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Non abbiamo spiegato, fino ad oggi, il nuovo regime dei coltelli perché il DL Sicurezza è totalmente confuso, con disposizioni che è difficile ricollegare al quadro generale tradizionale. Abbiamo sperato che giungessero lumi da qualcuno, magari da chi ha scritto le nuove norme, ma non si è mossa foglia. Allora ci siamo messi d'impegno, per una settimana abbia lavorato invocando, con i vari appellativi toscani, i nostri santi preferiti, e quello che segue è il risultato. Siamo certi che corrisponde ad un corretto metodo giuridico interpretativo o ermeneutico, come dicono i giuristi quando non vogliono farsi capire! XEd è possibile che non corrisponda a ciò che voleva il legislatore, ed è possibile che il legislatore si sia sbagliato; ci ricorda il detto è tanto aguzzo che si punge da solo (proverbio adatto all'occasione, visto che parliamo di strumenti da punta e da taglio).
La legge 110/1975, art. 4 e 4 bis, regola ora il porto sia di armi improprie che proprie bianche (cioè diverse da quelle comuni da sparo) e l'art. 699 CP si applica solo al porto senza licenza di bastone animato con lama di almeno 65 cm. Se chi ha fatto la legge avesse saputo che ormai i prefetti, da decenni, non rilasciano più questa licenza, avrebbe dovuto abrogare interamente l'art. 699CP ! Fra le armi improprie ha dettato norme particolari per i coltelli che però, tanto per confondere le idee agli umani, ora chiama strumenti dotati di lama affilata o appuntita, categoria inutile perché, tolte le armi proprie, oltre ai coltelli riesco ad immaginarvi solo i taglierini da tappezziere e i rasoi da barba del secolo scorso! Ma la Cassazione potrebbe farci rientrare le lamette Guilette a 5 lame!
Lo schema delle nuove regole e pene che si riesce a tracciare è il seguente:
Tipo |
Lama |
Regime |
Pene |
Armi bianche |
Dimensioni tipiche |
Divieto assoluto |
(Rec. 1-3 anni) |
C. a scatto |
0-5 cm |
Liberi |
(Rec. 1-3 anni) |
C. pieghevoli |
0- 5 cm |
Liberi |
(Rec. 1-3 anni) |
C. a farfalla |
0-5 cm |
Liberi |
(Rec. 1-3 anni) |
C. a scatto |
+ di 5 cm |
Divieto assoluto |
Rec. 1-3 anni |
C. pieghevoli |
+ di 5 cm |
Divieto assoluto |
Rec. 1-3 anni |
C. a farfalla |
+ di 5 cm |
Divieto assoluto |
Rec. 1-3 anni |
C. lama fissa |
0-8 cm |
Liberi |
|
C. lama fissa |
+ 8 cm |
Giust. motivo |
Rec. 6m-3anni |
C. pieghevole con |
+ 5 cm |
Giust. motivo |
Rec. 6m-3anni |
L'artt. 699 CP si applica solo al bastone animato. Il DL fornisce una interpretazione corretta di norme equivoche; qualcuno però può capire che il porto è vietato in assoluto! L'attenuante del fatto lieve non è più applicabile. |
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Abbiamo quindi la categoria delle armi o strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto e, per restare fra le lame,
A) sono pugnali, spade, sciabole, stiletti. Bastata che siano affilate oppure appuntite. Per essere considerate armi proprie devono avere dimensione adeguata alla loro tradizionale funzione; ad esempio un pugnale, deve avere, oltre a doppio filo e punta anche una lunghezza minima di 15-20 cm; una sciabola almeno 45 cm (la misura di un wakizashi), una spada 70 cm. Essere affilate vuol dire che quando colpiscono un corpo tagliano la cute; non è sufficiente che contundano; per essere appuntite devono far sì quando vi si appoggia un dito si sente che premendo troppo la cute verrà penetrata e no solo schiacciata. Un punteruolo o uno stiletto con il corpo cilindrico non sono "una lama" poiché vi è la punta, ma manca il filo. Pena della reclusione da uno a tre anni.
