Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Banco di Prova - Nuovo Statuto 2025

1-9-2025 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie generale - n. 202


MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
decreto 25 giugno 2025.
Approvazione dello Statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali.
Il ministro delle imprese
E DEL MADE IN ITALY

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, di istituzione del Banco di prova per le armi portatili da fuoco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 174, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2020, n. 193, recante il «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali in attuazione dell’art. 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124»;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2020, n. 193, che prevede che lo statuto sia deliberato dall’assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, e che sia sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico (oggi, Ministero delle imprese e del made in Italy), d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della difesa;
Visto altresì, l’art. 6, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, in virtù del quale rientra tra le prerogative dell’assemblea dei partecipanti l’adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
Visto inoltre, l’art. 14, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in base al quale lo statuto e le sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto al sopracitato art. 3, comma 2, sono soggetti all’approvazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Acquisita la delibera dell’assemblea dei partecipanti del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali del 21 novembre 2024, con la quale l’ente ha approvato la versione definitiva dello statuto;
Acquisite le positive valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza di cui alla nota prot. 21009 del 24 gennaio 2025;
Acquisita l’intesa del Ministero della difesa di cui alla nota prot. 11360 dell’11 marzo 2025;
Acquisita altresì l’intesa del Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla nota prot. 26029 del 12 giugno 2025;
Rilevato di dover procedere all’approvazione dello statuto del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;
Decreta:
Articolo unico
1. È approvato lo statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2025
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1065.

BANCO NAZIONALE DI PROVA
PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI
E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI
STATUTO

Art. 1.
Natura
1.  Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (di seguito, anche solo «il Banco»), è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy istituito mediante regio decreto n. 20 del 13 gennaio 1910.
2.  Il Banco è dotato di autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica allo stesso attribuiti.
3.  Il Banco ha sede legale in Gardone Val Trompia ed ha durata illimitata.
4.  Il Banco può costituire eventuali sezioni o sedi distaccate, in località dove l’industria delle armi assume particolare rilevanza, nelle modalità previste dal presente statuto.

Art. 2.
Compiti e funzioni
1.  Il Banco esercita le seguenti funzioni ed i seguenti compiti in conformità alle vigenti previsioni di legge e regolamentari:
a)  provvede al controllo tecnico della rispondenza delle armi da fuoco alle norme, regole tecniche ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con legge del 12 dicembre 1973, n. 993, e alle vigenti disposizioni normative, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)  provvede, anche ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, al controllo tecnico della rispondenza delle munizioni per uso civile alle vigenti disposizioni normative ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con legge del 12 dicembre 1973, n. 993;
c)  sorveglia sull’effettuazione delle operazioni di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare di munizioni ad uso civile ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)  verifica, per ogni modello e/o famiglia di arma da fuoco prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, ai sensi dell’art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)  provvede al riconoscimento della qualifica delle armi sportive, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI, ai sensi dell’art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, redigendo e mantenendo l’apposito elenco delle armi classificate come sportive;
f)   accerta la rispondenza delle armi, delle canne e delle altre parti d’arma presentategli ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, apponendo le marcature e le sigle ivi previste e curando il relativo registro;
g)  procede alla verifica di conformità dei prototipi degli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e del decreto ministeriale 17 febbraio 2020, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
h)  verifica le armi ad uso scenico ai sensi dell’art. 22 della legge 18 aprile 1975, n 110 e successive modificazioni ed integrazioni;
i)   provvede alla disattivazione, oltre a verificare e certificare la corretta disattivazione, anche effettuata da terzi, delle armi da fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
j)   rilascia le certificazioni di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e successive modificazioni ed integrazioni, per le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule;
k)  procede al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell’art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell’art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto quali giubbetti antiproiettile e caschi antiproiettile, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
l)   verifica il funzionamento delle repliche di armi avancarica monocolpo di modello anteriore al 1890, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e successive modificazioni ed integrazioni;
m)  verifica le armi demilitarizzate, ai sensi della circolare del Ministero dell’interno n. 557/50106. D.2002 del 20 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
n)   provvede, con oneri a proprio carico, all’acquisizione e conservazione presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni- tipo occorrenti per il marchio delle armi;
o)  dà comunicazione sul proprio sito Internet dell’entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
p)  provvede a tutti gli ulteriori compiti allo stesso affidati dalla legge, dal presente statuto e dalla normativa anche regolamentare ad esso applicabile;
q)  provvede ad ogni utile attività connessa, affine o, comunque, non incompatibile rispetto a quelle sopra elencate o necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali e statutari.
2.  Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1 del presente articolo, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.
3.  Il Banco svolge altresì attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica, esegue prove, verifiche ed accertamenti tecnici, fornisce pareri e rilascia certificazioni, su richiesta di privati, di organismi pubblici e privati o di amministrazioni, anche in base ad apposite convenzioni a titolo oneroso di volta in volta stipulate, in materia di armi e munizioni, oltre che di mezzi di protezione, strumenti verificatori e canne manometriche, poligoni militari, di forze di polizia e di Sezioni di tiro a segno nazionale e relativo collaudo, strutture e prodotti antiproiettile, strumenti da segnalazione acustica, nonché di ogni altri strumento, struttura, materiale o processo comunque connesso o affine ai compiti ed alle competenze tecniche del Banco.
4.  Senza che ciò possa comportare alcuna limitazione o pregiudizio per la continuità dei servizi pubblici erogati, il Banco può altresì svolgere, sul territorio nazionale ed internazionale, qualsiasi attività in materia industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio, connessa o, comunque, non incompatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi compresa, in via esemplificativa e non esaustiva, attività di certificazione e controllo, anche di stampo privatistico e su base volontaria, in materia di armi e munizioni da sparo, ad aria compressa o di qualsivoglia altra natura, nonché la vendita di prodotti anche online.
5.  Restano in ogni caso ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell’interno per il controllo circa l’osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

