Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Decreto 9 agosto 2011 - Depositi artifici e Esercizi di minuta vendita (con Nota del Gen. Romano Schiavi)

NB: vedi in appendice la modifica del 4 giugno 2014. Le modifiche del 26 novembre 2912 sono integrate del file nel testo degli Allegati B e C

Si veda poi il Comunicato sulla GU 17-6-2014 n. 138 che modifica una tabella dello All. A sui fuochi di artificio

DECRETO MIN. INTERNO 9 agosto 2011. Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. (G.U. 26-8-2011 n. 198).

Si veda il testo aggiornato al 28 maggio 2014

Art. 1. Campo dì applicazione
1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Il presente decreto provvede, altresì, ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.
Art. 2.
Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto omaggio 1940, n. 635
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.
Art. 3.
Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti
1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:
a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifizi pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
e) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifizi inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Art. 4.
Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»
1. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:
al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«- Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
- per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;
- per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=l,5;
con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

La tabella di cui al paragrafo 2 è così sostituita:

Natura dell'esplosivo Strade statali e provinciali, canali navigabili,case coloniche isolate, ecc Opifici industriali,gruppi di case, chiese, ecc. Centri abitati
      Sino a 5000 Sino a 10.000 città
Gelatina, dinamiti, chedditi (sciolte o in bombe), acido picrico in casse 5 10 10 12 15
Polveri di lancio, tritolo, acido picrico, pentrite, T4 e relative miscele in proiettili, esplosivi da mina di tipo pulverulento 4 8 8 10 12
Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4) 3 6 6 8 10
Polvere nera, artifizi a effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio) 3 5 5 6 8
Artifizi ad effetto luminoso. 1,5 3 3 4 6
Clorati 1 2 2 3 4
 

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p)») sono aggiunte le seguenti:
«q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coeffiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
- per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;
- per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=l,5;
con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;
r) per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):
A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 201 (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):
C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
F) le porte di accesso devono essere metalliche;
G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purché siano adottati i necessari accorgimenti, affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;
H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m2 devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;
J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m2 e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m2 devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;
K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;
L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;
M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi;
N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.»;
al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), è così modificato: «Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacità non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sarà invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato qualora si ravvisasse la necessità, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera e) del cap. I. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumerà il valore K=0,3.
2. Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del TULPS e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. esistano le condizioni opportune relative alla disponibilità di spazi adeguati, sarà possibile costituire, per la conservazione degli stessi artifizi e la loro successiva commercializzazione, un deposito «annesso», in cui ricoverare una limitata scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppo D ed E in quantità complessiva non superiore a 200 kg netti. La cubatura dovrà essere pari ad 1 mc per ogni 3,5 kg netto di materiale pirotecnico che dovrà essere conservato su scaffali metallici o pallets che dovranno essere disposti internamente in modo tale da agevolare la movimentazione dei materiali.
3. Il deposito di cui al comma precedente dovrà essere realizzato secondo i criteri di seguito riportati:
A) i depositi di materiale esplodente non devono comunicare con le altre attività, compresa quella commerciale, e non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):
C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli editti delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
F) devono essere separati da altre attività con parete REI 120;
G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;
H) in caso di attraversamento di altri compartimenti, le canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/ EI pari a quelle richieste per il deposito stesso;
I) all'interno di ogni locale deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
J) i depositi aventi superficie superiore a 200 m2 devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;
K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modi Orazioni ed integrazioni;
L) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi;
M) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono così sostituiti:
«Art. 1 (Generalità). — 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
e) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.
In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.
Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), e) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.
Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.
Art. 2 (Prescrizione sui locali). - I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m2, luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non è ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non è consentito l'immagazzinamento di altro materiale.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissaato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a me 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. È vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:
a) l'esercizio è condotto in un manufatto che non ricada nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio è costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attività di qualsiasi genere;
nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonché gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120; il manufatto dovrà rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.
In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.
Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovrà essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula d=KvC. I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovrà applicare il valore di "K" più elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R7 REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
3.1 muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.
II locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separati dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.
L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacità estinguente non inferiore a 34A144BC.
Art. 3 (Contenuto della licenza). — Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b). In caso di rinuncia totale:
- alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:
- 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;
- 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b):
- ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:
- 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b):
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti e) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) Fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;
e) Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) Fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguente;
e) artifizi della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino a 50 kg nonché un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo "E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.
In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D può essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.».
Art. 5.
Modificazioni al capitolo I dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di deposito di vendita»;
b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validità di un anno e»;
e) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C»;
d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classi classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti.
Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973.
Roma, 9 agosto 2011

