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Ecco il testo della sentenza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. ARTURO CORTESE - Pres. 
    Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - est 
    Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
    Dott. GIACOMO ROCCHI
    Dott. MONICA BONI
    ha  pronunciato la seguente
    SENTENZA
sul  ricorso proposto da: **** 
  Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il rigetto del ricorso .
RILEVATO IN FATTO
    Con sentenza in data 4.10.2013 la Corte d'appello di Firenze  confermava la sentenza in data 21.7.2011 del GIP Tribunale di Livorno con la  quale *** era stato condannato, a seguito di giudizio  abbreviato, alla pena di mesi 8 e giorni 6 di reclusione con i benefici di  legge per detenzione illegale di n. 213 munizioni da guerra calibro 9 parabellum  e di n. 233 munizioni per armi comuni da sparo; reati accertati il 9.12.2010.
    La Corte di merito riteneva che le munizioni calibro 9  parabellum sono a tutti gli effetti munizioni da guerra, in quanto destinate ad  armi da guerra.
    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il  difensore, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, poiché non era  stata disposta la traduzione in udienza dell'imputato, benché lo stesso  risultasse detenuto.
    Era stata adottata la procedura di cui all'art.599 cod.  proc. pen., nonostante nei motivi di appello si contestasse la responsabilità  penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
    Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione  dell'art.2 legge 110/1975, in quanto le munizioni calibro 9 parabellum, potendo  essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo dal Banco Nazionale  di Prova (come per la carabina Thureon Defense Mod. SA), dovevano essere  anch'esse classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è  del tipo camiciato.
    CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il primo motivo di ricorso è infondato  (omissis, trattasi di questione procedurale).
Nel merito, deve premettersi che l'art. 1 della legge  110/1975 stabilisce che, agli effetti della legge penale, sono armi da guerra  quelle che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere  destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego  bellico; sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da  guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra (salvo  fucili e carabine con limitato volume di fuoco e specifiche caratteristiche per  uso di caccia o sportivo) o sono predisposte al funzionamento automatico per  l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o  d'impiego comuni con le armi da guerra.
    Sono, infine, munizioni da guerra - per quel che rileva nel  presente processo - quelle destinate al caricamento delle armi da guerra.
    Peculiarità delle armi da guerra è, quindi, la loro spiccata  potenzialità d'offesa, normalmente presente nelle armi in dotazione alle truppe  nazionali od estere, ma la sola circostanza che un'arma sia in dotazione a  truppe nazionali od estere non è sufficiente per classificarla come arma da  guerra, in quanto un esercito, per determinate azioni o per specifici scopi,  può dotarsi anche di armi con ridotta potenzialità offensiva, le quali quindi  non possono essere assoggettate alle norme penali dettate per le armi da guerra  per il solo fatto di essere in dotazione a truppe nazionali od estere.
    Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata  arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in  dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma  dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il  calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche  calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da  sparo.
    Ai privati è consentito detenere e portare una pistola  semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente  un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche  sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo  perché in dotazione all'esercito italiano.
    A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione  del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha  attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma  prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da  sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva  CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue  caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9  in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati  in ragione della predetta dotazione.
    Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state  rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma  nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero  destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono  considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in  forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a  nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione,  autopropellenti.
    Pertanto,  la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di  Firenze per nuovo giudizio, al fine di accertare il tipo di arma alla quale potevano  essere destinate le munizioni in questione e le caratteristiche delle stesse  munizioni, non essendo sufficiente il solo calibro e la dotazione della pistola  calibro 9 parabellum all'esercito per classificarle come munizioni da guerra.
    P.Q.M.
    Così deciso in Roma in  data 29 ottobre 2014 
    Depositata il 16 dicembre 2014 
  
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