Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ritardato rinnovo delle licenze scadute - Illegittimità


TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distrettuale del GUP
Ufficio 19°

Sent. 1281/06 GIP Nella causa penale contro:
(omissis)
IMPUTATI
in relazione al delitto p. e p. dagli arti. 12 e 14 della Legge 497/74 perché ciascuno, guardia giurata della azienda "Vigilanza Partenopea srl", illegalmente portava in luogo pubblico la pistola di ordinanza marca Beretta 9x21 FS92, arma comune da sparo, poiché per entrambi era scaduta la licenza di porto d'armi. In Napoli, il 29/7/2005.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il 18/1/2000 il Pm sede esercitava l'azione penale nei confronti di *** Ferdinando e *** Raffaele in ordine a quanto menzionato in epigrafe depositando nella Cancelleria di questa A.G. richiesta di fissazione dell'udienza preliminare.
Nell'odierna sede, controllata la regolarità delle costituzioni, preso atto della volontà dell'imputato di definire il procedimento con le norme del rito abbreviato, pronunciata ordinanza di ammissibilità in proposito e raccolte le conclusioni delle Parti come da verbale, l'estensore dava lettura della decisione di cui al dispositivo, della quale qui di seguito si esporranno le ragioni postevi a fondamento nei modi di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), cpp.
Prima di analizzare però quest'ultima appare indispensabile fornire l'esposizione dei fatti per come storicamente, e processualmente, evolutisi.
Il 29 luglio 2005, a seguito della richiesta di licenza di PS da parte del Mola Gennaro, nella qualità di amministratore unico della srl Vigilanza Privata La Partenopea .... [La prefettura] effettuava accertamenti" notando "due Guardie Giurate dipendenti del citato Istituto a bordo di moto con colori e le divise dell'Istituto" le quali "risultavano in possesso di licenze per il porto d'armi scadute di validità", rispettivamente per il **** il 9/7/2005 (essendo stata rinnovata il 9/7/2004) e per il **** il 24/5/2005 (essendo stata rinnovata il 24/5/2004). (Da tale accertamento conseguiva il sequestro delle armi in dotazione ai medesimi).
In sede di interrogatorio gli indagati presentavano documentazione dalla quale si evinceva che in data 23/5/2005 - cioè in data antecedente alle suddette scadenze - l'Amministratore Unico della Vigilanza Partenopea aveva presentato presso la Prefettura di Napoli il rilascio di una nuova licenza ex art. 134 TULPS, da cui erano scaturiti i controlli di PS sopra citati, con successiva allegazione della richiesta di rinnovazione dei decreti di nomina per le 106 guardie giurate dell'Istituto, tra cui i due attuali imputati.
Sulla base di tali elementi la Parte Pubblica esercitava l'azione penale nelle forme di cui all'art. 416 cpp.
In sede d'udienza preliminare l'estensore, acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla Difesa Privata, dava luogo ad un provvedimento ex art. 422 cpp disponendo l'audizione dei responsabili della Prefettura di Napoli per il rilascio delle licenze.
Nell'occasione da ultimo menzionata:
1. veniva ripercorso l'iter burocratico riguardante le vicissitudini della Vigilanza Partenopea che aveva determinato il ritardo nell'emissione della licenza del porto d'armi anche per gli imputati;
2. veniva acquisita la novella legislativa avente ad oggetto la modifica dell'art. 138 TULPS in tema di durata della licenza del porto d'armi delle guardie giurate;
3. veniva ribadito che "fu presentata una richiesta di rinnovo dei decreti in data 23/5/2005" - trovando scadenza la licenza per la società 1'1/7/2005, ma che in ordine ad essa vi fu un provvedimento prefettizio dell'1/9/2005 di revoca della stessa e solo in data 29/11/2005 un nuovo provvedimento autorizzatorio della Prefettura.
Sulla base degli elementi acquisiti il Pm d'udienza e la Difesa concordemente chiedevano l'assoluzione degli imputati.
La richiesta di assoluzione degli imputati formulata dalle Parti può trovare accoglimento in forza delle seguenti osservazioni:
1. Costituisce un dato certo che quanto avvenuto in capo alla Vigilanza Partenopea ha determinato un'immediata ripercussione in danno dei lavoratori della stessa, danno cui il comportamento della Prefettura di Napoli non appare affatto estraneo attese le gravi negligenze poste in essere sotto il profilo della conduzione dell'iter burocratico-­amministrativo dell'intero procedimento autorizzatorio.
2. Altrettale certezza la si può nutrire in ordine al fatto che v'è stata una continuità lavorativa della suddetta società, continuità che ha trovato rispondenza anche nei comportamenti fattuali delle guardie giurate loro malgrado coinvolte nella vicenda burocratica in quanto il rinnovo del decreto di nomina delle guardie giurate è strettamente interdipendente con quello della licenza del porto d'armi (vedi art. 138 TULPS novellato).
3. Ebbene, risulta documentalmente che entrambi gli imputati sono inseriti nell'elenco delle guardie giurate per le quali era stato richiesto il rinnovo in data antecedente alla scadenza delle loro licenze così come il controllo operato in loro danno è stato svolto nell'adempimento delle funzioni e proprio in relazione ai controlli innestati dalla richiesta di licenza da parte del Mola.
4. Appare del tutto assente qualsiasi consapevolezza nel voler porre in essere una condotta delittuosa caratterizzata da antigiuridicità ed offensività, stanti la presentazione della richiesta di rinnovo, lo svolgimento di attività di sorveglianza e la mancanza di ogni addebito in ordine alle vicende societarie.
5. Non può inoltre non osservarsi che, - come risulta dall'audizione testimoniale svolta in sede d'udienza preliminare -, con la Legge 28/11/2005 n. 246 (allegata agli atti) l'art. 138, secondo comma, del TULPS, il quale ha ad oggetto la durata delle licenze per il porto d'armi delle guardie giurate, è stato modificato sancendo una durata biennale delle stesse con la conseguenza che i titoli a suo tempo rilasciati ai due imputati - rispettivamente il 23/5/2004 ed il 9/7/2004 con scadenza al 23/5/2006 ed al 9/7/2006 - assumono retroattivamente efficacia anche per il periodo di cui all'imputazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 442 e 530 cpp assolve *** FERDINANDO e *** RAFFAELE da quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Ordina l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Napoli, 30/5/2006
Dr. Enrico Campoli