Allegato 1

Cat. 1 V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) VD
Cat.2 VE
VD (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 IV
Cat. 4 IV
TI V C
T2 IV
P1

V E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pirotecnici, tagliacavi)
V D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)
V C (dispositivi illuminanti di superficie)

 

P2 V B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e miccia di accensione a rivestimento)
IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti di superficie)

Con DM 3 aprile 2012 (G.U. 102/2012) la parte dello allegato in rosso è stata sostituita con la seguente:

VD
VC:

 

1)

Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogeno.

2)

Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiatile e/o crepitante e/o fischiarne, con una carica per singolo cileno supcriore a 150 mg.

3)

Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.

La tabella di cui sopra è suscettibile di modificazioni anche a seguito delle periodiche pubblicazioni della Commissione europea delle norme armonizzate, ai sensi della direttiva 2007//23/CE del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

NOTA: Non ci ho ancora capito molto; più che da un esperto di esplosivi sembra scritto da un farmacista, tante sono le raffinate distinzioni e prescrizioni, rispetto a materiali che possono essere trattati con molta maggior larghezza.
Da segnalare che correttamente il decreto dintingue le munizioni per arma lunga da quelle per arma corta, così esattamente interpretando l'art. 97 del Reg. TULPS che nel 1940 definiva tutte le armi comuni lunghe come armi da caccia; all'epoca infatti non vi era differenza fra le due diciture.

(1-9-2011)

Il Gen Romano Schiavi mi ha risparmiato la fatica improba di capire le minchiate scritte dal Minitero. Riporto qui il suo commento.