Art. 3.
Attuazione delle funzioni e dei compiti
1.  Il Banco svolge la propria attività senza finalità di lucro ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza, imparzialità ed economicità.
2.  Per il perseguimento dei propri fini, il Banco può, fra l’altro:
a)  adottare ogni necessario ed opportuno atto e provvedimento, in conformità alla normativa ad esso applicabile;
b)  compiere tutti gli atti e concludere tutti i contratti utili o necessari, ivi compresa la prestazione di garanzie reali o personali;
c)  stipulare contratti di mutuo, di leasing finanziario ed operativo ed accedere ad ogni altra forma di finanziamento prevista dalla normativa vigente;
d)  aderire e partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, con scopi uguali, affini o complementari a quelli del Banco;
e)  realizzare ogni utile iniziativa di comunicazione e promozionale relativa alla propria attività ed ai propri fini istituzionali;
f)   ottenere o rilasciare certificazioni di natura anche privatistica nelle materie di propria competenza;
g)  porre in essere ogni altro atto o contratto utile al perseguimento dei fini e delle funzioni di cui all’art. 2 del presente statuto.
3.  Il Banco può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4.  Senza che ciò possa comportare alcuna limitazione o pregiudizio per la continuità dei servizi pubblici erogati, il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso gli stabilimenti di produzione anche affiancando il personale dell’impresa al proprio personale dipendente, previo accordo con l’impresa interessata, qualora l’impresa stessa disponga, mettendoli ad esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione può anche disciplinare modalità e limiti di utilizzo del personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo ed imparziale delle funzioni ad esso demandate nonché il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5.  Con regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione sono stabiliti i criteri, i limiti e le modalità per la stipula degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 4.
Organi
1. Sono organi del Banco:
a)   il Presidente;
b)   l’Assemblea dei partecipanti;
c)    il consiglio di amministrazione;
d)   il Collegio dei revisori dei conti;
e)   il Comitato tecnico.