NOTA
Riporto questa interessante sentenza del GUP di Napoli che ha assolto due guardie giurate accusate di aver portato la propria arma di servizio con licenza scaduta di validità. Esse sono state validamente difese dall'avv. Raffaele Chiummariello, P.zza Cavour 135, Napoli.
La vicenda è la seguente.
L'istituto Vigilanza Partenopea nel maggio 2005 presentava domanda di rinnovo della propria licenza e della licenza di porto d'armi per le 106 guardie alle sue dipendenze.
Per vicende burocratiche relative al rinnovo della licenza delle istituto (vicende che il GUP definisce come affette da gravi negligenze da parte della Prefettura) veniva ritardato anche il rinnovo, entro i termini prescritti dalle norme amministrative, della licenza di porto d'armi delle guardie giurate dipendenti. Scadute le licenze la prefettura non sapeva inventarsi di meglio che di mandare a fare un controllo sulle due prime malcapitate guardie che si trovava davanti e che denunziava per porto illegale di arma e a cui sequestrava le pistole.
Di fronte a ciò il GUP ha osservato:
- che con l'entrata in vigore delle norme che hanno portato la durata della validità della licenza per le guardie giurate a due anni, le loro licenze si dovevano ritenere automaticamente prorogate, senza bisogno di rinnovo;
- che alle guardie non può essere fatto carico delle negligenze della Prefettura ;
- che le guardie non potevano prevedere che la Prefettura avrebbe omesso illegalmente di provvedere sulle loro domande come imperativamente prescritto dalla legge.
La sentenza è molto interessante perché chiarisce che gli uffici pubblici non possono mettersi dalla parte del torto, facendo strame delle norme sulla trasparenza amministrativa e sul dovere di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, per poi far pagare la loro inefficienza al cittadino il quale invece ha tutto il diritto di fare affidamento sul fatto che le norme di buona amministrazione vengano rispettate.


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