Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Kukri - Sentenza sbagliata della Cassazione - n.51942 del 1/10/2019

 Scriveva Prezzolini nel 1972: Ma non è lo stesso in politica? In tutti i Paesi le masse dimostrano di non saper scegliere, e di non saper volere insieme. Tutti i Paesi sono dilaniati da lotte, che non potendosi risolvere razionalmente, finiscono per esser decise dalla violenza. Le masse perdono il tempo a guardare le gare sportive ed a litigare per un goal sbagliato o un arbitrato arbitrario. Un cantante è molto più popolare di un ministro.Mai un numero così grande di incompetenti, di deficienti, di bruti, di sciocchi, di leggeroni, di ubriaconi, di spreconi, e anche di delinquenti (ricchi e poveri) è stato dichiarato ufficialmente capace di scegliere quelli che dirigono le sorti di un Paese e possono mandarlo in rovina. Le teorie più distruttive dell’ordine elementare di uno Stato vengono diffuse ed acquistano credito.

    Il male si diffonde anche nella giustizia. Mai come ora si vedono magistrati intervenire come bufali (i maschi delle bufale) dentro al negozio di porcellane, decidendo a sproposito in materie tecniche in cui sono tabula rasa: c' è chi decide se un altoforno è pericoloso o sicuro, anche se gli esperti non sono d'accordo, c'è chi decide che le onde elettromagnetiche fanno venire in certi casi un tumore al cervello in base a certi studi (più che contrastati da altri studi di pare valore; nel migliore dei casi hanno condannato in base ad un dato statistico e non alla scienza; hanno stabilito che basta il 5% di probabilità per esser colpevoli!). Altro in passato hanno riconosciuto la validità di cure escogitate da truffatori o ciarlatani, altri ha stabilito che la renna è un animale pericolo e che il mais è un arbusto, ecc., altri, da anni, rovinano famiglie, genitori e bambini in base all'alto sapere di assistenti sociali e psicologi: ma non sono pagati per essere gli esperti in questi problemi minorili?  E non parliamo di quando fanno gli esperti in materia di armi, lottando ad armi pari con la scienza dell'appuntato Cacace.
    Pensieri disperati che mi sono passati per la mente leggendo questa sentenza:

