Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Normativa TSN dal 1930 al 1944

I) LEGGE 17 Aprile 1930, n. 479 Riforma della legge sul tiro a segno nazionale. (pubblicata nella gazzetta ufficiale n.114 del 15 maggio 1930)
Articolo 1
Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:

  1. Di provvedere all’addestramento della gioventù nell’esercizio del tiro;
  2. Di coltivare tale esercizio negli altri cittadini.
  3. È alla diretta dipendenza del ministero della guerra.

Articolo 2
In ogni comune capoluogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età raggiungano i cento iscritti.
Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.

Articolo 3
La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal comando della divisione militare, su designazione del comando di gruppo da cui dipende territorialmente la sezione.
Questi con un delegato del comune e con un delegato dell’unione italiana di tiro a segno è chiamato a costituire il consiglio direttivo della sezione.

Articolo 4
Il comando di legione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina per le sezioni di tiro a segno dipendenti i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro; direttori, vice direttori e commissari di tiro.

Articolo 5
I comandi di divisione militare territoriali a mezzo degli ispettori di mobilitazione vigilano sull'andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Articolo 6
Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell’unione italiana di tiro a segno, la cui nomina è sanzionata dall’ente sportivo provinciale.

Articolo 7
L’unione italiana del tiro a segno provvede, mercè l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro.
Il presidente dell'unione è nominato dal presidente del comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col ministro per la guerra; fa parte, di diritto, della
Presidenza dell’unione il capo del servizio del ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

Articolo 8
Presso ogni sezione di tiro a segno può costituirsi:
Un gruppo di tiratori appartenenti all'unione nazionale degli ufficiali in congedo; un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all’opera nazionale dopolavoro.
Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal comando della divisione militare.

Articolo 9
Tutte le cariche direttive della istituzione del tiro a segno nazionale non danno luogo a retribuzioni.

Articolo 10
I giovani avanguardisti per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l’arma da guerra debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età.
Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori i balilla che hanno compiuto il dodicesimo anno; questi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Articolo 11
Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, corrispondono la tassa annua di lire tre.
Gli avanguardisti di età superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tTassa annua di lire sei.
Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci.
Le sezioni rilasciano a favore dell’unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.
Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo di conti correnti postali.

Articolo 12
Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del governo, delle provincie e dei comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo stato e di un quinto per ciascuna delle altre due amministrazioni.
Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per l’ammobiliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.
Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonché per la corresponsione di compensi per servitù di tiro.

Articolo 13
Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:
Con le tasse annuali che corrispondono i soci;
Con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori. Con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni; con i concorsi degli enti che adoperano i campi;
Con offerte dei cittadini;
Con i sussidi governativi, provinciali e comunali.
Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Articolo 14
L’ispettore di mobilitazione prende accordi con le amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti per le spese d'impianto e di esercizio delle sezioni.

Articolo 15
Sul bilancio del ministero della guerra viene annualmente inscritto e determinato l’assegno del concorso governativo per l’impianto e il funzionamento del tiro a segno nazionale.

Articolo 16
Il ministero della guerra dà le direttive per l’esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal genio militare.
L’amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale.
Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe del presidio e delle altre forze armate dello stato, salvo nei giorni di domenica, e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari.
I presidi militari e le altre forze armate dello stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all’uso che ne fanno.

Articolo 17
Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d’arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale.
Ove nel comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire anno per anno e fino a quello in cui concorrono alla leva il certificato di frequenza di tiro a segno.
Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici 0 privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire 0 avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Articolo 18
Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto ministeriale.
L'unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.
Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'unione e quelle provinciali.

Articolo 19
I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati, ricevono il distintivo con diploma di tiratore scelto rilasciato dal ministero della guerra.
I tiratori che nelle gare come sopra sono compresi nel successivo quinto dei premiati, sono nominati tiratori di prima classe e ricevono apposito distintivo con diploma dallo stesso ministero; tutti gli altri sono considerati tiratori di seconda classe.
I tiratori scelti sono autorizzati a portare, sulla manica sinistra della divisa delle forze armate dello stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

Articolo 20
Sono istituite medaglie di benemerenza d’oro e d’argento per le sezioni che danno prova di una lodevole organizzazione e per coloro che in particolar modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle sezioni stesse.
Le medaglie di benemerenza vengono concesse dal ministero della guerra, su proposta dei comandi di divisione.

Articolo 21
Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero in trasgressione alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, saranno richiamate all'osservanza delle medesime dal comando della divisione militare e, dove le trasgressioni siano gravi, potranno essere sciolte dal ministero della guerra su proposta del predetto comando.
Le sezioni sciolte vengono ricostituite nel termine di tre mesi; nell’intervallo fra lo scioglimento e la ricostituzione della sezione, il locale e le armi dovranno passare in custodia alle autorità militari.
Gli inscritti alle sezioni di tiro a segno che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione per decreto del ministero della guerra su proposta del comando della divisione militare.

Articolo 22
Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali società del tiro a segno si trasformeranno in sezioni di tiro a segno.
Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge determinerà le norme per la sua esecuzione.
Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o contraria ad essa è abrogata.