Gen. Romamo Schiavi

>LE ULTIME NOVITÀ IN FATTO DI PIROTECNIA ED ALTRO

Nel giro di circa un anno sono usciti due decreti importantissimi che hanno interessato i pirotecnici e le minute vendite. Per primo, il decreto che ha sancito il recepimento la normativa europea. Su questo, non c'è nulla da eccepire, visto che siamo in Europa. Con questo decreto, visto che l'Italia non può rinunciare al suo TULPS, avremo pertanto tre classifiche per uno stesso prodotto esplodente: una per detenerlo, una per trasportarlo ed una per venderlo. L'unico appunto che si può fare è che è stato adoperato il termine "categoria" in modo che quando si parlerà per esempio di "terza categoria" non si saprà se si parla di detonatori o di artifici da vendere col porto d'armi. Si poteva parlare di "classe". Personalmente ho supplito nei miei testi, aggiungendo al termine "categoria" la sigla "eu".
Occorre far notare, inoltre, che anche nel testo integrale europeo compare, fra i divieti, oltre a quello di impiego di qualsiasi prodotto che non sia polvere nera e miscela lampo, anche quello degli "esplosivi militari". Pare evidente che il divieto all'impiego di qualsiasi prodotto che non fosse nera etc, escludesse anche gli esplosivi militari che, oltretutto, non esistono. Mi ha riferito il deputato eu portoghese incaricato di stilare la normativa, che a volere la cosa di così strabiliante importanza, sia stato il rappresentante italiano che non era un tecnico, ma un funzionario di polizia. Col termine "militare" si era cercato di aggravare, in passato, la posizione di un bieco e malvagio pirotecnico che introduceva prodotti che li contenevano dalla Cina, poi assolto dal Tribunale che non ha creduto alla validità dell'attributo.
Il secondo decreto, invece, conseguente al primo, serviva anche per introdurre quel Regolamento previsto dalla Legge 272/2002 e che doveva uscire entro sei mesi, per sancire il destino dei prodotti di libera vendita divenuti, per volere dell'Europa, "prodotti esplodenti" a tutti gli effetti.
Il ministero, tuttavia, ha approfittato per introdurre nel Decreto quanto più poteva, con modifiche al Regolamento di P.S. ed ai suoi allegati compreso il capitolo sesto relativo alle minute vendite di cui ha sostituito ben tre articoli (per dimostrare quanto erano stati minchioni coloro che avevano stilato il precedente Regolamento ma facendo, in realtà solo aggiunte per lo più "improprie e fuori posto).
Secondo me, il TULPS con relativo Regolamento, invece, è stato indubbiamente creato da scienziati e fatto, pertanto, molto bene. L'unica pecca è dovuta al fatto che sia rimasto qualcosa di un precedente testo e che sia stato frutto di particolari contingenze riferibili ai tempi in cui Testo e Regolamento furono redatti.
La attualmente assurda equivalenza di 5 kg. di polvere per 1500 cartucce da fucile, che nessuno si è mai sognato di cambiare a livello di deposito, era dovuta al fatto che il Regolamento considerava ancora le prime cartucce dei Vetterli caricate con la polvere nera.
L'esistenza di un coefficiente anche per i clorati che nel resto del mondo non sono esplosivi, risiedeva nel fatto che all'epoca, per questioni di autarchia, erano di grande diffusione le "chedditi", esplosivi a base di clorati che oggi nessuno si sognerebbe più di allestire.
éla movimentazione delle casse era fatta esclusivamente a mano ed i corridoi vicino ai muri delle riservette, oggi realizzati anche quando non più necessari, erano unicamente realizzati per farvi passare il soldato che, assieme ad un altro potesse sollevare e trasportare il proiettile attraverso un'asta con gancio centrale da inserire nel tappo "a golfare".
Le cose nel regolamento erano dette in maniera semplice e la loro efficacia dimostrata in numerosi fatti che hanno avuto modo di verificarsi e sperimentata in 4 anni di guerra.
Poche cose da aggiungere o modificare, quindi, senza l'intervento di quelle circolari che hanno stravolto il senso delle Leggi senza beneficio alcuno per la salute pubblica. Prendiamo ad esempio il riconoscimento dei prodotti pirotecnici. Il Regolamento nell'allegato A, comprendeva tali prodotti in due voci indicando i componenti leciti e quelli no. Il riconoscimento voluto dalle circolari per qualsiasi variazione di peso e colore dei fuochi di guarnizioni è stata un po' il doppione della catalogazione delle armi perché è servita solo a far soldi a chi, magari senza titoli, preparava le schede e a creare situazioni per delinquere da parte dei pirotecnici, senza senso e senza utilità per la sicurezza degli operatori. Non bastavano i limiti imposti dalle direttive europee?
Conseguente al depauperamento culturale avvenuto nel tempo e della minore possibilità di dedicarsi a tempo pieno al lavoro sono le modifiche apportate alle Leggi, di cui l'ultimo decreto è testimone. A parte il riconoscimento che in una minuta vendita è possibile trattare tutti i gruppi della V categoria, (ma si potrebbe trattare di una cosa involontaria) l'ultimo decreto è stilato infatti in maniera disorganica in modo da renderlo anche di difficile lettura. Non per nulla il Giudice Mori che lo ha presentato nel suo sito, ha detto: "per adesso non ci ho capito niente". Le aggiunte sono state infatti immesse dove capitava e con riferimenti a capitoli e paragrafi diversi che occorre andare ogni volta a cercare, perdendo tempo e rischiando di perdere il filo del discorso. Ma, questo, è un peccato di forma, veniale rispetto ad altri capitali. Alcuni errori sono addirittura incomprensibili. Come si fa a parlare, per esempio di detenzione di prodotti di V categoria gruppo E in quantità illimitata quando poi si fissa un limite di kg. di 3,5 al metro cubo? Per la prima volta si pone un limite all'infinito. Bastava dire "V categoria gruppo E limitata ai metri cubi disponibili" (per i soli rivenditori, naturalmente). Anche questo, tuttavia, può essere giudicabile a livello di lapsus e quindi non grave. La limitazione del numero degli inneschi può essere stata suggerita da un incidente successo presso una ditta che li fabbricava, ma si suppone che il redattore della legge sapesse che il fatto era stato creato dall'arcaico e sconsiderato sistema di conservarli in sacchi di plastica con migliaia di esemplari e che il fatto non sarebbe capitato con le stesse capsule condizionate negli imballi di oggi, che evitano la loro detonazione in massa. Tanto meno ciò potrebbe verificarsi con i bossoli innescati.