Art. 5.
Presidente
1.  Il Presidente è l’organo di vertice del Banco e presiede l’Assemblea ed il consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:
a)   convoca l’Assemblea ed il consiglio di amministrazione;
b)   dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione;
c)   quando motivi di necessità ed urgenza non consentano il tempestivo intervento del consiglio di amministrazione, adotta le deliberazioni di competenza di quest’ultimo, da sottoporre allo stesso per ratifica alla prima seduta successiva alla loro adozione. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione decida di non ratificare le deliberazioni così assunte, le stesse perdono immediatamente efficacia. Il consiglio di amministrazione può comunque regolare i rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni urgenti non ratificate;
d)  autorizza il rimborso delle spese di missione richiesto dai componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nei limiti in cui le stesse risultino sufficientemente documentate, effettivamente necessarie e di importo congruo;
e)  informa i soggetti competenti della necessità di sostituire i componenti di uno degli organi del Banco, nei casi previsti dagli articoli 6, comma 4, e 10, comma 5 del presente statuto, oltre che in caso di ipotesi di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione del Banco;
f)   conferisce a singoli componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale o ad eventuali soggetti terzi procure speciali per il compimento di specifici atti e la conclusione di specifici affari.
2.  Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti. Viene eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto più voti e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza di voti nel turno di ballottaggio, si procede a nuove votazioni di ballottaggio ad oltranza finché uno dei due candidati non ottenga la maggioranza dei voti.
3. Il Presidente resta in carica quattro anni.
4.  Al Presidente spetta un compenso determinato dall’Assemblea all’atto della nomina nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.  In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano del consiglio di amministrazione.
6.  In caso di dimissioni, morte o impedimento del Presidente che renda impossibile allo stesso lo svolgimento delle proprie funzioni, il componente più anziano del consiglio di amministrazione provvede senza ritardo a convocare l’Assemblea al fine di deliberare la nomina del nuovo Presidente e può, in caso di urgenza, compiere atti indifferibili ed urgenti di competenza del Presidente, informandone senza indugio il consiglio di amministrazione. L’Assemblea così convocata è presieduta dal componente più anziano del consiglio di amministrazione. Se per effetto della nomina del nuovo Presidente risulti alterata la composizione del consiglio di amministrazione prevista dall’art. 10 del presente statuto, il membro dello stesso espressione della medesima componente del nuovo Presidente, decade automaticamente dall’incarico.

Art. 6.
Composizione dell’Assemblea dei partecipanti
1.  L’Assemblea dei partecipanti (di seguito, anche solo «Assemblea») è costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ed è così composta:
un rappresentante per il Ministero delle imprese e del made in Italy un rappresentante per il Ministero della difesa; un rappresentante per la Camera di commercio di Brescia; un rappresentante per il Comune di Brescia; un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani;
tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali di munizioni, uno dei produttori artigiani di munizioni e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.
2. L’Assemblea resta in carica quattro anni.
3.  Ai componenti dell’Assemblea non spetta alcun compenso, né rimborso spese.
4.  Se nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni, morte, o impedimento permanente, uno o più componenti dell’Assemblea, il Presidente informa senza ritardo il Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di provvedere alla nomina del sostituto. Il componente dell’Assemblea così sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti dell’Assemblea già nominati.
5.  Alla scadenza del mandato dell’Assemblea, il Presidente, il consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico decadono automaticamente dall’incarico, rimanendo in carica fino alla ricostituzione degli organi da parte della nuova Assemblea per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità della gestione e del funzionamento del Banco.

Art. 7.
Convocazione dell 'Assemblea.
1.  L’Assemblea è convocata dal Presidente del Banco almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario.
2.  L’Assemblea deve essere convocata entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno per l’approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali e del bilancio preventivo triennale ed annuale.
3.  Il Presidente deve convocare l’Assemblea ogni volta che gliene facciano motivata richiesta almeno tre componenti del consiglio di amministrazione o almeno quattro componenti dell’Assemblea medesima, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta medesima, la quale deve indicare le questioni da sottoporre alla deliberazione assembleare.
4.  Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, l’Assemblea può essere convocata da ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione. Qualora nessuno di essi provveda entro il termine di dieci giorni, l’Assemblea è convocata dagli stessi componenti che hanno formulato la relativa richiesta.
5.  L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato a tutti i componenti dell’Assemblea ed ai soggetti che hanno diritto di parteciparvi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare data, orario e luogo dell’assemblea, le modalità di partecipazione da remoto, nei casi in cui tale modalità sia prevista, nonché la sintetica indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
6.  A prescindere dall’avviso di convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando tutti i suoi componenti e tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi siano presenti e si dichiarino informati sugli argomenti da trattare senza manifestarvi opposizione.

