Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 19 agosto 2015 - Ilustrazione del D.to L.vo 29 luglio 2015 n. 123 (articoli pirotecnici)

OGGETTO: Decreto legislativo 29 luglio 2015. n. 123 recante “Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante “Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente rannonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)” in vigore dal 13 agosto 2015.
Al riguardo si forniscono alcune preliminari indicazioni di massima, con riserva di ulteriori aggiornamenti dopo la prima fase applicativa.
La Direttiva 2013/29/UE dispone la rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che ha subito sostanziali modificazioni e già recepita nell’ordinamento italiano con il
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dairarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012. n. 176. In tale ottica, il decreto in esame dispone l’abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010 e del decreto legislativo 25 settembre 2012 , n. 176, riprendendone i relativi contenuti.
Il decreto fa salvi - per mero coordinamento legislativo e per la necessità di mantenere nell’ordinamento giuridico talune disposizioni, altrimenti trascinate via dall’abrogazione dei cennati decreti - l’art. 17, comma 1, del decreto n. 58/2010 e l’articolo 1, comma 2, del decreto n. 176/2012.
Entrambe le disposizioni hanno modificato, in tempi diversi, l’articolo 53 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS) che, pertanto, resta pienamente vigente nella sua attuale formulazione.
Il decreto in argomento si compone di 37 articoli, contenuti in n. 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) , articoli dall’ 1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici), aiti coli dal 6 al 15; Capo HI (Conformità degli articoli pirotecnici), articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità), articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici), articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali), articoli dal 33 al 37.
Il provvedimento medesimo contiene, infine, n. 4 Allegati tecnici.
L’articolo 1 (Ossetto e ambito di applicazione) provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento, operando le necessarie esclusioni. Tra gli altri, vengono esclusi dal campo di applicazione del decreto: gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili dei fuoco; i fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e muniti di etichetta, prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti direttamente o da dipendenti della propria azienda: gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1; le campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 1 {con etichetta su cui si indichi la loro non conformità e non disponibilità alla vendita, e che sia data comunicazione al Prefetto competente, prima della loro fabbricazione).
L’articolo 2 (Definizioni) riporta le definizioni rilevanti, in aderenza a quelle fomite dalla direttiva europea di riferimento, ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni del decreto in esame. In particolare, si richiama la relativa lettera q), ove è stato individuato in ACCREDIA l’unico organismo nazionale italiano di accreditamento degli enti notificati, secondo quanto previsto dalla vigente nonnativa (D.M. 22 dicembre 2009, in relazione alTart. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 29).
L’articolo 3 (Categorie di articoli pirotecnici) riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, individuate in relazione al tipo di utilizzazione, alla finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della rumorosità, degli articoli medesimi. In particolare, sono introdotte, nell’ordinamento interno, le nuove definizioni di categorie di fuochi artificiali anche professionali, nonché sono confermate le categorie di articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale.
L’articolo 4 (Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche) stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica, da definirsi con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Inoltre, si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso. Con analogo decreto, inoltre, si provvederà ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici, ai fini della detenzione e del deposito, alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite.
Al comma 5, è stato previsto, al fine di consentire agli operatori abilitati ai sensi della vigente nonnativa l’utilizzo degli articoli pirotecnici professionali individuati dal decreto in esame, che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle previste autorizzazioni nei confronti di tali soggetti, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si andranno a ridetenninare le abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
In definitiva, il termine di un anno concesso dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R. - durante il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti - consente di organizzare i corsi di formazione , iniziale e periodica, e quindi ai titolari di autorizzazioni già in essere per l’utilizzo di articoli pirotecnici di acquisire, durante lo svolgimento dei predetti corsi, le conoscenze tecniche relative all’impiego dei nuovi prodotti (marcati CE) nonché di sostenere e superare il conseguente esame abilitativo dinanzi alle Commissioni Tecniche Territoriali, che dovranno organizzare i relativi lavori.
L’articolo 5 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all’età dell’acquirente.
In particolare si stabilisce:
a quattordici anni l’età minima per l’acquisto e l’impiego degli articoli pirotecnici inoffensivi ovvero della categoria FI ;
la cessione a maggiorenni di articoli pirotecnici della categoria F2,T1 e PI: la cessione a maggiorenni, titolari di nulla osta del questore o di licenza di porto d’armi di prodotti della categoria F3:
la cessione ai soli operatori professionali ed in possesso di licenza di cui airarticolo 47 del citato regio decreto o del nulla osta del questore, di articoli pirotecnici della categoria F4, T2 e P2.
E’ previsto, altresi, il divieto di messa a disposizione del pubblico degli articoli pirotecnici della categoria PI per i veicoli - airbag e sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza — salvo che tali prodotti siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
Ed ancora, si prevede una deroga dalPobbligo di registrazione ex articolo 55 T.U.L.P.S. degli articoli pirotecnici meno offensivi ovvero di categoria FI e di categoria F2, nonché di quelli appartenenti alle categorie PI e Tl.
Gli articoli pirotecnici, della tipologia “razzi” e “petardi” devono essere venduti:
