Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Gusci di bombe e mine, cartucce da guerra forate; non sono parti riutilizzabili

Riferisco di una interessantissima vicenda svoltasi presso il Tribunale di Trento perché essa ha consentito di stabilire, dopo esaurienti perizie collegiali, che parti di bombe e mine disattivate e cartucce forate non sono riutizzabili. Ma è anche illuminante su come i giudici possono essere tratti in inganno da periti scelti con poca oculatezza.

Cinque anni orsono un farmacista del trentino, appassionato raccoglitore di cimeli militari, veniva controllato dalle forze di polizia che sequestravano tutto quanto aveva in cantina. Dico subito, per togliere ogni suspense, che alla fine del processo egli è stato condannato dal GUP solo per la detenzione di qualche cartuccia 9 parabellum, e per la detenzione di alcuni caricatori di cui nessuno ha mai voluto controllare l'effettiva efficienza e riutilizzabilità. In altre parole si trattava di un caso che presso il tribunale di Bolzano si sarebbe concluso in tre giorni, dopo esame dei reperti da parte del nostro perito di fiducia gen. Golino, con una assoluzione o forse con una oblazione per qualche peccatuccio veniale, abbastanza usuale fra i collezionisti.
Invece il PM di Trento, rappresentato da una gentile fanciulla a tutta adusa, meno che a trattar di armi e mine, incaricava come perito l'ing. Manlio Averna, siculo molto introdotto a Roma, ad es. al Ministero dell'interno, in quanto membro della Commissione per le armi (almeno fino al 2005), e al Consiglio Superiore della Magistratura ove, mi si dice, trasfonde il suo sapere nelle ancor vuote menti dei magistrati apprendisti. L'ing. Averna (come vedo in una pagina Internet) dirige anche i lavori del Teatro Eschilo e del complesso del palazzo giudiziario di Gela, opera molto bella, stando al progetto, e quindi è senza dubbio un valido ingegnere. Egli iniziò la sua carriera nel 1994 con una perizia nel caso Sergio Castellari, dirigente di un ministero trovato morto con una rivoltella infilata nella cintura; egli concluse che si trattava sicuramente di un omicidio (il nostro perito è sempre sicurissimo di tutto), ma venne poi smentito in sede giudiziaria, ove il caso venne archiviato come suicidio.
Circa la sua affidabilità balistica non mi esprimo, ma credo sia interessante esaminare quanto successo nel processo del farmacista.
Qui infatti il perito del PM redigeva una perizia, che riporto con brevi omissis, in modo che ciascuno la possa valutare secondo sua scienza e coscienza, fermo restando che poi i successivi periti di ufficio (ing. Roberto Conforte del Ministero della Difesa e il Col. Ing. Riso, pure membro della Commissione per le armi, a cui deve andare ogni apprezzamento per l'opera svolta; è evidente che egli, come militare, sa di che cosa parla quando si tratta di bombe e mine), la hanno demolita, accertando che tutto il materiale detenuto, salvo piccolezze, era inerte o di libera detenzione.