Dove invece il relatore ha dimostrato di non aver capito lo spirito della vecchia Legge si riscontra in un errore gravissimo, perché interessa in maniera grave la salute del cittadino, riguardante le strutture che deve avere un esercizio di minuta vendita anche se per gli armieri può andare benissimo. La vecchia legge parlava di pareti in "mattoni pieni doppia testa o di altra struttura equivalente (REI 120); "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto in un secondo tempo e non ho neanche contestato la variazione. Questo, evidentemente, per mettere in luce la resistenza meccanica in un locale che può anche essere all'intero di un palazzo e circondato a sinistra e a destra, dietro, sotto e sopra, da civili abitazioni e destinato a contenere anche polveri o materiali di IV categoria che, in caso di incendio possono creare una certa spinta sulle pareti. La resistenza al fuoco REI 120 di cui parla il decreto senza altre precisazioni, può essere oggi ottenuta con particolari materiali di limitata resistenza o addirittura con particolari intonaci. Perché il vecchio redattore della legge ha parlato di mattoni pieni? Perché i materiali di uguale resistenza con l'aggiunta di "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto dopo? Il sottoscritto ha effettivamente sfruttato questa prima infelice aggiunta per far concedere ugualmente licenza quando la parete del locale con l'esplosivo non fosse confinante con locali altrui, ma interna all'esercizio. Per i soffitti che hanno necessariamente una resistenza meccanica perché altrimenti chi vi cammina sopra cadrebbe di sotto magari solo perché caricato delle borse per la spesa, il problema non sussiste ma non per le pareti che sono spesso solo tamponate con l'intromissione, al massimo, di pannelli di coibentazione termica ed acustica. Che comunque il legislatore attuale non avesse chiaro il concetto ispiratore di chi aveva realizzato nel 73 la prima sostanziale modifica riguardante le minute vendite, appare evidente quando si parla degli esercizi isolati. Il decreto 1973 è nato in conseguenza del disastro al Prenestino a Roma e quindi con gli effetti di un'esplosione di fuochi artificiali sotto gli occhi. Il Legislatore dell'epoca, quindi ha creato locali con strutture ed una distribuzione del carico tali da poter contenere gli effetti di un incendio e di una eventuale deflagrazione; e se si è preso la responsabilità di farlo vuol dire che la formula era quella giusta. Conoscevo il tecnico dell'epoca e conosco l'attuale e posso, quindi, apprezzarne le abissali differenze.
Un deposito di esplosivi ha caratteristiche assolutamente diverse da un locale di minuta vendita, in quanto può sussistere solo a determinata distanza da elementi impeditivi esterni ed interni ed è strutturato con materiali il più leggeri possibile per non offrire intasamento e per non avere ricadute pericolose in caso di esplosione. Ebbene, se l'attuale legislatore fa riferimento per il calcolo delle distanze di un locale di minuta vendita da altri elementi esterni alle formule previste per un deposito inventando coefficienti senza testarne la validità, significa che ha voluto impressionare gli allocchi con delle formule che contengono una radice quadrata, ma che, in realtà, non ha capito un c....o !
Insomma, per finire con un esempio, si rappresenta un caso limite che rende l'idea di quanto è stato così macchinosamente costruito. Il nuovo decreto concede di triplicare le quantità detenibili alla condizione che le distanze da un altro elemento "penalizzante" siano quelle risultante dall'applicazione della formula d = Kc" dove K va rilevato dalla nuova tabella dei coefficienti K con cui è stato corretto il cap. IV dell'allegato B, da assegnare nel calcolo delle distanze di sicurezza. Il valore di tali coefficienti, se l'esercizio è ubicato in una città con più di 10.000 abitanti, è K=12 per le polveri infumi e per le cartucce (calcolate con l'equivalenza 1500 cartucce = 5 kg. di polvere valida tuttora per i depositi; ma anche considerando l kg per 560 cartucce salterebbe fuori una bella distanza) K=8 per la polvere nera e artifici con effetti di scoppio e K=6 per i prodotti illuminanti una volta affrancati, addirittura, dalla legge sugli esplosivi.Il che sta a significare che per triplicare il numero delle cartucce detenibili corrispondenti a 600 chili a Milano, città che pare superi i 10000 abitanti (ma anche a Gallarate), occorrerebbe una distanza non inferiore a 400 metri da qualsiasi elemento penalizzante. Per fortuna il nuovo decreto avverte che se fra l'esercizio e l'elemento "penalizzante" c'è una montagna (ostacolo naturale) allora i coefficienti possono essere dimezzati. A Milano, quindi, un esercizio isolato posto dietro la montagnola delle immondizie (che non è naturale ma va bene lo stesso), per avere il triplo del carico possibile di cartucce dovrebbe avere un elemento penalizzante a non meno di 200 metri dietro la montagnola, ma pur sempre a non meno di 400 nelle direzioni non defilate dalla montagnola. E questo, realizzando una struttura di 171 me quando, con la sola presenza della recinzione ed una struttura di soli REI 90 potrebbe avere un carico illimitato di cartucce con una distanza di rispetto di soli 50 metri o meno con qualche altro provvedimento in più (DM 2001).