“petardo” con NEC, (Contenuto Esplosivo Netto) di materiale scoppiarne attivo fino a grammi 6 di polvere nera o fino a grammi 1 di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perdonato e metallo, a maggiori di anni 18;
“ petardi “ che superino i limiti quantitativi di cui sopra a operatori professionali, muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. o del nulla osta del Questore di cui all’art.55 T.U.L.P.S., per l’utilizzo nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati;
“ razzi” con NEC complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o di 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo, a maggiori di anni 18;
“ razzi” con NEC complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o di 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, a maggiori di anni 18, in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi;
“razzi” con limiti superiori al precedente punto , a operatori professionali, muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. o del nulla osta del Questore di cui all’art.55 T.U.L.P.S. per l’utilizzo nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Da ultimo, si stabilisce, al comma 8, il divieto di compravendita di articoli pirotecnici professionali , sia marcati CE ( F4, P2, T2) che riconosciuti con provvedimento nazionale ( IV categoria ), commissionati per corrispondenza. E’, invece, consentita la compravendita di prodotti inarcati CE ( FI, F2, F3,T1 e PI) sul territorio nazionale, mentre l’acquisto dei medesimi prodotti, qualora provengano sia da un paese Ue che da un paese terzo, è consentito solo al titolare della licenza di cui all’art. 47 T.U.L.P.S., che dovrà provvedere alla preventiva comunicazione di ingresso al Prefetto del luogo di destinazione, come previsto dall’art. 14 del decreto in esame. In tutti i casi, rimane fenna l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai titoli, ai limiti all’acquisto, al trasporto ed all’immissione sul mercato nazionale di tali prodotti. Con riferimento agli articoli riconosciuti con provvedimento nazionale, e’ consentita la compravendita nel territorio dello Stato di prodotti appartenenti alla V categoria, ferma restando la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, che disciplinano sia la vendita che l’acquisto di tali prodotti, anche in relazione al trasporto.
L’articolo 6 (Obblighi dei fabbricanti) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.
L’articolo 7 (Tracciabilità) richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di confonnità dei prodotti medesimi, nonché di conservazione (anche in capo agli importatori) di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri deH’Unione europea.
L’articolo 8 (Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) stabilisce le informazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate dai fabbricanti nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici diversi da quelli utilizzati per i veicoli.
L’articolo 9 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli) stabilisce le infonnazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate dai fabbricanti nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici utilizzati per i veicoli.
L’articolo 10 (Obblighi degli importatori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.
L’articolo 11 (Obblighi dei distributori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. Viene altresì confennata l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni in parola ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, analogamente a quanto previsto nell’articolo 6, comma 4, del (precedente) D.Lgs. n.58/2010, nei soli casi in cui essi si siano approvvigionati da fabbricante, importatore o distributore che insistono sul territorio nazionale.
L’articolo 12 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori) stabilisce che l’importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.
L’articolo 13 (Identificazione degli operatori economici) stabilisce l’obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l’obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali infonnazioni.
L’articolo 14 (Disposizioni concernenti le importazioni. le esportazioni ed i trasferimenti di articoli virotecnici marcati CE) riprende le disposizioni già introdotte dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, confermando la formale comunicazione al Prefetto del luogo di destinazione per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE, limitando, nel contempo, tali attività ai soli operatori economici muniti di licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Al tale riguardo si confermano le indicazioni fornite con le circolali n. 557/PAS/U/020274/XV.H.MASS(77)Bis del 20.11.2012 e n. 557/PAS/U/003568/XV.H.MASS(77) Bis del 09.03.2015 in ordine alle modalità con cui deve essere effettuata la predetta comunicazione.
L’articolo 15 (Sistema informatico di raccolta ciati), confermando l’analoga previsione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 58/2010, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.
L’articolo 16 (Presunzione dì conformità desìi articoli pirotecnici) ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento - la presunzione di conformità - secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle nonne armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale deH'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o par ti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame.
L’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità), dopo aver stabilito che gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato I del decreto in esame, nonché il divieto di detenere, utilizzare, pone in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui alle procedure dell’aliegato II, prevede, a tal fine, la possibilità per il fabbricante di applicare determinate procedure, sia per la produzione in serie che per la produzione di un esemplare unico.
L’articolo 18 (Dichiarazione di conformità UE) prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un articolo pirotecnico, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo illustrata nell’allegato III al decreto in esame.
L’articolo 19 (Marcatura CE) indica le formalità e le procedure relative all’apposizione della “Marcatura CE” prevista dalla direttiva di riferimento ed illustrata nell’allegato IV al decreto in parola.
L’articolo 20 (Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica) disciplina la procedura per il rilascio dell’autorizzazione in favore degli “organismi di valutazione della conformità” degli articoli pirotecnici che si stabiliranno nel territorio nazionale per
Pespletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. A tal fine è prevista un’autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché il rilascio del certificato di accreditamento da conseguirsi presso ACCREDIA. E’ consentito che il certificato di accreditamento possa essere ottenuto anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione del Capo della Polizia, in considerazione del costo notevole che sostiene l’istante nel conseguire l’accreditamento e, dunque, dell’esigenza di evitare che il privato possa assumere il costo del certificato anche nell’ipotesi in cui l’autorizzazione di polizia non venga poi rilasciata, per mancanza dei requisiti necessari. Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi, nonché è individuata nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità nazionale di notifica degli organismi in questione alla Commissione dell’Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, sempre in aderenza alle disposizioni della direttiva di riferimento, è stabilito il temiine temporale, superato il quale un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l’autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell’UE.
Da ultimo, si rileva che al comma 2 dell’articolo in questione vi è un richiamo espresso alle disposizioni dell’articolo 47, comma 4, della legge n. 52/1996, che prevede l’emanazione di decreti ministeriali per la determinazione delle tariffe necessarie a coprire le spese relative all’attività di valutazione della conformità quando è esercitata da centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato.
L’articolo 21 (Modifico delle notifìche) prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell’Unione europea. Inoltre, lo stesso Dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
L’articolo 22 (Prescrizioni relative asìi organismi notificati) stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell’autorizzazione prevista all’articolo 20 e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L’organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente rispetto ai soggetti richiedenti ed ad assicurare l’esame imparziale di ogni singolo prodotto verificato. E’, inoltre, prescritto che l’organismo di valutazione della conformità abbia la personalità giuridica.
Allo stesso articolo, è stato specificato che l’obbligo del segreto professionale dell’organismo di valutazione della conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia.
L’articolo 23 (Controllo desìi organismi notificati) attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell’ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA.
L’articolo 24 (Presunzione di conformità desìi organismi notificati), in relazione ad un principio sancito dalla direttiva di riferimento, prevede la “presunzione di conformità” deU’organismo notificato, stabilendosi che si presume conforme l’organismo che dimostri la propria conformità ai criteri fissati dal decreto in esame, dalle norme armonizzate o in parti di esse pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 25 (Affiliate e subappaltatori desìi organismi notificati) stabilisce gli obblighi di un organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra ad un’affiliata.
L’articolo 26 (Obblighi operativi desìi organismi notificati) prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell’ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici, tra cui l’obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto della valutazione di conformità ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l’organismo notificato riscontri una irregolarità riguardo ad un prodotto, quali il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.
L’articolo 27 (Obbligo di informazione a carico desìi organismi notificati) stabilisce determinati obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello Sviluppo Economico in ordine ai prodotti pirotecnici oggetto della valutazione di conformità, e ad altri organismi notificati che svolgono attività simili.
L’articolo 28 (Coordinamento degli organismi notificati) attribuisce al Ministero delio sviluppo economico l’attività di coordinamento degli organismi notificati, affinché questi ultimi partecipino ai lavori del gruppo settoriale nell’ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea.
L’articolo 29 (Sorveglianza del mercato), anche in linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti, assegna a tale Autorità, nell’ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli articoli pirotecnici. A tal fine, si attribuisce al Prefetto, con la collaborazione della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, degli uffici doganali e dei Comandi della Guardia di Finanza, nonché di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, la sorveglianza del mercato attraverso la predisposizione di un piano contenente misure volte ad effettuare ispezioni periodiche, il prelievo di campioni di prodotti pirotecnici per la relativa sottoposizione a prove ed analisi e, all’esito degli accertamenti esperiti, il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri.
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporne, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato a livello nazionale. A tal fine, sai-anno fornite indicazioni con separata circolare.
L’articolo 30 (Disposizioni procedurali per sii articoli pirotecnici che presentano rischi) riporta, in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l’autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.
L’articolo 31 (Àrlicoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza) contempla, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l’autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.
Sono anche previsti degli obblighi informativi alla Commissione dell’Unione europea nei confronti degli Stati membri e degli operatori economici interessati, in ordine ai prodotti pirotecnici, in relazione ai quali l’autorità di sorveglianza del mercato abbia adottato misure necessarie ad evitare che gli stessi presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.
L’articolo 32 (Non conformità formale) stabilisce i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici e le relative modalità di intervento da parte dell’autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l’operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.
L’articolo 33 (Disciplina sanzìonaioria) prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame.
La norma riproduce il trattamento sanzionatone previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 58/2010, ad eccezione della previsione di una nuova sanzione penale, comminata dal comma 4 dell’articolo 33. per la violazione del divieto di vendita per corrispondenza delle categorie più pericolose di articoli pirotecnici, fattispecie introdotta dal decreto in argomento all’articolo 5, comma 8.
L’articolo 34 (Disposizioni transitorie e finali) contiene la disciplina transitoria e finale.