Cassazione penale sez. I, 01/10/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 24/12/2019), n.51942
IN FATTO E IN DIRITTO
1    La Corte di Appello di Brescia, con sentenza resa il 6 novembre 2018, ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo nei confronti di P.D..
Con dette decisioni il P. è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 695 c.p., per avere introdotto nello Stato, senza licenza della autorità, n. 22 coltelli Khukuri, aventi lame comprese tra i 26 e i 72 cm..
L'imputato è stato condannato alla pena - sospesa - di mesi quattro di arresto ed Euro quattrocento di ammenda.
2    In fatto, è pacifico che il P. ha importato dal Nepal gli oggetti di cui alla imputazione.
Le decisioni di merito hanno avuto essenzialmente ad oggetto la classificazione di tali manufatti, posto che la disposizione incriminatrice è strutturata con riferimento alle sole armi bianchi ‘propriè.
Sul punto, la Corte di Appello ha ribadito che gli oggetti in sequestro rientrano in tale categoria (ai sensi dell'art. 585 c.p.) e ciò in ragione del fatto che pur essendo mere riproduzioni dei coltelli nepalesi hanno caratteristiche obiettive (dimensioni, fattura) tali da farle ritenere oggetti naturalmente destinati alla offesa alla persona.
Non viene ritenuto, a tal proposito, dirimente il fatto che gli oggetti hanno un solo filo di lama e non due.
Analogamente, non viene ritenuta - a fronte delle obiettive caratteristiche degli oggetti - circostanza tale da escludere la rilevanza penale del fatto la finalità soggettiva, verosimilmente collezionistica, della importazione.
3   Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - P.D., deducendo quale unico motivo la erronea applicazione della previsione incriminatrice.
4   Si afferma, in particolare, che le caratteristiche obiettive delle res sono state erroneamente ritenute tali da comportare la qualifica di armi proprie.
Per essere tali i coltelli - secondo diversi arresti di questa Corte di legittimità, ampiamente citati nell'atto di ricorso - devono possedere il "doppio filo di lama", mentre nel caso in esame il filo di lama è unico.
Tale aspetto avrebbe dovuto condurre alla qualificazione degli oggetti come armi improprie, estranee alla specifica previsione incriminatrice azionata.
Inoltre, si evidenzia che si tratta di ‘fedeli riproduzioni dei tipici coltelli nepalesi e non di oggetti originali e che nella valutazione del fatto tipico doveva rientrare il giudizio sulla personalità dell'agente e sulle finalità dell'acquisto.
5    Con motivi aggiunti, la difesa del ricorrente ribadisce la propria opzione interpretativa. Non si tratterebbe di armi proprie da punta e taglio ma di strumenti atti ad offendere (coltelli e non spade). L'interesse del P. era soltanto quello tipico del collezionista, date le caratteristiche storiche degli oggetti in questione.
6    Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Alla base dell'inquadramento nella categoria delle armi bianche, la Corte di Appello ha correttamente posto a base della decisione le caratteristiche obiettive degli oggetti in sequestro (lame lunghe da 26 a 72 cm., lama ricurva, estremità appuntita e lato concavo della lama affilato) con apprezzamento in fatto non illogico ed immune da vizi in diritto.
Ciò perchè nel caso in cui si tratti di oggetti che - per le loro caratteristiche obiettive - siano da ritenersi ‘naturalmente destinati all'offesa alla persona, non può porsi in discussione la classificazione dei medesimi quali "armi" ai sensi dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 1 (in tal senso v. Sez. I n. 37208 del 14.11.2013, dep. 2014, rv 260776, nonché Sez. I n. 19198 del 3.4.2012, rv 252860).
La giurisprudenza evocata dal ricorrente - relativa alla necessità della punta acuta e della lama a due tagli - si riferisce a strumenti diversi, ed in particolare ai "coltelli", oggetti (di dimensioni molto più contenute rispetto a quelli oggetto del giudizio di merito) che hanno una ordinaria vocazione polifunzionale, il che ha reso necessaria la puntualizzazione di cui sopra, specie nelle ipotesi di strumenti a scatto con blocco della lama, in passato ritenuti iscrivibili nella categoria delle armi bianche (si vedano, sul tema, Sez. I n. 17255 del 1.4.2019, rv 275252; Sez. I n. 10979 del 3.12.2014, dep. 2015, rv 262867; Sez. I n. 19927 del 9.4.2014, rv 259539).
Ma é evidente che tale distinzione (lama a due tagli o meno) non viene in rilievo lì dove si tratti di oggetti che per altre ragioni (lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona) siano da qualificarsi come naturalmente destinati all'offesa alla persona. Nel caso del coltello, peraltro, la necessaria esaltazione della caratteristica della lama a due tagli si é resa necessaria al fine di delimitare la categoria delle armi bianche ai soli coltelli in concreto assimilabili ai pugnali o agli stiletti (proprio in funzione di definire con certezza i criteri di identificazione e catalogazione), ma da ciò non può - in alcun modo - dedursi, come preteso dal ricorrente - che la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percepibile vocazione naturale all'offesa, pena la sostanziale elusione della chiara disposizione di legge di cui all'art. 585 c.p.. Da ciò deriva, altresì, la palese infondatezza della doglianza relativa al motivo della importazione dei manufatti, essendo incontestata la piena consapevolezza in capo al P. delle caratteristiche obiettive prima rievocate.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna - ex lege - del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

    Diciamo subito quale è la realtà e poi spieghiamo come possono i giudici condannare innocenti con tanta superficialità e incompetenza.
    Per decidere il caso il giudici di merito (tribunale e corte di appello) dovevano capire che cosa è un kukri o farselo spiegare da un esperto di strumenti etnici; non certo dal gran maestro agente di PS. Ma per una persona che sa leggere anche una cosa diversa dalle gazzette ufficiali, era sufficiente andare su Wikipedia, versione inglese, molto ampia, ove avrebbero letto
 Mentre è più famoso per l'uso militare, il kukri è lo strumento multiuso più comunemente usato nei campi e nelle case in Nepal. Il suo utilizzo è variato dalla costruzione, pulizia, taglio della legna da ardere, scavo, macellazione di animali per cibo, taglio di carne e verdure, scuoiatura di animali e apertura di lattine. Il kukri è versatile. Può funzionare come un coltello più piccolo usando la parte più stretta della lama, più vicina al manico. L'estremità più pesante e più larga della lama, verso la punta, funziona come un'ascia o una piccola pala.
    Se poi avessero fatto una ricerca su Google-Immagini avrebbero trovato centinaia di immagini e avrebbero visto che ve ne sono di grandi e di piccoli, dritti e storti, di nepalesi e di altri paesi, avrebbero visto che spesso vengono definiti come coltelli e che vengono assimilati ai machete (strumenti che la Cassazione ha stabilito NON essere armi).

machete

Avrebbero visto che i Gurka nepalesi avevano un modello in loro dotazione come arma e come machete da usare nella jungla. Anche i zappatori del genio nel 1800 erano muniti di ascia e di una daga che serviva anche come sega, ma nessuno le considerava armi!
 Nulla di tutto questo è passato per la mente fredda, forse surgelata, dei giudici di merito: la dogana e la Ps hanno detto che un'arma, in un film hanno visto che ci si taglia la testa ad un toro, in un romanzo un autore che non si era mai mosso dalla sua poltrona ha scritto che il kukri non viene mai ringuainato se non si è coperto di sangue e quindi arma deve essere.
    Non si sono posti il problema del perché la Cassazione abbia stabilito che il machete e il pugnale da subacqueo siano strumenti o del perché la stessa PS abbia scritto che una katana affilata è strumento sportivo perché usata nel Kendo ( si veda https://www.earmi.it/varie/katane.html e http://www.earmi.it/varie/Vicari.pdf ).
    Come disse la moglie al marito impotente "potevi anche fare meglio". Fermo restando che se uno è impotente è meglio che non prenda moglie e che non si metta a condannare innocenti, come se gli imputati fossero carne da macello, specie se egli guadagna come sei operai!