Art. 8.
Riunioni dell 'Assemblea
1.  Le riunioni dell’Assemblea si svolgono presso la sede del Banco o, in caso di comprovati motivi che non lo consentano, nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
2.  Salvo che nell’avviso di convocazione sia indicato espressamente che l’assemblea debba tenersi solo in presenza, ciascun componente dell’Assemblea ha diritto di partecipare, intervenire e votare in assemblea anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione, la sua effettiva partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto di voto.
3.  Non è ammessa la partecipazione o il voto in assemblea per delega.
4.  Partecipa alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto, il direttore generale, il quale svolge la funzione di segretario verbalizzante. La verbalizzazione delle riunioni avviene in forma sintetica, per iscritto, e le riunioni possono essere registrate o videoregistrate, ai soli fini di facilitarne la verbalizzazione.
5.  Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di voto alle Assemblee nelle quali siano posti all’ordine del giorno temi a contenuto economico-finanziario. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, altresì, alle Assemblee alle quali sia invitato a partecipare dal Presidente.
6.  Hanno altresì diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, coloro che siano invitati dal Presidente e la cui partecipazione lo stesso ritenga opportuna.

Art. 9.
Deliberazioni dell 'Assemblea.
1.  L’Assemblea è validamente costituta con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed è presieduta dal Presidente.
2. L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a)   adozione dello statuto e delle sue modificazioni;
b)  approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali;
c)   approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
d)  elezione e nomina del Presidente, nonché dei componenti del consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico tra i suoi componenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
e)  designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
f)   determinazione dei compensi del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori, in conformità ai criteri di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni;
g)  articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l’industria delle armi assume una particolare rilevanza, su proposta del consiglio di amministrazione;
h)  questioni ad essa sottoposte dal Presidente, anche su richiesta di almeno tre componenti del consiglio di amministrazione;
i)   ogni altra questione attribuitale espressamente dalla legge o dallo statuto.
3.  Sulle materie di cui al comma precedente, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche, che devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 10.
Consiglio di amministrazione
1.  Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti incluso il Presidente, che lo presiede, ed è così formato:
un componente in rappresentanza dei produttori di armi;
un componente in rappresentanza dei produttori di munizioni;
un componente in rappresentanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
un componente in rappresentanza del Ministero della difesa;
un componente scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.
2.  Sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente del Banco e i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della difesa. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, nel rispetto dei criteri rappresentativi di cui al comma 1 del presente articolo. Viene eletto, per ciascuna categoria, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati appartenenti alla medesima categoria, viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto più voti e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza di voti anche nel turno di ballottaggio, si procede a nuove votazioni di ballottaggio ad oltranza finché uno dei due candidati non ottenga la maggioranza dei voti.
3.  Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Gli stessi possono richiedere al Presidente il rimborso per le spese di missione debitamente documentate, nei limiti della effettiva necessità e della congruità del relativo importo.
4.  I membri del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni.
5.  Se durante il mandato del consiglio di amministrazione vengano a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o impedimento permanente, uno o più componenti, il Presidente convoca senza ritardo l’Assemblea affinché elegga un nuovo componente, nel rispetto dei criteri rappresentativi di cui al comma 1 del presente articolo.
6.  Il componente del consiglio di amministrazione così nominato resta in carica fino al termine del mandato degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
7.  Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l’organo si riterrà automaticamente decaduto ed il Presidente deve provvedere senza indugio a convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, provvedendo altresì, se necessario, agli adempimenti di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) del presente statuto.
8.  Nel caso previsto dal comma 7 del presente articolo e nel caso di cessazione del mandato per scadenza e/o decadenza del consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione in carica si limita a compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità della gestione e del funzionamento del Banco.