Questa legge, che espressamente abrogava ogni diversa disposizione, è stata modificata dalla legge 4 giugno 1934 n. 950 (Riforma della legge sul tiro a segno nazionale) e dal Regio Decreto Legge 16 dicembre 1935 n. 2430 (Modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale). Poiché né l’uno né l’altro di questi due provvedimenti abroga espressamente le norme anteriori, si può ritenere che siano sopravvissute le norme non incompatibili. Si riportano qui sotto gli articoli il cui contenuto non è stato trasfuso in successivi provvedimenti normativi.
La legge è stata ufficialmente abrogata dal Codice dell'Ordinamento miliare n. 15/03/2010 n. 66 e il RD 2439/1935 è stato abrogato dal D. legislativo 13 dicembre 2010, n. 213. A questo punto trattasi di vedere che cosa è rimasto o ritornato in vigore della L. 17 aprile 1930 n. 479. Qui sotto riporto gli articoli forse rimasti in vigore dopo il 1935.
(Estratto)

5. I Comandi di divisione militare territoriali a mezzo degli ispettori di mobilitazione vigilano sull’andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

8. Presso ogni sezione di tiro a segno può costituirsi:
un gruppo di tiratori appartenenti all’Unione nazionale degli ufficiali in congedo;
un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all’Opera nazionale Dopolavoro;
Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando del la divisione militare.

9. Tutte le cariche direttive della istituzione del tiro a segno nazionale non dànno luogo a retribuzioni.

22. Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali società di tiro a segno si trasformeranno in sezioni di tiro a segno.
Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge determinerà le norme per la sua esecuzione.
Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o contraria ad essa è abrogata.

 

II) R.D. 21 novembre 1932, n. 2051. Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 17 aprile 1930, numero 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1933).

La legge 1930/479 è stata solo implicitamente abrogata dal R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.
Le norme del presente regolamento, mai espressamente abrogate, sono applicabili in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430. Il RD 2439/1935 è stato abrogato dal D. legislativo 13 dicembre 2010, n. 213.. Vedi anche D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286 .
Generalità.
1. Spetta al Ministero della guerra ogni azione direttiva concernente l’istituzione del tiro a segno nazionale.
A tale scopo il Ministero della guerra, oltre ad avvalersi dell’opera degli organi indicati nella legge 17 aprile 1930, n. 479, prende opportuni accordi con la presidenza dell’opera nazionale balilla, col Comitato olimpionico nazionale italiano e con l’opera nazionale dopolavoro ed impartisce le opportune istruzioni all’unione nazionale ufficiali in congedo e all’unione italiana di tiro a segno per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi enti con l’istituzione del tiro a segno.

2. Appartiene alla competenza del Ministero la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all’istituzione.

3. I generali ispettori di mobilitazione sovraintendono all’andamento amministrativo e tecnico delle sezioni e ne vigilano il funzionamento, in base alle istruzioni ricevute dai comandi di divisione militare.

Ordinamento dell’Unione italiana di tiro a segno.
4. Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all’art. 7 della legge, spetta all’unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalità di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall’opera nazionale balilla, dall’opera nazionale dopolavoro, dall’unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.

5. L’unione italiana di tiro a segno ha personalità giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal Ministero della guerra, ne sarà approvato lo statuto.
Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

6. Il funzionamento che, a termini dell’art. 7 della legge, fa parte di diritto della presidenza dell’unione, è designato dal Ministro per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno alla presidenza stessa il Ministero.
Egli deve essere previamente informato di tutte le riunioni del consiglio.

7. E’ in facoltà del Ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l’esecuzione delle deliberazioni nelle quali il rappresentante del Ministero abbia espresso voto contrario.

Costituzione o ordinamento delle sezioni.
8. Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del Ministero della guerra il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.
9. Alle sezioni provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro a segno nazionale sono attribuite le attività e le passività delle societa stesse.
10. Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di legione della M.V.S.N., previe intese col podestà, promuovono con i mezzi che riterranno più opportuni la raccolta di adesioni per l’iscrizione al tiro a segno nazionale.
Qualora siansi verificate le condizioni previste dall’art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al Ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso Ministero, sentito il prefetto della provincia.

11. Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio direttivo delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le iscrizioni dei tiratori, l’esecuzione del tiro e delle gare, la conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni e la disciplina del personale, la tenuta del carteggio e degli atti e registri d’amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all’ordine interno e all’organizzazione e funzionamento dei servizi.

Dei consigli direttivi.
12. In conformità dell’art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell’unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune.
Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione.
Interviene con voto consultivo anche l’ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell’opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro agli iscritti al reparto A di cui all’art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo.
Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell’opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi.

13. Il presidente, a sensi dell’art. 3 della legge, è nominato dal comando della divisione militare tra gli ufficiali della M.V.S.N. residenti nel comune sede della sezione, o, all’occorrenza, tra quelli residenti in un comune vicino.
Il comandante della divisione militare, ove ne ravvisi la necessità, potrà provvedere per la nomina di un vicepresidente nella persona del membro anziano del consiglio direttivo, il quale, in caso di impedimento od assenza temporanea del presidente, ne eserciterà tutte le funzioni.
La nomina del vicepresidente avrà sempre luogo, qualora il presidente non risieda nel comune ove ha sede la sezione.

14. Il delegato dell’unione italiana di tiro a segno è nominato dalla presidenza dell’unione su proposta dei suoi organi provinciali.
La nomina è comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all’interessato.

15. Il delegato del comune è nominato dal podestà, che comunica la nomina al comando della divisione militare.

16. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il comandante della divisione militare, peraltro, può disporre in ogni tempo la sostituzione del presidente che non dia prova di sufficiente interessamento e può chiedere per lo stesso motivo all’amministrazione comunale e alla unione italiana di tiro a segno la sostituzione dei rispettivi delegati.

17. Le cariche di presidente, delegato del comune, delegato dell’unione italiana di tiro a segno e direttore del tiro (sia pure di altre sezioni), sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica o impiego nella sezione.