Ridiamoci su!
oooooo
Rappresento ora quanto avevo scritto in precedenza sugli esercizi isolati e che l'illuminato rag. presidente dell'antiarmieri, cui avevo affidato lo scritto per discuterlo in Commissione, per primo non ha capito o non ha voluto o potuto portare avanti.
13.    ESERCIZI ISOLATI.
Negli esercizi isolati la Legge consente di triplicare le quantità senza porre altre condizioni che non sia quella dell'esistenza della cubatura necessaria in base al tipo di prodotto. In un esercizio isolato pertanto si potrà arrivare a detenere 600 Kg. di
prodotto di cui 75 di polvere 60 di IV e 60 di V/C che potranno divenire 90 e 120 in assenza di polveri di I categoria.
Difficile, ma non per chi usa il dizionario, dare un corretto significato di "isolato". A parere del sottoscritto, isolato non è solo il pino solitario o il casolare sperduto in mezzo alla campagna, ma anche un esercizio separato da altri corpi di fabbricato diviso magari da giardini ed abitato dal solo titolare di licenza, sistemato alla periferia di un paese. Questo, se non altro, per creare una differenza con un ipotetico ma realizzabile esercizio affacciatesi in piazza del Duomo a Milano, circondato da civili abitazioni.
Questo il parere espresso dal sottoscritto, anche al Ministero, a proposito degli ESERCIZI DI MINUTA VENDITA "ISOLATI" nel secolo scorso, ma recepito in maniera diversa solo ora, per demerito di chi era delegato a portarlo avanti.
"Il cap. VI dell'allegato B al Regolamento di PS art. 1.4 dice che "negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti" e che "oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato". In pratica, la Legge dice, semplicemente, che per detenere prodotti esplodenti aldilà di quelli previsti per la minuta vendita occorra una licenza di deposito. Altrimenti, visto che il cap.IV non è applicabile ad una minuta vendita (per via delle recinzioni, della guardiania, delle strutture, etc), sarebbe stato specificato che "oltre tale limite trovano applicazione le distanze di sicurezza previste dal cap. IV".
Nell'art.2.2., dello stesso capitolo VI si dice infatti che " negli esercizi isolati" (la legge non dice "località isolata"!) si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati" ma senza ulteriore accenno al capitolo IV.
D'altronde, non c'è, né può esistere relazione fra locali di minuta vendita e depositi di esplosivi che implicano, tra l'altro, tipologie costruttive completamente diverse. I locali di minuta vendita, infatti, sono ubicabili in pieno agglomerato urbano ed anche in un condominio con abitazioni sovrastanti sottostanti, retrostanti, laterali, anteriori e posteriori, ma hanno, a differenza dei locali deposto previsti dal cap. IV in cui tutto deve essere leggero per evitare l'intasamento e proiezioni pericolose, strutture di determinata resistenza meccanica ed al fuoco e cubature per Kg. di esplosivo tali da circoscrivere gli eventuali effetti di un incendio.
Sarebbe poi assurdo che per un quantitativo di 200 Kg. di prodotto si possa avere un locale confinante da tutte le parti con abitazioni e separato da esse solamente da muro di mattoni a doppia testa e che per 201 Kg. (perché non è detto che i quantitativi debbano essere per forza triplicati o che tutti i tipi di prodotto lo debbano essere) si debba interporre una distanza di 42,5 metri (o 56,7 metri in presenza di polveri o 176 metri in città1) nonostante che i muri perimetrali di un edificio "isolato" siano normalmente di resistenza meccanica superiore a quello dei muri a doppia testa in quanto si tratta di muri portanti.
Per i laici o per coloro che si spaventano delle quantità perché non hanno avuto modo di testare gli effetti di 200 Kg. di prodotti vendibili in una minuta vendita, occorre ricordare che "esplosivo" e "prodotto esplodente" non sono la stessa cosa e che 200 Kg. di polvere in cartucce non producono gli stessi effetti di: 200 Kg. di tritolo; altrimenti occorrerebbe mettere sotto inchiesta chi ha stilato il D.M. 23.9.99.
Le cartucce infatti, classificate 1.4.S, sono "materie ed oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo".
Le cartucce costituiscono anche "materie o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nelle immediate vicinanze del collo".
Il tritolo invece, rientra fra le "materie o oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa". (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)
Si ricorda anche, per avere termini di confronto, che un autoarticolato non particolarmente attrezzato e senza autista munito di patente ADR carico di cartucce, può tranquillamente circolare in strade affollate o sostare sottocasa e che una semplice muro tagliafuoco consente la detenzione di un carico illimitato di cartucce, diciamo mille miliardi per dare una idea, a 50 metri da qualsiasi impedimento esterno.
Il discorso vale anche per gli altri prodotti di una minuta vendita che, comunque, non possono arrivare alle quantità previste per le cartucce.
In definitiva, un esercizio "isolato" e cioè non confinante con altri locali e non affacciatesi direttamente nella pubblica via come più frequentemente può capitare nelle periferie (in cui le case sono circondate da giardini e recintate), offre tali e tante garanzie di sicurezza in più rispetto a quelli all'interno di un edifìcio, da giustificare un aumento dei quantitativi detenibili fino a tre volte, alla sola condizione dell'esistenza della prescritta cubatura per chilogrammo di prodotto esplodente. Pare evidente che strutture particolarmente robuste e le distanze che non debbono comunque essere quelle previste per i depositi normati dal capitolo IV, possono orientare meglio sui massimi consentiti.

