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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
    Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI
    DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS
    N. 96/18 del 25 settembre 2018
    OGGETTO: Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo.
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
    DELIBERA 
    1)	di approvare il Regolamento sulla classificazione delle armi da tiro sportivo, che fa
    parte integrante della suddetta delibera, disponendo la sua efficacia immediata;
    2)	di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale per l'inserimento
    nella raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nell’apposita
    sezione “Pubblicità Legale”.
    Il Commissario Straordinario
    Avv. Francesco Soro
Regolamento per la qualificazione delle armi sportive
    Premessa
    La Legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, all'alt.
    2/1° prevede che la qualifica di arma per uso sportivo venga riconosciuta da
    parte del Banco nazionale di prova, sentito il parere delle federazioni sportive
    interessate affiliate o associate al CONI.
    La stessa Legge all'alt. 2/2° definisce che “si intendono per armi sportive
    quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e
    meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività
    sportive.”
    La qualifica assegnata ad un’arma determina a tutti gli effetti la particolare
    natura giuridica dello specifico tipo d’arma.
    L’impiego, nelle discipline sportive di tiro a segno, di armi da sparo aventi
    particolari caratteristiche, è finalizzato ad ottenere la migliore prestazione in
    precisione e nella combinazione precisione/celerità.
    La qualificazione di arma ad uso sportivo è rivolta, nel rispetto della norma
    applicabile sopra richiamata, alle armi impiegabili quali strumenti da tiro
    ottimizzati per ottenere la migliore prestazione nella disciplina sportiva di
    riferimento e che, per tali ottimizzazioni di requisiti meccanici e strutturali, le
    rendono impiegabili esclusivamente nelle attività sportive.
    In qualità di federazione sportiva di tiro a segno affiliata al CONI, la U.I.T.S.
    adotta il presente regolamento per il rilascio del parere previsto dalla Legge
    sopra citata.
    1)	Nel rispetto di quanto espressamente indicato dalla vigente Legge 25
    marzo 1985 n. 86 all’art. 2/1°, il parere verrà espresso solo in caso di
    richiesta di qualificazione di arma ad uso sportivo presentata al Banco
    nazionale di prova dal fabbricante o dall'Importatore.
    2)	Ai fini di condurre le necessarie verifiche e valutazioni sull'arma, per
    accertarne la rispondenza delle caratteristiche meccaniche e strutturali alle
    norme tecniche assunte dalla U.I.T.S. nei regolamenti delle discipline
    sportive, se appositamente previste, o, in assenza, alle norme tecniche del
    presente regolamento, la scheda di presentazione dovrà essere
    completata con le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato al
    presente regolamento, compilato e sottoscritto dal fabbricante o
    dall’importatore. Alla richiesta dovranno essere allegate almeno due
    fotografie digitali (in formato JPG/BMP) a colori che mostrino l’arma sui
    due lati e in cui siano chiaramente visibili i dettagli della stessa.
    3)	Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato se l’arma, di cui si
    chiede il parere di qualificazione ad uso sportivo, sia o meno già stata
    classificata quale arma comune ed inserita nel Catalogo Nazionale tenuto
    dal Ministero dell’Interno o nell’Elenco tenuto dal Banco nazionale di prova
    (Legge 135/2012). In caso positivo devono essere indicati i codici di
    classificazione.
    4)	Il parere per la qualifica di arma ad uso sportivo terrà conto dei seguenti
    limiti di energia cinetica previsti nei poligoni T.S.N.:
    a) Armi lunghe limiti di Ec previsti nella D.T.P.2 per poligoni di 3° categoria
    b) Armi corte limiti di Ec previsti nella D.T.P.1 per poligoni di 2° categoria e
    con il limite di calibro massimo pari a 11,43 mm. (.45”) 
    5)	 Possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso
    sportivo, le armi comuni da sparo sia lunghe che corte aventi le
    caratteristiche meccaniche e strutturali rispondenti alle caratteristiche
    espressamente previste nei regolamenti U.I.T.S. per le discipline sportive
    I.S.S.F. e non I.S.S.F.
    6)	 Laddove i regolamenti U.I.T.S. di discipline sportive non prevedano
    espressamente particolari specifiche meccaniche e strutturali per le armi
    comuni da sparo impiegabili, possono avere parere positivo per la
    qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo aventi i
    requisiti minimi appresso specificati, in quanto ritenuti idonei ad offrire una
    adeguata ottimizzazione dello strumento alla specifica disciplina sportiva.
