali alle
norme tecniche assunte dalla U.I.T.S. nei regolamenti delle discipline
sportive, se appositamente previste, o, in assenza, alle norme tecniche del
presente regolamento, la scheda di presentazione dovrà essere
completata con le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato al
presente regolamento, compilato e sottoscritto dal fabbricante o
dall’importatore. Alla richiesta dovranno essere allegate almeno due
fotografie digitali (in formato JPG/BMP) a colori che mostrino l’arma sui
due lati e in cui siano chiaramente visibili i dettagli della stessa.
3) Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato se l’arma, di cui si
chiede il parere di qualificazione ad uso sportivo, sia o meno già stata
classificata quale arma comune ed inserita nel Catalogo Nazionale tenuto
dal Ministero dell’Interno o nell’Elenco tenuto dal Banco nazionale di prova
(Legge 135/2012). In caso positivo devono essere indicati i codici di
classificazione.
4) Il parere per la qualifica di arma ad uso sportivo terrà conto dei seguenti
limiti di energia cinetica previsti nei poligoni T.S.N.:
a) Armi lunghe limiti di Ec previsti nella D.T.P.2 per poligoni di 3° categoria
b) Armi corte limiti di Ec previsti nella D.T.P.1 per poligoni di 2° categoria e
con il limite di calibro massimo pari a 11,43 mm. (.45”)
5) Possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso
sportivo, le armi comuni da sparo sia lunghe che corte aventi le
caratteristiche meccaniche e strutturali rispondenti alle caratteristiche
espressamente previste nei regolamenti U.I.T.S. per le discipline sportive
I.S.S.F. e non I.S.S.F.
6) Laddove i regolamenti U.I.T.S. di discipline sportive non prevedano
espressamente particolari specifiche meccaniche e strutturali per le armi
comuni da sparo impiegabili, possono avere parere positivo per la
qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo aventi i
requisiti minimi appresso specificati, in quanto ritenuti idonei ad offrire una
adeguata ottimizzazione dello strumento alla specifica disciplina sportiva.
Nel caso che la specifica disciplina sportiva regolamentata da U.I.T.S.
preveda una o più caratteristiche tecniche diverse da quelle appresso
indicate, nella valutazione per il rilascio del parere avrà prevalenza la
rispondenza alla caratteristica meccanica e strutturale indicata nel
regolamento della disciplina.
a) Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento
a percussione anulare, ai fini del rilascio del parere positivo per la
qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
meccanici e strutturali minimi
i) Organi di mira regolabili
ii) Lunghezza minima della canna per armi corte:
(1) Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 100,00
(2) Revolver mm. 100,00
(3) Caricamento successivo e singolo mm. 150,00
iii) Lunghezza minima della canna per armi lunghe:
(1) Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 350,00
(2) Ripetizione semplice mm. 400,00
(3) Caricamento successivo e singolo mm. 400,00
iv) Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
v) Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura
contro spari accidentali
vi) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
ospitare n. 15 munizioni
b) Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento
a percussione centrale, ai fini del rilascio del parere positivo per la
qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
meccanici e strutturali minimi:
i) Organi di mira regolabili
ii) Lunghezza minima della canna per armi corte:
(1) Azione semiautomatica (autoricaricante) mm.100,00
(2) Revolver mm. 100,00
(3) Caricamento successivo e singolo mm. 150
iii) Lunghezza minima della canna per armi lunghe mm. 350
iv) Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
v) Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura
contro spari accidentali
vi) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
ospitare:
(1) Per armi corte n. 15 munizioni
(2) Per armi lunghe n. 10 munizioni
c) Le armi da fuoco comuni ex ordinanza sia lunghe che corte, data la
specificità della disciplina, ai fini del rilascio del parere positivo per la
qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
minimi oltre ai requisiti meccanici e strutturali previsti nelle specifiche
categorie della disciplina:
i) Armi già in dotazione di FF.AA. regolari e non più ordinanza da
almeno 50 anni
ii) Essere di modello progettato e adottato da FF.AA. regolari prima del
1946
iii) Progettate e prodotte con azione a ripetizione semplice o
semiautomatica (autoricaricante) oppure a caricamento successivo e
singolo
iv) Mantenute nella configurazione originale
v) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
ospitare n. 10 colpi
d) Le armi da sparo sia lunghe che corte che impiegano come propellente
gas o aria compressa e sono in grado di lanciare proiettili con Ec>7,5J
misurata al vivo di volata (Vo), ai fini del rilascio del parere positivo per
la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti
requisiti meccanici e strutturali minimi:
i) Organi di mira regolabili
ii) Lunghezza minima di canna per armi corte mm. 100:
iii) Lunghezza minima canna per armi lunghe mm. 300
iv) Calibro dell'arma non superiore a mm. 10,00
v) Energia cinetica massima del proiettile misurata al vivo di volata (Vo)
pari a 200J
vi) Dotate di funzionamento con caricamento successivo e singolo,
ripetizione semplice o semiautomatica (autoricaricante)
vii) Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
ospitare n. 20 proiettili.

Regolamento sportive

NOTA: Sia chiaro che questo regolamento vale solo per le discipline sportive gestite dalla UITS attraverso i TSN e non per altre discipline di tiro riconosciute dal CONI.

Non è chiaro che cosa siano le armi AUTORICARICANTI. Pare che all'UITS abbiano avuto problemi a capire il termine SEMIAUTOMATICO e se lo siano fatto spiegare da uno dei loro periti balistici che gli detto: "ma sono quelle che si caricano da sole!" . Ma forse era perito in batterie! E' vero che talvolta in internet vi sono siti tradotti dal terdesco o dall'inglese mediante Google in cui si legge di armi autocaricanti o autoricaricanti, ma sono solo errori di Google che traduce letteralmente i termini Selbstladend o autoloading o self-loading. In italiano, da oltre un secolo, si dice "arma semiautomatica". Arma autocaricante potrebbe essere semmai una artiglieria che ha un sistema di trasporto delle munzioni direttamente dal deposito alla culatta.

18-10-2018


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