Per una sintesi di ciò che riguarda le armerie si veda l'appunto del gen. Schiavi

AGGIUNTA - Modifica del 4 giugno 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2014  Modifica  dell'art.  6,  del  decreto   9   agosto   2011,   recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile  2010,  n.  58  e classificazione d'ufficio dei  manufatti  gia'  riconosciuti  ma  non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto  4 aprile 1973». (14A04565)  (GU n.138 del 17-6-2014)                             

Decreta:                                   
Art. 1  Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011      
1.  All'art.  6  del  decreto  ministeriale  9  agosto  2011,  come modificato dal decreto  ministeriale  26  novembre  2012,  citati  in premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:
     1-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art.  18  per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per  la  minuta  vendita  di  esplosivi  di  cui all'art. 47 del T.U.L.P.S.  e  al  capitolo  VI  dell'allegato  B  al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:
      a) la detenzione e la vendita di  complessivi  kg.  50  netti  di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  qualora  rientrino  tra  gli   artifizi   da divertimento,  nonche',  fermo  restando  il  predetto   quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime  di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
        1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
        2) articoli pirotecnici della categoria P1 della  tipologia  di prodotti da gioco;
        3)  articoli  pirotecnici  della  categoria  Cat.  2  (F2),  ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
        3.1)  artifici  ad  effetto  scoppio  con  massa  attiva  (NEC) superiore a mg 150:
          • petardi
          • petardi flash
           • doppio petardo
          • petardo saltellante
          • loro batterie e combinazioni;
        3.2) artifici del tipo:
          • sbruffo
          • mini razzetto
          • razzo
          • candela romana
          • tubi di lancio (tubi monogetto)
          • loro batterie e combinazioni;
        4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria  T1,  della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito  indicati,  a condizione  che  gli  stessi  non  siano  dotati  di  un  sistema  di accensione elettrica:
        4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
         4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
        4.3) bengala a bastoncino;
        4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio  e/o  fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;
        4.5) combinazione:  batterie  o  assortimenti  contenenti  solo fontane con NEC non superiore a g 600;
        4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente  carica ad effetto scoppio  e/o  fischiante  e/o  crepitante  ≤  mg  150;  se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
        4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
        4.8) dispositivi lancia coriandoli;
        4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;
      b) la detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso  al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli  pirotecnici di cui alla lettera a), purche' conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure  ad  un metro con interposizione di materiale di classe zero di  reazione  al fuoco, e ci sia una distribuzione pari  a  3,5  Kg  per  m³.  Per  le attivita' commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato  I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato  di  un  idoneo  apparecchio  portatile  di estinzione incendi e l'accesso al locale,  che  puo'  avvenire  anche attraverso  l'area  di   vendita,   deve   avvenire   tramite   porta incombustibile. Per le attivita' commerciali che rientrano nel  punto 69 dell'Allegato I al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° agosto 2011, n.  151,  per  il  locale  si  applicano  le  specifiche disposizioni di prevenzione incendi.".
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

      Roma, 4 giugno 2014      

 

 


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