    Ma il comportamento della Cassazione non è da meno, come più volte riscontrato negli ultimi tempi: sempre più spesso la Cassazione, che deve controllare se sono state ben applicate le regole logico-giuridiche, si mette a sproloquiare sul fatto, fanno gli scienziati e scoprono che il mais è un arbusto.
    Badiale il caso di quando la Cassazione ha deciso di stabilire quale canapa si può coltivare.
    Compito di stabilire che cosa si consideri droga è del legislatore il quale ha sempre delegato il Ministero della sanità, visto che è un problema scientifico e non giuridico. Io già negli anni 80 avevo sollevato alla Corte Costituzionale il problema esponendo che il legislatore si era sbagliato perché aveva vietato la Cannabis sativa, ignorando che essa si suddivide in più fenotipi alcuni dei quali producono tetraidrocannabinoidi (droga) ed altri no (canapa per fibra tessile). La Corte non capì neppure il problema e mi rispose che c'era un solo un tipo di canapa e io continuai ad assolvere chi aveva in casa piantine prive di THC !
    Poi il legislatore, forte del suo principio etico che gli sfigati hanno diritto di fare la vita da sfigati, che se si drogano tanti deputati, non si può vietare agli altri di fare altrettanto, che la plebe si controlla dandole le pillole della felicità e spettacoli culturali come il rap e il Grande Fratello (come pronosticato oltre 80 anni orsono da Aldous Huxley nel libro Il Mondo Nuovo e che scrisse: ci sarà in una delle prossime generazioni un metodo farmacologico per far amare alle persone la loro condizione di servi e quindi produrre dittature, come dire, senza lacrime; una sorta di campo di concentramento indolore per intere società in cui le persone saranno private di fatto delle loro libertà, ma ne saranno piuttosto felici ) ha scritto che chi coltiva per uso proprio non è punibile. Ma coltiva che cosa? Sono stati creati OGM che nelle foglie hanno più THC di quanto una volta ve ne era nell'olio di hashish e una pianta fornisce droga per un mese; ovvio che anche se è una pianta sola, basta e avanza per venderla agli amici. Inoltre nella canapa vi sono altre istanze pericolose, oltre il THC, di cui bisogna tener conto. Ovvio che ci vogliono precisi studi e scelte tecniche per evitare che gli effetti della droga passino dai deputati al popolo.
    Perciò la cassazione aveva il dovere assoluto di dire: la norna è indeterminata e inapplicabile, non la applico e rimando agli atti alla Corte Costituzionale. Ed invece si è lanciata in fantomatiche elucubrazioni scientifiche in una materia solo orecchiata e ha deciso lei che cosa si può o meno coltivare. Tipi effetti del fumo passivo in camera di consiglio.

    Nel caso del kukri la Cassazione ha commesso la stesso errore. Lo stabilire se ai nostri tempi e nel suo ambiente il kukri è un'arma o uno strumento è un accertamento di fatto da far fare ad esperti e la Cassazione non deve metterci il naso. Essa aveva due possibilità:
- o scriveva che la Corte di Appello aveva adeguata studiato il fatto e quindi il kukri era un'arma e lei non poteva discutere su fatto;
- o scriveva che la Corte d'Appello aveva commesso un errore logico affidandosi al giudizio dell'appuntato Cacace o, peggio, a quello degli stessi giudici, e annullava la sentenza e la restituiva per nuovi accertamenti.
    Ed invece si è lanciata in uno sproloquio per spiegare perché il kukri è un'arma; non si capisce bene dove hanno preso le argomentazioni, pare dai motivi del PM o dalla sentenza di appello, ma la conclusione è una sola: è un'arma perché la corte di appello era convinta che fosse un'arma. Una condanna non sulla realtà e prove, ma sulle chiacchiere.
    È grave quando si scopre che il giudice non ha le idee chiare neppure su ciò che è chiamato a fare, quando si ignora che cosa vuol dire una prova penale idonea per condannare ( http://www.earmi.it/varie/La%20prova%20penale.pdf ), quando si va a braccio invece di valutare se il giudice di merito ha lavorato secondo le regole della logica e del diritto.

19 gennaio 2020

   

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