    Nel caso che la specifica disciplina sportiva regolamentata da U.I.T.S.
    preveda una o più caratteristiche tecniche diverse da quelle appresso
    indicate, nella valutazione per il rilascio del parere avrà prevalenza la
    rispondenza alla caratteristica meccanica e strutturale indicata nel
    regolamento della disciplina.
    a) Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento
    a percussione anulare, ai fini del rilascio del parere positivo per la
    qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
    meccanici e strutturali minimi
    i)	Organi di mira regolabili
    ii)	Lunghezza minima della canna per armi corte:
    (1)	Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 100,00
    (2)	Revolver mm. 100,00
    (3)	Caricamento successivo e singolo mm. 150,00
    iii)	Lunghezza minima della canna per armi lunghe:
    (1)	Azione semiautomatica (autoricaricante) mm. 350,00 
    (2)	Ripetizione semplice mm. 400,00
    (3)	Caricamento successivo e singolo mm. 400,00
    iv)	Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
    v)	Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura
    contro spari accidentali
    vi)	Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
    ospitare n. 15 munizioni
    b)	Le armi da fuoco sia lunghe che corte che impiegano munizionamento
    a percussione centrale, ai fini del rilascio del parere positivo per la
    qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
    meccanici e strutturali minimi:
    i)	Organi di mira regolabili
    ii)	Lunghezza minima della canna per armi corte:
    (1)	Azione semiautomatica (autoricaricante) mm.100,00
    (2)	Revolver mm. 100,00
    (3)	Caricamento successivo e singolo mm. 150
    iii)	Lunghezza minima della canna per armi lunghe mm. 350
    iv)	Peso di sgancio dello scatto non superiore a kg. 2,000
    v)	Presenza di congegno meccanico ad inserimento manuale di sicura
    contro spari accidentali
    vi)	Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
    ospitare:
    (1)	Per armi corte n. 15 munizioni
    (2)	Per armi lunghe n. 10 munizioni
    c)	Le armi da fuoco comuni ex ordinanza sia lunghe che corte, data la
    specificità della disciplina, ai fini del rilascio del parere positivo per la
    qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti
    minimi oltre ai requisiti meccanici e strutturali previsti nelle specifiche
    categorie della disciplina:
    i)	Armi già in dotazione di FF.AA. regolari e non più ordinanza da
    almeno 50 anni
    ii)	Essere di modello progettato e adottato da FF.AA. regolari prima del
    1946
    iii)	Progettate e prodotte con azione a ripetizione semplice o
    semiautomatica (autoricaricante) oppure a caricamento successivo e
    singolo
    iv)	Mantenute nella configurazione originale
    v)	Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
    ospitare n. 10 colpi
    d)	Le armi da sparo sia lunghe che corte che impiegano come propellente
    gas o aria compressa e sono in grado di lanciare proiettili con Ec>7,5J
    misurata al vivo di volata (Vo), ai fini del rilascio del parere positivo per
    la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti
    requisiti meccanici e strutturali minimi:
    i)	Organi di mira regolabili
    ii)	Lunghezza minima di canna per armi corte mm. 100:
    iii)	Lunghezza minima canna per armi lunghe mm. 300
    iv)	Calibro dell'arma non superiore a mm. 10,00
    v)	Energia cinetica massima del proiettile misurata al vivo di volata (Vo)
    pari a 200J
    vi)	Dotate di funzionamento con caricamento successivo e singolo,
    ripetizione semplice o semiautomatica (autoricaricante)
    vii)	Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo con capacità massima di
    ospitare n. 20 proiettili.

NOTA: Sia chiaro che questo regolamento vale solo per le discipline sportive gestite dalla UITS attraverso i TSN e non per altre discipline di tiro riconosciute dal CONI.
Non è chiaro che cosa siano le armi AUTORICARICANTI. Pare che all'UITS abbiano avuto problemi a capire il termine SEMIAUTOMATICO e se lo siano fatto spiegare da uno dei loro periti balistici che gli detto: "ma sono quelle che si caricano da sole!" . Ma forse era perito in batterie! E' vero che talvolta in internet vi sono siti tradotti dal terdesco o dall'inglese mediante Google in cui si legge di armi autocaricanti o autoricaricanti, ma sono solo errori di Google che traduce letteralmente i termini Selbstladend o autoloading o self-loading. In italiano, da oltre un secolo, si dice "arma semiautomatica". Arma autocaricante potrebbe essere semmai una artiglieria che ha un sistema di trasporto delle munzioni direttamente dal deposito alla culatta.
18-10-2018
  
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