B) La legge vieta poi il porto in modo assoluto (art. 4 bis) di coltelli a scatto che abbiano lama sia con punta che tagliente, poco importa se con o senza blocco di lama, di coltelli a farfalla, di coltelli camuffati o occultati, quando la lama sia più lunga di 5 cm, appuntita e affilata. Pena della reclusione da uno a tre anni.
Nel prospetto abbiamo scritto "Liberi" perché dalla struttura anal-fabeta della frase qualcuno potrebbe anche capire che coltelli a farfalla o con lama camuffata o occultata (o a lama scorrevole che hanno dimenticato) sono vietati in modo assoluto, anche se la lama è inferiore a 5 millimetri. Ma vi è un limite al ridicolo, se non per il legislatore, almeno per l''interprete! È sempre stato auspicato che il legislatore indicasse un parametro minimo di efficacia in modo da poter stabilire quando un chiodo arma, diventa un chiodino meno pericoloso di un'unghia. Quindi, in via generale ben avrebbe fatto il legislatore a riconoscere che i ciondoli a forma di coltello non raggiungono un sufficiente limite di idoneità ad offendere. E nel momento in cui si aumentavano le pene la mancanza di questo parametro farebbe diventare incostituzionale la norma.
Perciò una interpretazione costituzionalmente corretta impone di ritenere che il limite minimo di 5 cm abbia valore generale al di sotto del quale manca un sufficiente grado di lesività. Si noti che il coltello a farfalla poteva non esser citato perché è un normale coltello pieghevole con blocco di lama e che si apre con una mano sola e quindi sicuramente compatibile con il limite di 5 cm. Per le lame nascoste il legislatore non ha capito che doveva indicare anche la lunghezza del supporto perché con una lama di cinque cm da tenere in mano, ci si fa solo male; se prendo un ombrello e sulla punta ci fisso un pezzo di lama di taglierino o una punta di lama di coltello di 2 cm, si può tagliare una gola o sfregiare un volto o bucare una pancia, ma è lo strumento ad essere pericolo, e sarebbe ancor più temibile se invece di una lama recasse una scheggia di vetro o di selce. Perciò è essenziale riconoscere che al di sotto di 5 mm non vi è lesività, prima che la Cassazione condanni ad un anno di galera chi acquista un rasoio Gilette a 5 lame ben poco visibili e quindi occultate; magari da guerra perché consentono il taglio a raffica!
Una terribile collezione di armi il cui porto è vietato in modo assoluto?

Possiamo così passare agli strumenti a lama (coltelli) che si possono portare se si ha un giustificato motivo: per giustificato motivo si può portare un coltello a lama fissa (gli altri commi regolano solo coltelli a lama pieghevole o assimilata), ad un solo filo, anche appuntita, lunga più di 8 cm. e un coltello non a scatto, con lama pieghevole anche che sia contemporaneamente tagliente e appuntita, lunga da 5 cm in su, anche se con blocco di lama e anche se apribile con una sola mano.
E qui si apre un altro abisso di analfabetismo giuridico. Chi ha steso le nuove norme ha cercato di rifarsi all'artt. 80 del Reg. al TULPS, ha fatto una media tra i 4 e o 6 cm, arrivando a 5, ma si è dimenticato del problema del manico. Ma poi si è perso nella sua stessa confusione ed ora la lettera a) è chiara nel dire che un coltello a lama fissa con lama inferiore a otto centimetri è di libero porto: non so se si sono sbagliati o se hanno deciso consapevolmente, ma la modifica complessiva è nella logica delle cose e corrisponde alla necessità di ripristinare doverosamente e in qualche modo l'art. 80 del Reg. al TULPS, abolito per sbaglio. Per certi strumenti di uso comunissimo il giustificato motivo è connaturato. Se al ristorante mi portano un coltello da bistecca con 8 cm di lama non è ammissibile che io e il cameriere rischiamo da 1 a 3 anni di galera se poi io ordino il pesce! Siamo seri!