18. Previe deliberazioni del consiglio direttivo, il presidente ha facoltà di acquistare, di alienare beni di ogni specie e di stare in giudizio.
In caso d’impedimento o di assenza il presidente è sostituito, per gli affari di ordinaria amministrazione, dal membro anziano del consiglio, sempre quando il comando della divisione militare, valendosi della facoltà di cui all’art. 13, non abbia ritenuto di provvedere alla nomina di un vicepresidente.

19. Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni d’indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardano il personale o che importino una spesa, sia a carico della sezione, sia a carico dei tre enti chiamati a concorrere nelle spese d’impianto.

20. Le deliberazioni del consiglio sono valide con l’intervento di tutti i membri effettivi.

21. Le deliberazioni del consiglio sono comunicate entro otto giorni al comando della divisione militare e diventano esecutive qualora entro otto giorni dalla comunicazione non siano opposti rilievi dallo stesso comando.
Qualora il consiglio non ottemperi alle prescrizioni ricevute, il comando della divisione militare trasmette la deliberazione al Ministero della guerra pei conseguenti provvedimenti, anche di annullamento, quando siano riscontrate violazioni di legge o di regolamento.

22. Nei casi d’urgenza, il presidente può prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione e dandone nel frattempo comunicazione al comando della divisione militare nei termini di cui all’articolo precedente.
Può anche disporre perché le deliberazioni siano subito eseguite, ma informandone immediatamente il comando della divisione militare.

Della direzione del tiro.
23. Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.V.S.N., sono scelti tra gli ufficiali della M.V.S.N., ovvero, successivamente, tra gli ufficiali in congedo del R. esercito, tra i sottufficiali della M.V.S.N. in servizio, e tra i sottufficiali in congedo del R. esercito.
Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. E’ tuttavia in facoltà del comando della divisione militare di chiederne in ogni tempo la sostituzione al comando della legione della milizia, qualora non diano prova di sufficiente interessamento o di assiduità alle esercitazioni.

24. Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa.
Il direttore del tiro è responsabile dell’andamento e della esecuzione del tiro.

25. Nelle esercitazioni del reparto A di cui al successivo articolo 41, la direzione del tiro è assunta dall’ufficiale della M.V.S.N. dal quale gli iscritti dipendono, o dall’apposito delegato designato dall’opera nazionale balilla.

Dell’istruzione preliminare.
26. I premilitari non sono tenuti ad iscriversi alle sezioni di tiro a segno per l’esecuzione delle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte. Durante le predette lezioni regolamentari, i campi di tiro delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla dipendenza e alla responsabilità della quale rimane affidata la direzione del tiro.

27. I premilitari che, oltre alle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte, intendano partecipare anche ad esercitazioni libere o a gare presso la sezione, dovranno iscriversi al reparto C di cui al successivo art. 41, sottostando al pagamento della quota annua di lire dieci stabilita per gli iscritti a tale reparto.

Del personale di segreteria e salariato.
28. Il personale di segreteria e salariato della sezione è alle dipendenze del consiglio direttivo, che provvede alle relative nomine, alle attribuzioni, alla disciplina, e ai licenziamenti.

29. L’importo complessivo delle retribuzioni al personale di segreteria e salariato non può superare complessivamente il 25% dei proventi annuali ordinari, per le sezioni che hanno un numero di iscritti superiore ai 200, e il 30% per le altre sezioni.

Della disciplina.
30. I membri del consiglio direttivo, i componenti della direzione del tiro e il personale di segreteria e salariato sono responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, dell’osservanza delle norme impartite per assicurare l’ordine e la disciplina delle sezioni.

31. I membri del consiglio e i componenti della direzione del tiro, possono in ogni momento essere richiamati all’osservanza dei rispettivi doveri dal comandante della divisione militare o dall’ispettore di mobilitazione.

32. In caso di omissioni nel disimpegno delle attribuzioni spettanti al presidente, il comando della divisione militare può inviare un ufficiale del R. esercito quale commissario speciale, pel sollecito disbrigo degli affari in ritardo.
Tale ufficiale ha le stesse facoltà attribuite al presidente, e può prendere tutti i provvedimenti d’urgenza, salvo la ratifica del comandante della divisione militare.

33. Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravità, il Ministero della guerra, contestati all’interessato i fatti addebitatigli, provvede ad esonerarlo d’ufficio, sentito il parere del comandante della divisione militare.
Ove le trasgressioni siano imputabili al delega dell’unione italiana di tiro a segno o del comune, il Ministro invita rispettivamente la presidenza dell’unione o il podestà a sostituirli nell’incarico.

34. L’esonero d’ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all’interessato per mezzo del comando della divisione militare.
Restano salvi i provvedimenti disciplinari da parte della competente autorità, a carico di coloro che rivestano gradi nell’esercito o nella M.V.S.N.

35. Ove il presidente della sezione venga esonerato d’ufficio, il comando della divisione militare, sentito il comando di gruppo della M.V. S.N., provvede alla nomina di un commissario straordinario, al quale sono devolute tutte le attribuzioni del consiglio. In tal caso, cessano dall’incarico anche gli altri membri effettivi del consiglio.
Il commissario straordinario delle sezioni di tiro può essere scelto anche all’infuori degli ufficiali delle forze armate.
Entro tre mesi viene provveduto alla regolare ricostituzione del consiglio, con un nuovo presidente. Possono tornare a farne parte, ove nulla si opponga, gli altri membri antecedentemente in carica.

36. Lo scioglimento delle sezioni di cui all’articolo 21 della legge si effettua con decreto del Ministro per la guerra.
L’esecuzione di tale decreto è affidata al comando della divisione militare, che lo notifica al presidente.
La sezione cessa di funzionare dal giorno della notifica. Entro i tre mesi previsti dalla legge si addiviene alla ricostituzione della sezione per decreto ministeriale, su proposta del comando della divisione.
All’atto della ricostituzione, i membri del cessato consiglio non possono essere riconfermati.