Art. 11.
Riunioni del consiglio di amministrazione
1.  Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno 2 volte l’anno e, comunque, ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno o necessario. Il consiglio di amministrazione deve altresì essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne facciano richiesta, indicando gli argomenti di discussione, almeno tre componenti del consiglio di amministrazione.
2.  L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni, salvo che motivi di necessità ed urgenza impongano una convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
3.  In assenza del Presidente, le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal componente più anziano del consiglio di amministrazione.
4.  Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione nelle quali siano posti all’ordine del giorno temi a contenuto economico-finanziario. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, altresì, alle riunioni del consiglio di amministrazione cui sia invitato a partecipare dal Presidente.
5.  Hanno altresì diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, coloro che siano invitati dal Presidente e la cui partecipazione lo stesso ritenga opportuna.
6.  Partecipa altresì alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il direttore generale, il quale svolge funzione di segretario verbalizzante. La verbalizzazione delle riunioni avviene in forma sintetica, per iscritto e le riunioni possono essere registrate o videoregistrate, ai soli fini di facilitarne la verbalizzazione.
7.  Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono presso la sede del Banco o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, ovvero in videoconferenza.
8.  Salvo che nell’avviso di convocazione sia indicato espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun componente del consiglio di amministrazione e ciascuno dei soggetti indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, nei casi ivi previsti, ha diritto di partecipare ed intervenire nella riunione e, se dotato di diritto di voto, di votare, anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione, la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto di voto.
9.  A prescindere dall’avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando tutti i componenti siano presenti e si dichiarino informati sugli argomenti da trattare senza manifestare opposizione.

Art. 12.
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
1.  Al consiglio di amministrazione spettano i poteri di programmazione ed indirizzo politico-amministrativo del Banco, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare ed il relativo controllo strategico in merito all’attività del Banco ed al raggiungimento dei suoi fini.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)  predispone il piano triennale delle attività, anche di ammodernamento strutturale, tecnologico e funzionale del Banco, ed i relativi aggiornamenti annuali e lo sottopone all’Assemblea;
b)  verifica e cura l’attuazione dei programmi e dei piani dallo stesso adottati;
c)  adotta ogni necessario ed opportuno atto organizzativo interno di carattere generale, anche attinente alla gestione del personale e ne cura l’attuazione;
d)  individua, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea, le risorse umane, materiali ed economico-finanziare da destinare alle diverse finalità, stabilendo l’assegnazione delle stesse al direttore generale per il perseguimento degli obiettivi e dei risultati allo stesso affidati;
e)  predispone il bilancio preventivo annuale, che dovrà essere corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e lo sottopone all’Assemblea;
f)   predispone il bilancio consuntivo, che dovrà essere corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e la relazione sull’andamento della gestione e lo sottopone all’Assemblea;
g)  determina, sentito il parere non vincolante del direttore generale e dell’Assemblea, le tariffe per le prove da proporre al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della approvazione da parte dello stesso;
h)  promuove forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati;
i)   approva, sentito il direttore generale, i regolamenti interni che sia necessario adottare per il miglior funzionamento del Banco e, in particolare, quelli in materia di:
I.     criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità e onorabilità;
II.      gestione del personale;
III.      definizione delle aree di responsabilità delle strutture
interne;
IV.    definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
V.      disciplina dei servizi tecnici del Banco;
VI.    criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del presente statuto;
j)   adotta ogni provvedimento necessario al fine di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
k)  individua, concede, modifica e revoca le eventuali deleghe da attribuire al direttore generale per specifiche attività, precisando i relativi poteri e limiti di spesa dello stesso;
l)   ratifica le deliberazioni adottate dal Presidente ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del presente statuto ed adotta le eventuali deliberazioni volte a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni urgenti non ratificate;
m)  predispone la relazione semestrale sullo svolgimento dei compiti d’istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese, e la trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy;
n)   propone al Ministero delle imprese e del made in Italy la nomina del direttore generale, sentita l’Assemblea;
o)  stabilisce il trattamento retributivo ed i benefit spettanti al direttore generale, nonché i compiti, le funzioni e la responsabilità allo stesso assegnate per il conseguimento dei risultati previsti;
p)  delibera su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi del Banco.
3.  Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4.  Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti
1.  Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di tre membri supplenti nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, e designati, rispettivamente:
un membro effettivo ed un membro supplente dal Ministero dell’economia e delle finanze;
un membro effettivo ed un membro supplente dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
un membro effettivo ed un membro supplente dall’Assemblea.
2.  Il membro del Collegio dei revisori dei conti nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze assume le funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei onti.
3.  I membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
4.  I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
5.  I membri del Collegio dei revisori dei conti hanno diritto al compenso stabilito dall’Assemblea secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono, altresì, richiedere al Presidente del Banco il rimborso per le spese di missione debitamente documentate, nei limiti della effettiva necessità e della congruità del relativo importo.
6.  Il Collegio dei revisori dei conti nomina al proprio interno un segretario verbalizzante e cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei propri verbali.

