Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Allegato al Regolamento T.U. di P. S. del 23 settembre 1999

D. M. 23 settembre 1999. Modifiche agli allegati A e B al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940 n. 635 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 4 agosto 1999).
Il Ministro dell'Interno
Visto il proprio decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non si evince la legittimazione a commercializzare negli esercizi di minuta vendita manufatti pirotecnici della V categoria gruppo B, di cui è invece consentita la detenzione e vendita negli esercizi di minuto vendita;
Rilevata, altresì, la necessità di recepire i più recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi inerenti i coefficienti numerici per il computo della massa netta di manufatti pirotecnici,
Ritenuta pertanto la necessità di modificare in sede di autotutela tale provvedimento nei termini suesposti;
Letto l 'art. 97 della Costituzione
Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635;
Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme sopra indicate;
Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;
Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;
DECRETA
PARTE PRIMA
Modifiche all'allegato A al regolamento TULPS (1)

1. (Modifiche alla prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS). La I categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS, è così modificata:
1 - cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ad imballaggio esterno;
2 - cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3 - cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4 - proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5 - bombe a mano cariche;
6 - bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7 - proietti a caricamento speciale.
(1) Il decreto si limita ad eliminare il cordone Bickford, specie di obsoleta miccia ottocentesca, e a spostare le cartucce cariche da caccia in misura superiore a 1500 cartucce e quelle da guerra, tra le munizioni di sicurezza, in qualsiasi quantitativo.
2. (Modifiche alla seconda categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS). La categoria II dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata: (1)
(omissis)
13 - micce a combustione rapida;
14- micce detonanti;
(omissis)

Il decreto intende regolare meglio la definizione delle micce stabilendo che rimangono nella seconda categoria solo le micce a combustione rapida (una volta in uso solo tra i militari, per esercitazione, ora desuete) e le micce detonanti.

3. (Modifiche alla quinta categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS) La categoria V, gruppo A, dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata:
1- bossoli metallici innescati per artiglieria;
2 - spolette a percussione, con innesco amovibile o esterno;
3 - spolette a doppio effetto per artiglieria;
4 - cartucce da salve cariche per armi comuni e da guerra;
5 - cartucce per armi comuni e da guerra;
PARTE SECONDA
Modifiche al capitolo VI dell'allegato B al reg. TULPS (esercizi di minuta vendita)

1. (Generalità). 1 - Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
- polveri della I categoria;
- cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
- manufatti della IV e V categoria.
Non rientrando fra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati.
Nessun limite è altresì posto alla detenzione e vendita dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV categoria e della V categoria devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 802, Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura) fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netto dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicato sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc. , è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

2. (Prescrizioni sui locali). 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole, della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele, ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV categoria e della V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Si possono altresì esporre i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli artt. 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere un'altezza non inferiore a m 2, 40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV categoria e di V categoria, e a mc 1 per ogni 3, 5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lett. b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D. M. 4 aprile 1973. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2, 10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere, conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1, 20. In relazione alle dimensioni dei locale (o dei locali) è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale. (1)
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria intertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi ed il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere di mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse, anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D. M. 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV categoria e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968 n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal DM 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34, 8 kW); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del D. P. R. n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale ( o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e V categoria dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del DM 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.
(1)Frase confusa e non bene comprensibile; sarà necessario un chiarimento con circolare; allo stato, l'unico dato sicuro è che si possono impiegare fino a 5 pallets se le dimensioni del locale lo consentono.

3. (Contenuto della licenza). Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).

In caso di rinuncia totale:
- alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1 punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);
- ai 25 kg di polveri da lancio c/o da mina si potranno tenere e vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV categoria e della V
categoria, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per anni comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4. 000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12. 000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25. 000 cartucce per armi Flobert, oppure
n. 12. 000 cartucce da salve;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria, Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della V categoria.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister", purché i "blister" medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del TULPS.
4. (Caricamento cartucce). 1. Il caricamento. di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nel locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
2. Il locale (o i locali) destinati al caricamento cartucce, deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2, 40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0, 8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e da piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1, 5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico dei locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme CEI 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

5. (Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato). È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente, alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di. potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nel locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 dei TULPS, per il deposito e la vendita di clorati.
Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.
PARTE TERZA
Norme transitorie e finali
6. Quanto non espressamente modificato nell'allegato A con il presente decreto, rimane invariato.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso che siano veduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa netta dei prodotti attivi per i manufatti di IV categoria e di V categoria già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0, 5 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti di IV categoria, e per 0, 3 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti della V Categoria.
Il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999 è revocato e sostituito dal presente decreto.

Nota: : Il DM 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999) di analogo contenuto, era stata pubblicato in una stesura errata e viene sostituito dal presente decreto.

 


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