37. Salvo quanto è disposto dall’ultimo comma dell’art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli iscritti alle sezioni di tiro a segno dànno luogo a provvedimenti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi.

38. L’iscritto al tiro a segno nazionale, espulso per indegnità da una sezione a sensi dell’articolo 21 della legge, non può essere ammesso in alcuna altra sezione del regno.

Dei tiratori e delle iscrizioni.
39. Per ottenere l’iscrizione alle sezioni occorre possedere la voluta idoneità fisica e morale. Quest’ultima si prova col certificato di buona condotta rilasciato dall’autorità comunale col visto del prefetto.
Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potestà.
A ciascun iscritto è rilasciata, a cura della segreteria, una tessera con l’indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.

40. Le iscrizioni dei balilla e degli avanguardisti si effettuano esclusivamente pel tramite del comitato provinciale dell’opera nazionale balilla. Per essi è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà.

41. In ciascuna sezione di tiro a segno gli inscritti sono suddivisi nei seguenti reparti, per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:
Reparto A ‑ Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.
Reparto B ‑ Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.
Reparto C ‑ Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.
Possono essere ammessi nel reparto C, sotto condizioni da determinarsi, anche gli avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di età, i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.

42. In seno al reparto C possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:
Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;
Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all’opera nazionale dopolavoro. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30;
Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell’unione italiana di tiro a segno. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.

43. Presso le sezioni di tiro a segno può essere istituito il tiro ridotto con le stesse norme vigenti nell’esercito.
Alle relative spese d’impianto e di funzionamento si provvede come per quelle inerenti al tiro ordinario.

44. Previa autorizzazione del Ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75.

45. Alle spese di cui all’articolo precedente sarà fatto fronte esclusivamente con i mezzi ordinari di bilancio della sezione.

Della gestione dei fondi.
46. Il pagamento delle tasse annuali dovute dai tiratori che si iscrivono per la prima volta alla sezione giusta l’art. 11 della legge, è effettuato, all’atto della iscrizione, mediante il sistema dei conti correnti postali e si riferisce all’anno solare in corso, in qualunque mese venga effettuato.

47. Coloro che già siano iscritti alla sezione sono tenuti a versare al conto corrente postale la tassa dell’anno in corso prima del 30 settembre.

48. Coloro che per la cennata data del 30 settembre non abbiano presentato per iscritto domanda di dimissioni, sono iscritti d’ufficio per l’anno successivo.

49. Entro il 15 ottobre il consiglio direttivo della sezione forma l’elenco dei morosi e lo sottopone al comando della divisione militare per l’approvazione.
L’elenco è quindi separatamente pubblicato negli uffici della sezione e nell’albo del comune per tutto il mese di novembre.

50. Chi si ritenesse erroneamente iscritto, od avesse nel frattempo provveduto al pagamento mediante il conto corrente postale, deve chiedere la rettificazione al consiglio entro il 30 novembre.
Entro il 15 dicembre l’elenco è trasmesso al prefetto della provincia per il visto.
Trascorso il mese di dicembre, l’elenco dei morosi diventa definitivo ed è rimesso per la riscossione all’esattore comunale.
All’esattore che non rivesta anche la carica di tesoriere comunale, compete, sulle somme in tal modo riscosse, il medesimo aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

51. Le quote inesigibili potranno essere rimborsate a cura della sezione solo in base alla documentazione presentata dall’esattore conforme a quella prescritta per le imposte dirette.
Il comando della divisione, ove ritenga l’inesigibilità di una quota prodotta a rimborso dall’esattore non risulti regolarmente dimostrata, può chiedere che la relativa documentazione sia sottoposta anche all’esame e al parere dell’ufficio distrettuale delle imposte da cui dipende l’esattoria.

52. Il servizio di cassa delle sezioni di tiro a segno è affidato al tesoriere comunale.
Allo stesso compete, pel disimpegno di tale servizio, un compenso pari all’importo dell’aggio che spetterebbe all’esattore comunale per la riscossione di tutte indistintamente le tasse che gli iscritti debbono alla sezione.
I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alle sezioni, compresi i contributi dello Stato, delle province e dei comuni, come pure i proventi delle tasse annuali d’iscrizione, devono essere versati al conto corrente postale intestato al tesoriere comunale (gestione tiro a segno nazionale).

53. I tesorieri comunali effettuano i pagamenti mediante assegni postali in base a ordinativi delle sezioni firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci.

54. Il decimo degli introiti delle tasse annuali d’iscrizione, che, a sensi dell’art. 11 della legge, le sezioni devono corrispondere a favore dell’unione italiana di tiro a segno, è trasferito, a mezzo di postagiro, in tre periodi distinti, e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all’unione stessa presso l’ufficio dei conti correnti postali di Roma.

Dei bilanci.
55. I bilanci delle sezioni di tiro a segno comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della sezione dal 1° gennaio al 11 dicembre di ogni anno.
Nella parte ordinaria sono comprese le spese di esercizio della sezione e quelle di manutenzione ordinaria dei campi di tiro. Ad esse viene provveduto con le entrate ordinarie della sezione a norma dell’art. 13 della legge.
Nella parte straordinaria sono comprese le spese varie di impianto di cui al 2° e al 3° comma dell’art. 12 della legge. A tali spese viene fatto fronte con i concorsi dello Stato, delle province e dei comuni.

56. Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventuali spese accessorie inerenti (1° comma del citato art. 12 della legge) saranno comprese in un apposito titolo del bilancio preventivo delle sezioni e nel relativo conto consuntivo, secondo modalità da impartire dal ministero della guerra.