Art. 14.
Riunioni del Collegio dei revisori dei conti
1.  Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal suo Presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno o necessario, mediante avviso di convocazione inviato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo che motivi di necessità ed urgenza impongano una convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
2.  Ciascun membro supplente subentra al membro effettivo designato dal medesimo soggetto che ha preceduto alla sua designazione, in caso di sua morte, rinunzia o decadenza, in modo tale che la composizione del Collegio dei revisori dei conti garantisca il rispetto dei criteri rappresentativi di cui all’art. 13 del presente statuto.
3.  Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono regolarmente costituite con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi membri effettivi.
4.  Il Collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5.  Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti si svolgono presso la sede del Banco e/o da remoto mediante idonei mezzi di telecomunicazione.
6.  Salvo che nell’avviso di convocazione sia indicato espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti ha sempre diritto di partecipare, intervenire e votare nelle riunioni da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione, la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto di voto.
7.  A prescindere dall’avviso di convocazione, il Collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito quando tutti i suoi componenti effettivi siano presenti e si dichiarino informati sugli argomenti da trattare senza manifestare opposizione.

Art. 15.
Funzioni del Collegio dei revisori dei conti
1.  Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ed in particolare:
a)  esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco, accertando la regolare tenuta della contabilità;
b)   vigila sulla osservanza della normativa fiscale e tributaria;
c)  ha accesso a tutta la documentazione sociale ed inerente la gestione del Banco e può in ogni momento ispezionare la stessa ed estrarre copia dei relativi documenti;
d)  esamina ed esprime parere in ordine all’approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposto dal consiglio di amministrazione;
e)  presenta all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo una propria relazione sulla gestione contabile dell’esercizio da parte del Banco;
f)   scambia con il consiglio di amministrazione e con il direttore generale ogni informazione rilevante per l’espletamento dei rispettivi compiti;
g)  partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del consiglio di amministrazione nelle quali siano posti all’ordine del giorno temi a contenuto economico-finanziario, nonché a quelle alle quali sia invitato a partecipare dal Presidente.