Sia chiaro poi che il DL è una normativa speciale che ha creato una nuova categoria di strumenti con regole particolari; le regole interpretative escludono che si possano applicare le regole relative agli strumenti in generale; altrimenti la specialità va a farsi benedire. La norma speciale per sua natura prevale sulla norma generale e sbaglia la Cassazione quando pretende di correggere il legislatore.
La lettera b) non regola gli strumenti inferiori a 5 cm, che quindi sono da considerare di libero porto, cosa necessaria per poter stabilire quando un chiodo (arma), diventa un chiodino meno pericoloso di un'unghia. Quindi, in via generale ben avrebbe fatto il legislatore a riconoscere che i ciondoli a forma di coltello non raggiungono un sufficiente limite di idoneità ad offendere. E nel momento in cui si aumentavano le pene la mancanza di questi parametro farebbe diventare incostituzionale la norma: non si può dare un anno di galera per qualunque cosa può tagliuzzare la pelle (anche un foglio di carta ci riesce!).
Perciò una nostra interpretazione costituzionalmente corretta impone di ritenere che finalmente il limite minimo di 5 cm ha valore generale.
C) Tratta degli strumenti a lama fissa o pieghevole, affilata oppure appuntita, eccedente in lunghezza i centimetri otto. Pena della reclusione per il porto s.g.m. da sei mesi a tre anni.
Vale a dire che un coltello con lama oltre otto cm. se non rientra fra quelli vietati in modo assoluto, si può portare per g. m. ma ovviamente rispettando i limiti già posti per quelli più lunghi di 5 cm. (non deve essere a scatto, non deve avere il blocco di lama, non essere apribile con una sola mano, non deve essere e farfalla).
Sono di libero porto, come già detto, solo i coltelli con lama non superiore a 5 cm anche se a scatto, apribili con una mano sola e con blocco di lama. Nulla vieta che l'impugnatura abbia normali dimensioni. Può essere a farfalla e camuffato. Può essere portato senza giustificato motivo, salvo che la sua struttura e le circostanze indichino che esso viene portato per offendere. Perciò è possibile prendere un coltello a serramanico con lama di 10 cm, ridurre la lama a 5 cm, ed esso diventa portabile.
Attenzione ad una cosa giuridicamente ricca di conseguenze.
Il Decreto sicurezza ha trasformato quelle che erano contravvenzioni in delitti, per cui cambia completamente la prova necessaria per valutare il giustificato motivo. Nelle contravvenzioni si risponde senza distinguere fra colpa e dolo e quindi non è una scusante dire "me lo sono dimenticato nella giacca". Nei delitti si risponde solo per dolo e perciò se chi viene controllato non rende dichiarazioni o adduce un qualsiasi motivo (ad es.: "sto andando a tagliare una rametto per la mia amata", "me lo sono dimenticato in tasca") è il pubblico ministero che deve provare "oltre ogni ragionevole dubbio", che egli non poteva avere alcun motivo che giustificasse il porto.
Volete vedere che per sbaglio il legislatore ha tutelato maggiormente il cittadino da quei giudici i quali, di recente, hanno scritto che un cuscino o un fiammifero o un cellulare possono diventare un'arma impropria o che un barbone senza tetto, che dorme all'aperto, ha alcun bisogno di avere un coltello in tasca?
Il legislatore, ormai da secoli, non capisce che la lotta alla violenza non si fa comprimendo alla cieca la libertà di tutti, ma castigando i violenti; chi se ne frega se in tasca hanno un coltelluccio o se usano calci e pugni, più che sufficienti per uccidere?
21 settembre 2026.
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