  1. commi 1 e 2 del decreto riproducono le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58. Con riferimento al decreto del Ministro dell’interno, rispetto alla formulazione della norma vigente, è stato prolungato il termine di adozione del decreto (180 giorni anziché 60), ancorandolo all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto, con il quale si andranno ad aggiornare le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio ed alle definizioni degli articoli pirotecnici del presente decreto.
  2. comma 3 stabilisce la legittimità della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo n. 58/2010 e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.

11 comma 4 stabilisce che le autorizzazioni nazionali di riconoscimento degli articoli pirotecnici, ex art. 53 T.U.L.P.S., mantengono la loro validità sul territorio dello Stato fino alla data della loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre il 4 luglio 2017. Pertanto, continuano a valere, anche oltre tale data, solo i provvedimenti nazionali relativi ai prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e dettagliatamente indicati all’art. 1, nonché tutti i provvedimenti nazionali relativi agli articoli pirotecnici per veicoli ( vedi successivo comma 6).
Il comma 5 dell’articolo in questione conferma il disposto dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, in considerazione del fatto che l’articolo 9-bis richiama le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto 58/2010.

  1. commi 6 e 7 riproducono i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 46 della direttiva 2013/29/UE. Si conferma che, in deroga ai termini di scadenza stabiliti per le autorizzazioni concernenti gli altri articoli pirotecnici, le autorizzazioni riferite agli articoli pirotecnici per i veicoli (tra cui gli airbag), anche come pezzi di ricambio, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. Inoltre, si stabilisce che i certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del decreto in esame.
  2. comma 8 stabilisce, alla data del 4 luglio 2017, la decadenza dei provvedimenti nazionali di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell’art. 53 T.U.L.P.S., ivi compresi i provvedimenti relativi ai prodotti classificati ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo.

L’articolo 35 (Disposizioni finanziarie) stabilisce che dall’applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 36 (Abrogazioni) dispone l’abrogazione del decreto n. 58 del 2010, ad eccezione del comma 1 dell’art. 17, e del decreto legislativo 25 settembre 2012 , n. 176, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 1.
L’articolo 37 (Entrata in visore) fissa al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto. A decorrere dalla medesima data il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è abrogato.
Infine, come prima anticipato, il decreto in esame contiene n. 4 allegati tecnici.
L’Allegato I (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni articolo pirotecnico deve soddisfare per l’apposizione della “marcatura CE”, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1.
L’Allegato II (Procedure di valutazione delia conformità). in linea con la direttiva di riferimento, disciplina le sei procedure di valutazione della conformità, le relative modalità e gli adempimenti dell’organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.
L’Allegato III (Dichiarazione di conformità UE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità UE, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante ed attestante che un determinato articolo pirotecnico rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I.
L’Allegato IV (Marcatura CE) riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui aH’Allegato II al Regolamento medesimo.
Attesa la complessità della materia disciplinata, ed in relazione a possibili problematiche applicative, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all’attuazione del decreto legislativo in argomento.

NOTA: Non mi pare che aggiunga nulla a ciò che già ha detto il Decreto n, 123/2015

 


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