Art. 16.
Comitato tecnico
1.  Il Comitato tecnico ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l’attività del Banco e coadiuva l’attività del consiglio di amministrazione e del direttore generale.
2.  Il Comitato tecnico è composto da cinque componenti nominati dall’Assemblea tra i propri componenti tra i quali devono essere necessariamente compresi i rappresentanti in Assemblea del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della difesa.
3.  I componenti del Comitato tecnico durano in carica quattro anni ed agli stessi non spetta alcun compenso, né alcun rimborso spese.
4.  Nella prima riunione successiva alla nomina, il Comitato tecnico elegge a maggioranza dei propri componenti il proprio Presidente tra i suoi componenti.
5.  Il Comitato tecnico è convocato dal proprio Presidente, anche su richiesta del direttore generale, con avviso di convocazione inviato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo che motivi di necessità ed urgenza impongano una convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
6.  Alle riunioni del Comitato tecnico, svolte presso la sede del Banco e/o da remoto mediante idonei mezzi di telecomunicazione, partecipa anche il direttore generale senza diritto di voto, il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
7.  Qualora il suo Presidente lo ritenga necessario, il Comitato tecnico può avvalersi dell’ausilio di componenti esterni, in possesso di specifica professionalità. A tali componenti esterni non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 17.
Commissario straordinario
1.  Il Banco può essere commissariato su decisione del Ministero delle imprese e del made in Italy nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio di amministrazione.
2.  Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che determina anche la durata del mandato del commissario straordinario, che non può in ogni caso essere superiore ad un anno, e la misura dell’indennità allo stesso spettante, determinata nel rispetto dei limiti di legge e con oneri finanziari a carico del bilancio del Banco.
3.  Il Presidente del Banco ed il consiglio di amministrazione decadono automaticamente dal momento della nomina del Commissario Straordinario.
4.  Al Commissario straordinario spettano tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto al Presidente del Banco ed al consiglio di amministrazione e lo stesso deve, entro la fine del proprio mandato, convocare l’Assemblea ai fini della elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 18.
Direttore generale
1.  Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione, sentita l’Assemblea. Mediante regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione sono stabiliti i criteri e le modalità per la designazione del direttore generale ed i requisiti di professionalità ed onorabilità necessari per rivestire il relativo incarico.
2. Il direttore generale:
a)  è responsabile della gestione organizzativa, finanziaria, contabile e tecnica del Banco, alla quale provvede perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnategli dal consiglio di amministrazione;
b)  assicura la funzionalità del Banco e la continuità dell’esercizio dei compiti e delle fUnzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Qualora si verifichi una qualsivoglia circostanza tale da compromettere la sicurezza della giacenza delle armi, il direttore generale può darne informazione alle Autorità competenti;
c)  provvede ad attuare gli indirizzi, gli obiettivi e le deliberazioni adottate del consiglio di amministrazione;
d)  gestisce il personale del Banco e ne stabilisce l’orario di lavoro normale e straordinario;
e)  assume la qualifica di «datore di lavoro» ai soli fini del rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f)   è l’unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale ha facoltà di individuare, scegliendoli tra i responsabili di settore, eventuali sostituti di licenza;
g)  assume l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;
h)  propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore del Banco;
i)   individua i responsabili degli Uffici e dei servizi, e in particolare dell’Ufficio tecnico, del Servizio di prevenzione e protezione, del Sistema gestione della qualità e del laboratorio di metrologia e attribuisce agli stessi le relative mansioni e competenze;
j)   partecipa alle riunioni del consiglio dell’Amministrazione e dell’Assemblea, senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario;
k)  partecipa alle riunioni del Comitato tecnico, senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario, e può chiederne al Presidente la convocazione;
l)   è membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969 e mantiene e coordina i rapporti tra la stessa ed il Banco;
m)  cura i rapporti con i Banchi di prova esteri e promuove eventuali intese con gli stessi;
n)   provvede alla raccolta ed alla eventuale divulgazione di dati statistici di interesse generale;
o)   richiede ed attribuisce, per motivate esigenze del Banco, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale o in quelle in relazione alle quali debba essere acquisito un qualificato parere;
p)  formula al consiglio di amministrazione ogni opportuna proposta volta a perseguire i compiti di cui sopra.
3.  Il rapporto tra il Banco e il direttore generale è regolato da un apposito contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, il quale deve indicare la durata del rapporto, che non può essere superiore a cinque anni e può essere rinnovato sempre con contratti a tempo determinato, il trattamento retributivo ed i benefit spettanti al direttore generale, i compiti e le funzioni allo stesso assegnate, la responsabilità del direttore generale per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, nonché i casi in cui il direttore generale può essere sospeso o revocato dall’incarico da parte del consiglio di amministrazione, sentita l’Assemblea.
4.  Alla scadenza del contratto, il direttore generale continua ad esercitare le sue funzioni, con gli stessi poteri, finché non interviene la nomina ministeriale del nuovo direttore generale.
5.  Il direttore generale può individuare, tra il personale del Banco, un soggetto, scelto secondo i criteri previsti nel regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione, cui delegare lo svolgimento, in sua vece, di specifici compiti e funzioni urgenti ed improcrastinabili di propria competenza, per l’ipotesi in cui, per ragioni di malattia o altri impedimenti temporanei, sia impossibilitato a svolgere tali compiti e funzioni, al sol fine di garantire la continuità nell’esercizio dell’attività e delle funzioni del Banco.