57. Il bilancio preventivo di ciascuna sezione è compilato a cura del consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello cui si riferisce, e viene trasmesso all’ispettore di mobilitazione che lo rimette per l’approvazione al Ministero della guerra pel tramite del comando della divisione militare.

58. Il conto consuntivo di ogni esercizio è deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il conto si riferisce ed è inviato, corredato degli atti giustificativi, all’ispettore di mobilitazione, che lo rimette, per l’approvazione, al Ministero della guerra, pel tramite del comando della divisione militare.

Delle ispezioni.
59. Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni qualvolta interessi comunque conoscere l’andamento delle sezioni. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione, che possono all’occorrenza farsi coadiuvare o anche sostituire da un ufficiale superiore della divisione militare. Sono ordinate dal comando della divisione militare.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo quando ne sia riconosciuta l’opportunità o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione o da funzionari del Ministero della guerra. Possono essere ordinate dal Ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di divisione militare, che ne informeranno senza indugio il Ministero della guerra.

60. Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno esposte in apposito verbale e comunicate al consiglio direttivo, che, in deliberazione speciale, deve prenderne atto ed eventualmente aggiungere le proprie deduzioni.
Il verbale sarà poi trasmesso dall’ispettore al comando della divisione militare, corredato di una separata relazione, contenente le sue osservazioni riservate. Il comando della divisione militare rimetterà gli atti al Ministero della guerra col suo parere.
Per le ispezioni straordinarie è compilata soltanto una relazione, che viene rimessa al Ministero pel tramite del comando della divisione militare, salvo che l’ispezione sia effettuata da funzionari del Ministero, i quali riferiscono direttamente.

Dei campi di tiro.
61. Lo studio per l’impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l’appalto, l’esecuzione, la direzione e il collaudo dei lavori e le pratiche per l’acquisto dei terreni sono affidati agli uffici del genio militare.
Sulle proposte sarà richiesta l’adesione di massima delle amministrazioni della provincia e del comune nei riguardi del contributo che esse sono chiamate a corrispondere.
I progetti per l’impianto e la sistemazione dei campi di tiro debbono uniformarsi alle speciali norme emanate dall’ispettorato dell’arma del genio e sono sottoposti all’approvazione del Ministero della guerra.
E’ fatto divieto alle sezioni di procedere a lavori senza la preventiva approvazione del Ministero della guerra.

62. Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno, sotto l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite per i lavori del genio militare.
Nei capitolati sarà inserita una clausola per stabilire che i pagamenti all’impresa saranno effettuati direttamente dalla sezione di tiro, sulla base dei certificati di avanzamento e di collaudo dei lavori rilasciati dagli uffici del genio militare.
Nei capitolati sarà altresì avvertito che il contratto di appalto, mentre vincola l’appaltatore fin dalla sua firma, non obbliga la sezione finché non abbia riportato l’approvazione da parte delle autorità militari competenti.

63. Per i lavori che si eseguiscono ad economia saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministero della guerra.
I pagamenti dei lavori ad economia sono effettuati direttamente a cura delle sezioni sulla base dei titoli predisposti dagli uffici del genio militare.

64. Alle pratiche per l’acquisto dei terreni occorrenti per l’impianto o l’ampliamento dei campi e ai relativi atti contrattuali provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro, applicandosi per i pagamenti le norme fissate pei lavori.

65. Le pratiche per le eventuali espropriazioni forzate sono svolte a cura degli uffici del genio militare, in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno con la procedura fissata per le opere occorrenti all’amministrazione militare.

66. Le servitù che occorresse imporre alle private proprietà circostanti ai campi di tiro per garantire l’incolumità delle persone sono fissate dal comando della divisione militare, sentito il parere tecnico del comando del genio militare.
L’imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale.
Ove le trattative consensuali falliscano, la sezione ne informa il comando della divisione militare, il quale, sentito il comando del genio, inoltrerà al Ministero della guerra opportune proposte per la imposizione forzata, sempre in nome e per conto della sezione.

67. Se il campo di tiro debba impiantarsi su terreni privati da prendersi in affitto dalla sezione di tiro, le trattative con i proprietari e la stipulazione della convenzione hanno luogo con procedura analoga a quella indicata negli articoli precedenti.

Delle armi e munizioni.
68. Le armi da fuoco che per l’art. 16 della legge possono essere cedute dall’ amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza.
Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d’ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del Ministero e a condizioni da determinare.

69. I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di esattezza) per ogni linea di tiro; le pistole, in ragione di una per ogni linea di tiro alla pistola.

70. Il Ministero della guerra può consentire un aumento di tale dotazione, qualora venga riconosciuto che il numero delle armi, in base alle linee di tiro, sia insufficiente per i tiratori che frequentano le esercitazioni.

71. Le riparazioni alle armi sono eseguite presso enti militari a carico delle sezioni, salvo gli eventuali addebiti ai tiratori o al personale responsabile della custodia.
I lavori di riparazione sono eseguiti ai prezzi di tariffa.

72. Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal Ministero, presso le direzioni o sezioni d’artiglieria o distretto militare viciniore, in quantità non superiore al fabbisogno di un mese.
E’ data facoltà alle sezioni di tiro a segno lontane dalla sede della direzione o sezione d’artiglieria, o distretto, di prelevare il numero delle cartucce occorrenti per più mesi. In nessun caso possono per altro effettuarsi prelevamenti superiori a diecimila cartucce.
Le spese di spedizione delle cartucce, come degli imballaggi in restituzione, sono a carico delle sezioni di tiro a segno. I bossoli ed i caricatori delle cartucce sparate devono essere restituiti all’Amministrazione militare senza alcun compenso ed a cura delle sezioni (Comma così sostituito, con decorrenza 1° settembre 1938, dal R.D. 7 marzo 1940, n. 341)

73. Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme analoghe a quelle del prelevamento delle armi.
Tali materiali sono compresi tra quelli d’impianto di cui all’art. 12 della legge.

74. Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all’art. 10 della legge, dovranno essere del tipo approvato dal Ministero della guerra. Anche tali armi sono comprese tra le dotazioni di cui all’art. 12 della legge.

75. Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all’art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall’unione italiana di tiro a segno.
Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.

Esercitazioni e gare.
76. L’ordinamento e il funzionamento del reparto A, è stabilito con apposite disposizioni.

77. Le lezioni regolamentari sono eseguite con l’arma da guerra e disciplinate da apposite norme emanate dal Ministero della guerra.
Alle medesime presiede il direttore del tiro della sezione.

78. Possono essere ammessi a sparare con l’arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di età e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione su maneggio delle armi.

79. Le esercitazioni libere sono eseguite sotto la direzione del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il programma approvato dal consiglio direttivo, su proposta del delegato dell’unione italiana di tiro a segno.
Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano seguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno.

80. Le gare di tiro sono indette in conformità del programma e delle norme stabilite dall’unione italiana di tiro a segno, alla quale compete di invigilarne l’organizzazione e l’esecuzione.

81. Le gare provinciali e nazionali debbono essere autorizzate dai prefetti delle province ove hanno sede le sezioni presso le quali sono indette.

82. Le gare generali sono indette dal Ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale.
Possono avere anche carattere internazionale.

83. Alle gare generali partecipano in distinte categorie, rappresentanze delle sezioni di tiro a segno nazionale e rappresentanze delle forze armate dello Stato.

84. Presso ciascuna sezione possono essere indette gare riservate al reparto avanguardisti, agli inscritti al gruppo ufficiali in congedo e al gruppo dopolavoristi, salvo sempre all’unione italiana di tiro a segno di stabilire le relative modalità di attuazione, di cui all’art. 4.

85. Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l’eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, è disimpegnato dai militari del presidio.
Nei comuni che non siano sede di presidio militare, e sempre che non possa provvedersi con l’opera dei militi della M.V.S.N., si provvederà con personale appositamente incaricato dalla sezione.
Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione.

86. Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell’art. 16 della legge o dei premilitari giusta l’articolo 26 del presente regolamento, i comandi dei reparti ammessi a sparare debbono provvedere, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie.

Delle medaglie di benemerenza.
87. Le medaglie di benemerenza di cui all’articolo 20 della legge possono essere conferite:
a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l’attività e propaganda sportiva svolta, tenuto specialmente conto dei risultati conseguiti in manifestazioni in Italia e all’estero;
b) ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosità, spirito organizzativo e passione per l’istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l’incremento.
c) ai tiratori che eccellano in modo particolarmente distinto per valentia e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all’estero.
A ciascuna medaglia è annesso un diploma.
Il conferimento delle medaglie viene pubblicato sul foglio d’ordini del tiro a segno.

88. Non è consentito il conferimento di più di una medaglia.
Può solo essere decretata, dopo trascorso un quinquennio, la commutazione di una medaglia d’argento in medaglia d’oro.
Valgono, per il conferimento delle medaglie, anche le benemerenze acquisite verso l’istituzione anteriormente alla legge 17 aprile 1930, n. 479.

89. Non possono essere conferite medaglie d’oro o d’argento a coloro che non abbiano ricoperto cariche presso sezioni di tiro a segno rispettivamente almeno per 15 o per 10 anni, né ai tiratori che non siano stati iscritti per ugual tempo al tiro a segno.
Non possono essere proposti conferimenti di medaglie per chi abbia cessato da oltre un anno dall’appartenere a una sezione di tiro a segno.
Il numero massimo delle concessioni annuali che possono complessivamente essere fatte ai benemeriti dell’istituzione di tutte le sezioni del Regno è fissato in due medaglie d’oro e cinque d’argento, comprese le commutazioni.

90. Non possono essere conferite medaglie d’oro o d’argento alle sezioni che non siano regolarmente funzionanti rispettivamente almeno da 15 o 10 anni. Il numero massimo annuale di tali concessioni è di una medaglia d’oro e tre d’argento, comprese le commutazioni.

91. Le medaglie sono conferite dal Ministro per la guerra in base a proposte annuali dei comandi di divisione militare su parere di apposita commissione presieduta dal sottosegretario di Stato e composta del capo del servizio da cui dipende il tiro a segno, di un generale di divisione del R. esercito, designato dal Ministro, di un generale della M.V.S.N. designato dal comando generale della milizia e del presidente dell’Unione italiana di tiro a segno.

Disposizioni generali e transitorie.
92. Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro, mandamentali o comunali, si intendono costituite senza che occorra decreto di costituzione.

93. Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate società mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinerà a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attività.
Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalità previste per la costituzione delle nuove sezioni.

94. Le sezioni provenienti dalle società comunali di tiro a segno, contemplate dall’art. 17 della legge 2 luglio 1882, n. 883, che, per qualsiasi causa, non siano in grado di funzionare proficuamente, potranno, in qualunque momento, essere sciolte, su conforme avviso del comandante della divisione militare e del prefetto della provincia, territorialmente competenti.
Le attività della disciolta sezione saranno devolute a beneficio della sezione del mandamento o di altra sezione della provincia.
I provvedimenti di cui sopra sono presi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

95. Gli statuti interni di cui all’art. 11 del presente regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate società di tiro a segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

96. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al comando della divisione militare un ruolo suppletivo dei tiratori che non abbiano versato la quota d’iscrizione dovuta per il 1932 anche se essi siano stati iscritti d’ufficio nei ruoli di tale anno per non aver presentato domanda di dimissioni entro il 30 settembre 1931. Il ruolo sarà passato all’esattore per la riscossione, osservandosi le modalità prescritte negli artt. 48, 49 e 50 del presente regolamento.
I termini del 30 novembre e del 15 dicembre ivi indicati si intendono sostituiti rispettivamente dai termini di due mesi e tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Il ruolo sarà rimesso all’esattore entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore del regolamento.

