Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Decreto Legge 9 febbraio 2012 - Validità e durata delle licenze di PS eCIRCOLARE ESPLICATIVA

NB: Il decreto sulle semplificazioni è stato convertito in legge con modificazioni ed una di esse ha rimesso le cose a posto in merito alla validità delle licenze di porto d'arma. Per essa nulla cambia, come da me auspicato.
L'art. 42 TULPS dice ora: La licenza, la cui durata non sia diversamente
stabilita dalla legge, ha validità annuale
.

Il Decreto legge 9/2/2012 modifica alcune norme del TULPS e, per quanto concerne la nostra materia  contiene, allo art. 13, le seguenti disposizioni:

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”; 

Il testo originario dell’articolo  diceva:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia  hanno la durata di un anno,  computato secondo il calendario  comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Diventa ora:
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia  hanno la durata di tre anni,  computati secondo il calendario  comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

In termini pratici ciò vuol dire che in futuro tutte le licenze di PS avranno la validità minima di tre anni, salvo che la legge disponga diversamente, sia fissando una durata maggiore, sia fissandone una minore. Vengono prorogate a tre anni tutte quelle licenze in materia di armi, esplodenti, munizioni, artifici che ora sono annuali; rimangono a due anni di validità quelel per cui era già stabilito tale termine.

b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;

Il testo originario dell’articolo  diceva:
Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.   (abrogati dalla legge 110)
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Il problema è che il comma terzo non esiste! Infatti i primi due commi sono stato abrogati dalla legge 110/1975 e l’art. 42 è ufficialmente formato da un solo comma.
Stendiamo un telone pietoso e ammettiamo che qualcuno ignorasse questo piccolo particolare. Il nuovo testo dell’art. 42 diventa quindi:
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.

In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno.
Se si ipotizza che chi ha scritto la modifica fosse ignorante nella lingua italiana e che ignorasse che la licenza per le guardie giurate ha validità di due anni, allora si potrebbe anche pensare che chi ha scritto la norma voleva riferirsi alla sola licenza per armi corte; in tal caso viene comunque ridotta la durata della licenza per guardie giurate!

ATTENZIONE: In sede di conversione del Decrelo legge, l'articolo è stato così modificato:
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
Ciò significa che le licenze di caccia e di tiro a volo conservano la durata di sei anni e quelle per le guardie giurate di due anni (8-3-2012)
Ciò significa anche che le crtiche fatte alla norma originaria erano fondate!

c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla  data del rilascio”;
Attenzione: in sede di conversione del Decreto Legge, la duratat delle licenze è stata portata a tre anni
Le licenze per la vendita di esplosivi hanno quindi durata di tre anni a partire dalla data del rilascio.

LA CIRCOLARE ESPLICATIVA ( deve essere aggiornata in base alla legge di conversione!)

Come previsto il Ministero ha dato l'interpretazione più sensata al testo. Resta quindi la durata di sei anni per licenza di caccia e tiro a volo; rimangono fregate le guardie giurate la cui licenza ritorna da due ad un anno.
NB: Il decreto sulle semplificazioni è stato convertito in legge con modificazioni ed una di esse ha rimesso le cose a posto in merito alla validità delle licenze di porto d'arma. Per essa nulla cambia, come da me auspicato.
L'art. 42 TULPS dice ora: La licenza, la cui durata non sia diversamente
stabilita dalla legge, ha validità annuale
. La circolare è quindi superata.

ATTENZIONE: La norma è stata corretta in sede di conversione e le licenza di porto conservano la durata di prima. (8-3-2012)

MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 557/PAS/12982.AP(3)

OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.)
Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giorno 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.
A tal fine, l’articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., delle quali, limitatamente alla parte di interesse e per quanto di competenza, occorre fornire i chiarimenti che seguono.
Al comma 1, lett. a) del citato art. 13, è stata prevista una modifica all’art. 13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: “un anno, computato” con le parole: “tre anni, computati”. Ne deriva che d’ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia – per le quali la legge non disponga altrimenti – sarà triennale anziché annuale.
Si evidenzia, al riguardo, che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che ricadono in tale nuova previsione e la cui validità, pertanto, è divenuta triennale, sono:
1. la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino di cui all’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (che, come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all’art. 163, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni, ex artt. 36 T.U.L.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del
T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
nfine, alla successiva lett. c), è stato modificato il primo comma dell’art. 51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” con le parole: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”. Pertanto, le licenze per la minuta vendita di materie esplodenti rilasciate a far data dall’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame – sia con validità ricadente nella generale previsione dell’art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato – mantengono la rispettiva validità individuata dalla previgente normativa e, pertanto, solo al loro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.
Il DIRETTORE DELL’UFFICIO - Tomao

 

 


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