Art. 19.
Autonomia reddituale e finanziaria del Banco
1.  Il Banco esercita la propria attività senza oneri a carico dello Stato, in base a criteri di economicità.
2.  Il Banco provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:
a)  i contributi e le tariffe di cui all’art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
b)  i contributi e le tariffe di cui all’art. 11 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c)   i corrispettivi per la vendita di beni e la prestazione di servizi;
d)   le rendite del patrimonio, anche finanziario;
e)  le donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
f)   gli eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
g)   le eventuali altre entrate.
3.  Le tariffe per le prove di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono stabilite dal Ministro delle imprese e del made in Italy su proposta del consiglio di amministrazione, adottata previo parere del direttore generale, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile.
4.  Le tariffe per le prove di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo sono stabilite dal Ministro delle imprese e del made in Italy su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere della Commissione di cui all’art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile.
5.  Le tariffe di cui al comma 2, lettera a) e b) del presente articolo sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l’indice di rivalutazione monetaria dell’ISTAT. L’adeguamento all’indice relativo all’anno precedente viene effettuato il 01 gennaio di ogni anno.
6. Eventuali utili devono essere reinvestiti nelle attività del Banco.

Art. 20.
Gestione finanziaria e del personale
1.  Il Banco provvede all’autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. Il bilancio preventivo e consuntivo del Banco deve essere formulato nel rispetto dei principi di veridicità, chiarezza, correttezza e precisione ed è redatto nel rispetto delle norme previste dal codice civile per la redazione del bilancio delle società e di tutte le pertinenti norme al medesimo applicabili.
2.  L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3.  I rapporti di lavoro con i dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
3.  Il consiglio di amministrazione adotta un apposito regolamento interno per la gestione del personale, la quale è affidata al direttore generale.
4.  È fatto divieto al personale del Banco di svolgere in proprio e per interposta persona o in qualità di lavoratore subordinato, libero professionista, artigiano, imprenditore, collaboratore autonomo, socio, mediante associazione in partecipazione o in qualsivoglia altra forma, anche associata, attività anche solo connesse con l’industria ed il commercio delle armi e delle munizioni, nonché di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco.

Art. 21.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Il Banco è dotato di un ufficio relazioni con il pubblico presso la propria sede, il quale provvede, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:
a)  ad assicurare all’utenza l’esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)  a rendere agli utenti le informazioni richieste in ordine agli atti ed allo stato dei procedimenti di loro interesse;
c)  allo svolgimento di attività di ricerca ed analisi volta a formulare eventuali proposte al direttore generale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza del Banco.

Art. 22.
Articolazione organizzativa interna
1.  Il Banco è dotato di una propria articolazione organizzativa interna, in base alla quale vengono tenute distinte e separate le strutture con funzioni amministrative da quelle con funzioni tecniche, dal punto di vista sia gestionale, anche con riguardo all’organizzazione del personale, sia delle rispettive dotazioni finanziarie.
2.  Presiedono le strutture tecniche il Capo delle prove ed il Capo del laboratorio balistico, entrambi nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
3.  Presiede la struttura amministrativa il Capo dell’ufficio amministrativo, il quale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
4.  Con regolamento interno adottato dal consiglio di amministrazione sono stabiliti i requisiti di onorabilità, professionalità e competenza necessari per rivestire gli incarichi di Capo delle prove, Capo del laboratorio balistico e Capo dell’ufficio amministrativo, i rispettivi compiti affidati a ciascuno di essi, nonché la disciplina contrattuale applicabile al relativo incarico.

Art. 23.
Atti soggetti all 'approvazione del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. Sono soggetti all’approvazione del Ministero delle imprese e del made in Italy i seguenti atti deliberativi:
a)  lo statuto e le sue modificazioni, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della difesa;
b)   i piani di attività deliberati dall’assemblea;
c)  il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
d)  la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall’art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 ed ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
e)   la partecipazione del Banco a consorzi, società e associazioni;
f)    l’istituzione di sezioni locali del Banco;
g)  i compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
h)  i regolamenti interni di cui all’art. 12, comma 2, lettera i) del presente statuto, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;
i)   il regolamento di amministrazione e contabilità, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
2.  Fatte salve le deliberazioni sullo statuto e sulle sue modifiche, le restanti deliberazioni sulle materie di cui al comma 1 del presente articolo, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle imprese e del made in Italy non ne dispone l’annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
3.  Il Ministero delle imprese e del made in Italy può sospendere i termini di cui al comma 2 del presente articolo per una sola volta e per un periodo di pari durata.
4.  Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d’istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.

Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente statuto entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.

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