 97. Le disposizioni degli artt. 61 e 67 del presente regolamento si applicheranno ai lavori da iniziarsi posteriormente all’entrata in vigore del regolamento stesso.

98. La condizione prescritta dall’art. 17 della legge, che fa obbligo agli aspiranti alla licenza di porto d’arme e agli agenti che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati di eseguire un corso regolamentare di tiro, non è richiesta per coloro che all’atto della pubblicazione della legge erano già in possesso della licenza o già in servizio presso i menzionati enti.

99. Con disposizioni da emanare dal Ministero della guerra sarà provveduto a determinare le modalità pel conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenza, la nomina dei tiratori scelti e di classe e i modelli dei relativi diplomi e distintivi, come di ogni altro distintivo occorrente alle sezioni.
Sarà parimenti provveduto con separate disposizioni a disciplinare l’uso e la forma della bandiera delle sezioni e l’emblema del tiro a segno nazionale

III) R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430. Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale (Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 1936). Convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 giugno 1936, n. 1143 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1936).
           
- Il DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/12/2009, n.290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la permanenza in vigore dell'intero provvedimento.
- Il DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213 (in SO n.276, relativo alla G.U. 15/12/2010, n.292) nel modificare l'allegato 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (in S.O. n. 234/L relativo alla G.U. 14/12/2009 n. 290) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) il venire meno della permanenza in vigore del presente provvedimento.

Questo decreto detta una nuova disciplina della materia, in precedenza regolata dalla L. 17 aprile 1930, n. 479, recante la riforma della legge sul Tiro a segno nazionale.
In esecuzione della predetta legge fu emanato il R.D. 21 novembre 1932, n. 2051.

1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:
a) di provvedere all’addestramento nel tiro degli obbligati alla istruzione premilitare e post‑militare;
b) di diffondere fra i tiratori la conoscenza ove possibile ‑ l’impiego tecnico dei mezzi di fuoco (fucili, armi automatiche, bombe, ecc.) in distribuzione all’arma di fanteria;
c) di coltivare l’esercizio del tiro negli iscritti che, per passione, e particolari attitudini, si distinguono sulla massa dei tiratori.
E’ alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede a mezzo spettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.(1)
 (1) La Milizia Volontaria è stata soppressa.

2. L’Unione italiana di tiro a segno, previe intese con l’Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, provvede:
alla organizzazione e disciplinamento delle gare;
alla organizzazione, alla preparazione e all’intervento
delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;
all’allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro, segnalati dagli organi incaricati di svolgere le iscrizioni premilitari. L’Unione ha personalità giuridica ed autonoma amministrativa; con decreto Reale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sarà approvato lo statuto.
Il presidente dell’Unione è nominato dal presidente del C.O.N.I., di concerto con l’Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e col Capo di S. M. della M.V.S.N. Fanno parte, di diritto, della Presidenza dell’Unione un rappresentante dell’Ispettore capo predetto e il capo dell’Ispettorato premilitare e sportivo presso il Comando generale della M.V.S.N.

3. Le attribuzioni di cui ai commi a) e b) dell’art. 1 sono esercitate, in sede di istruzione premilitare e postmilitare, dalla M.V.S.N.; quella di cui al comma c) dall’Unione italiana di tiro a segno.

4. L’Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto coi Ministeri militari e col Comando della M.V.S.N., i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro ed impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo, assolvendo le funzioni di vigilanza e controllo per mezzo degli ispettori periferici della istruzione pre e postmilitare.

5. Il Comando generale della M.V.S.N., provvede con proprio personale alla esecuzione delle esercitazioni ed alla gestione amministrativa del tiro a segno nazionale.

6. In ogni Comune può essere istituita una Sezione di tiro a segno nazionale, quando sussistano comprovate esigenze locali di istruzione premilitare e postmilitare.
L’ispettore pre e postmilitare di zona cura la massima possibile diffusione delle Sezioni di tiro nei Comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte all’Ispettorato generale, che decide in merito.

7. La Sezione di tiro è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della M.V.S.N. e nominato dall’Ispettore generale della istruzione premilitare e postmilitare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:
del presidente della Sezione;
di un delegato dell’Unione italiana del tiro a segno,
designato dal presidente dell’Unione stessa;
di un delegato del Comune designato dal podestà.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta dell’Ispettore generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione. Le suaccennate cariche sono gratuite. Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra estranei.

8. Il Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina, per le Sezioni di tiro a segno, i personali da destinare alla direzione dell’esecuzione del tiro: direttori, vice direttori e commissari di tiro.

9. Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare con l’arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età. Quelli di età minore sono ammessi come allievi tiratori; essi debbono sparare con armi di dimensioni consone all’età.

10. Per l’iscrizione nei ruoli del tiro a segno, all’infuori di coloro che vi partecipano per obbligo dell’istruzione premilitare e postmilitare sono stabilite le seguenti tasse annue:
lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire cinque per quelli di età superiore, lire sei per chiunque altro.
Per i premilitari e postmilitari provvede il seguente articolo 24.
Le Sezioni rilasciano a favore dell’Unione italiana di tiro a segno un quarto del rispettivo introito per tasse annuali, esclusi i contributi di cui all’art. 24.
Le tasse saranno riscosse in un’unica rata, per il tramite dell’esattore delle imposte dirette, il quale vi provvede senza l’obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi di volta in volta. All’atto, però, della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla Sezione e imputate all’anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

11. I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari. Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.
Per le Sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento al 1° aprile 1934, data di entrata in vigore del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l’ammobigliamento e per l’arredamento delle sedi dei campi e per l’acquisto delle bandiere e degli emblemi. Per le Sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle accennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
L’esecuzione tecnica dei lavori relativi all’impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro è affidata al Ministero della guerra (Direzione generale del Genio militare). I campi di tiro vengono dati in uso alle Sezioni di tiro a segno a titolo gratuito.

12. Alle spese di esercizio delle Sezioni viene provveduto:

  1. con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti;
  2. con introiti vari derivanti dal funzionamento delle Sezioni;
  3. con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;
  4. con offerte dei cittadini;
  5. con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei rispettivi bilanci.

13. L’Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l’ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Inoltre prende accordi con dette Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle Sezioni.

14. I fondi necessari per l’impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle Sezioni saranno stanziati nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze. Le somme all’uopo esistenti nel bilancio del Ministero della guerra, saranno trasferite nel bilancio del Ministero delle finanze.
Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.
Per l’attività di competenza della U.I.T.S., la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà annualmente, sulla base di comprovate necessità, il contributo eventuale da concedere a favore della Unione predetta da prelevarsi dai fondi anzidetti.

15. Gli enti estranei alle Forze armate dello Stato che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell’uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.
Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari e postmilitari che eseguiscono lezioni regolamentari. Le armi e le munizioni sono cedute alle Sezioni dall’Amministra­zione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

16. Chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale. Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza di porto d’arme i minorenni debbono esibire, ogni anno e fino a quello in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza di tiro a segno. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale. (1)
(1) Vedi ora L. 286/1981

17. Ogni anno presso ciascuna Sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna Provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi con decreto del Capo del Governo. L’Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.
Nell’anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell’Unione e quelle provinciali.

18. Potranno essere conferiti diplomi di maestro tiratore, tiratore scelto di 1ª e 2ª classe nelle varie armi (pistola, fucile, carabina libera, ecc.) in base al punteggio in prove di campionato nelle gare comunali, provinciali, nazionali e generali con le norme da stabilirsi dall’Ispettorato generale per la preparazione pre e postmilitare della Nazione, d’intesa con l’U.I.T.S. e col Comando generale della M.V.S.N. I tiratori scelti sono autorizzati a portare sulla manica sinistra della divisa delle Forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

19. Sono istituite medaglie di benemerenza d’oro e d’argento per le Sezioni che danno prova di una lodevole organizzazione e per coloro che in particolare modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle Sezioni stesse. Sono istituiti inoltre speciali diplomi di benemerenza da conferirsi soltanto ai membri dei Consigli direttivi e delle Direzioni di tiro, compresi i commissari, ed ai segretari che si siano resi benemeriti della istituzione.
Le medaglie e i diplomi di benemerenza vengono concessi dall’Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta degli ispettori periferici della istruzione predetta, competenti per territorio.

20. Nei riguardi dei membri del Consiglio direttivo dei componenti della Direzione del tiro e dei segretari delle Sezioni di tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento possono essere adottati provvedimenti di revoca o disciplinari. Gli inscritti alle Sezioni che si rendano indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell’istruzione con decreto del Capo del Governo.

21. Le Sezioni, previa autorizzazione dell’Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare, possono istituire Delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando generale della M.V.S.N. (5).

22. Le Delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle Sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

23. Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Comando generale della M.V.S.N., di concerto coi Ministeri militari e sentito il parere dell’Ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione. Le spese per l’armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all’art. 11.

24. I genitori o tutori dei giovani obbligati alla istruzione a norma della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, devono corrispondere un contributo di lire 5 per ciascuno dei corsi premilitari che saranno svolti fra la data della Leva fascista dell’anno in cui i giovani stessi compiono il 18° anno di età e la loro chiamata alle armi.
Tutti i cittadini che hanno compiuto gli obblighi di leva nelle Forze armate dello Stato, all’atto del loro congedamento sono inscritti d’autorità, quali soci, nella Sezione di tiro a segno del Comune di residenza od in quella del Comune viciniore, e sono tenuti al pagamento di un contributo postmilitare annuo di lire tre.
L’obbligo di questa iscrizione cessa col 31 dicembre dell’anno in cui il cittadino compie il 32° anno di età. Sono esonerati dal pagamento dei contributi predetti soltanto gli iscritti nell’elenco comunale dei poveri. L’importo dei contributi di cui sopra è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell’entrata.

25. I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all’articolo precedente o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l’iscrizione a una Sezione di tiro a segno in uno speciale reparto.

26. La riscossione dei contributi di cui all’articolo 24 ed il ricupero delle quote non corrisposte nei termini prescritti, saranno effettuati nelle forme stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze stesso, indipendentemente dall’assegno annuo del concorso governativo per l’impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui al precedente art. 14, fondi per i servizi del tiro a segno e dell’istruzione premilitare e postmilitare, in somma non eccedente il provento dei contributi predetti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

IV) D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286. Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell’Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 79 S. Spec. del 9 novembre 1944).

Norma abrogata dal Codice dell'Ordinamento miliare n. 15/03/2010 n. 66

1. Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

2. Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.
Le attribuzioni dei poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

3. Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.
Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all’articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

4. Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell’Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

5. Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d’intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l’attuazione del presente decreto.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


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