LA PERIZIA dell' ing. Averna
(si omettono le premesse e i periodi non interessanti, ma sicuramente autonomi rispetto alle conclusioni ; in corsivo i miei commenti)
La classificazione è stata, in qualche caso, complessa e al limite non eseguibile. Ad esempio una cartuccia calibro 22 priva sul fondello di qualsiasi riferimento non può essere attribuita con certezza ad un fabbricante e ad una nazione. Si può ipotizzare che cartucce di questo tipo siano fabbricate per la dotazione a corpi speciali cui vengono assegnate missioni particolari e, in caso di uso delle armi, non lascino tracce che consentano di risalire agli esecutori e quindi ai mandanti.
(Nota Mori: Lavorando di fantasia, e per pura inclinazione ad aggravare la posizione dell'indagato, il perito lascia intendere al giudice che una unica e volgare cal. 22 - lunga o corta, egli proprio non se ne preoccupa - priva di marchio, come spesso avveniva un tempo, è una misteriosa cartuccia da guerra per corpi speciali di assassini con mandante ignoto. Sarebbe ora di finirla di scrivere che quando un innocente viene condannato, la colpa è del giudice. Mi viene in mente quel PM il quale in una requisitoria disse: la condotta dell'imputato è gravissima, non solo perché si proclama innocente, ma perché non ha lasciato la minima prova a sua carico! Il perito doveva solo rispondere "il reperto n... è costituito da una vecchia cartuccia cal. 22 .... priva di marchi, come in passato avveniva; è munizione per arma comune da sparo". )
……(omissis)
Si sono presentati anche casi di incertezza nella classificazione a seguito delle alterazioni apportate, prima del sequestro, al materiale: una carcassa di bomba a mano che presentava una fascia di colore giallo che, nel codice militare italiano, indica un ordigno da addestramento. La sigla riportata sulla carcassa però era quella della bomba a mano operativa e quindi si potrebbe pensare che qualcuno abbia inteso limitare in qualche modo la responsabilità correlabile con la detenzione dell'oggetto cercando di occultarne la vera natura.
(Nota Mori: L'involucro di granata si chiama “guscio” e non carcassa. Ma siccome il perito forse non ha capito di che cosa si tratta, lo fa diventare un oggetto misterioso alterato per fini molto sospetti al fine di trarre in inganno i periti! Neppure gli passa per la testa di dire semplicemente “non so bene di che cosa si tratta perché non sono esperto di bombe e mine, non ho mai fatto il militare, tutto quello che so lo ho letto sui libri”. Inoltre non avendo capito che era una normale MU/50, non si è posto il problema di capire se originariamente si trattava di un esemplare da guerra o da esercitazione o inerte, il che per l'imputato faceva una bella differenza)
Operazioni tendenti a limitare la responsabilità alterando lo stato del materiale erano osservabili anche nel caso delle cartucce di artiglieria leggera che presentavano il bossolo forato e l'innesco rimosso e collocato nuovamente nella sua sede.
(Nota Mori: Idem come sopra; una qualunque persona avrebbe detto che l'imputato, da onesto cittadino, si era preoccupato di disattivare le cartucce forando il bossolo, come si fa in tutti i paesi del modo, Italia compresa, e che quindi era innocente; invece il nostro dice al giudice che l'imputato ha fatto una alterazione dolosa e maligna per sottrarsi alle proprie responsabilità)
Con questa operazione probabilmente si riteneva di trasformare le cartucce in simulacri. A1 riguardo in altra parte della trattazione si riportano alcune annotazioni tecniche. Le risultanze della analisi dei reperti e delle ricerche finalizzate alla classificazione vengono riportate nello schema sinottico allegato alla presente relazione. In questa sede si ritiene opportuno porre l'accento su una serie di questioni tecniche che sono state esaminate per classificare correttamente il materiale.
In osservanza alla Legge 110/75, che considera alla stessa stregua un'arma portatile da guerra (o tipo guerra) ed una parte di essa, si potrà affermare che una carcassa integra di bomba a mano (cioè priva di operazioni finalizzate a rendere la componente inservibile e quindi non riciclabile) è certamente parte di arma da guerra.
(Nota Mori: Il problema non è se sia parte di arma da guerra perché lo dice la legge ed ovvio che una granata o una mina sono composte da parti inerti unite all'esplosivo; il problema è se un vecchio involucro ricavato dalla demolizione di una mina, sia praticamente ed utilmente riutilizzabile. E la risposta non la può dare chi non è un militare esperto di bombe, chi non ha mai visto esplodere o disattivare una mina.)
……(omissis)
ARMI COMUNI
L'indagato deteneva senza denuncia armi comuni da sparo. Le quattro pistole lanciarazzi esaminate sono certamente di origine militare e di fabbricazione russa. Il calibro 4 (con riferimento alla scala inglese) è di diametro notevole e i due esemplari di munizionamento per le stesse ritrovati in possesso dell' indagato potrebbero certamente arrecare offesa alla persona, se sparati da breve distanza. Sia le armi che il munizionamento sono in perfette condizioni di conservazione e certamente idonei al funzionamento.
(Nota Mori: Una delle quattro non era russa, ma austriaca (ARMEX LP 57); il successivo Collegio peritale le ha dichiarate strumenti di libera detenzione, se destinate al soccorso; che cosa c'entra il fatto che a breve distanza potrebbero recare offesa alla persona?Anche una sparatappi di sughero provoca danni se si appoggia ad un occhio)
La Legge 110/75 considera le pistole lanciarazzo (Nota Mori: La legge le chiama pistole lanciarazzi) del tutto equiparabili alle altre armi comuni da sparo in considerazione anche della attitudine ad arrecare offesa alla persona.
(Nota Mori: Non è vero; la legge, art. 2 L. 110/1975, dice che sono armi comuni se idonee ad offendere la persona; e il perito deve accertare se lo sono o no; ai giudici non interessano le opinioni personali di un ingegnere, ma il risultato scientifico delle sue indagini)
In passato si sono verificati episodi di danni alla persona culminati, in qualche caso, con la morte del soggetto attinto dal razzo.
(Nota Mori: se il perito non fa prove, non cerca di trovare le cartucce per lanciarazzi dell'ex Armata Rossa, che nel frattempo ha cambiato colore, non verifica se lo strumento sia funzionante, come fa a dire che è pericoloso?)
Giova inoltre precisare che le pistole sequestrate non risultano iscritte nel Catalogo nazionale delle armi Comuni da sparo.
(Nota Mori: ciò “giova” solo a far condannare ingiustamente l'imputato! Come fa uno strumento vecchio ad essere iscritto in Catalogo? Non può e non deve essere iscritto perché la catalogazione riguarda solo le armi di nuova produzione o importazione a partire dal'ottobre 1979)
Ancora sulle pistole lanciarazzo occorre dire che tre esemplari erano uguali e questa circostanza indurrebbe ad escludere che la detenzione avesse fini collezionistici, bastando in quel caso un solo esemplare.
(Nota Mori: osservazione insulsa ed estranea ad ogni esperienza - chi trova oggetti rari se li prende, magari per poter fare scambi con altri collezionisti -, che serve solo a suggerire al giudice che l'imputato aveva strani fini; forse voleva riorganizzare la rivoluzione di ottobre!)
Infine sulle pistole di cui sopra corre l'obbligo di dire che le stesse sono certamente armi in dotazione all'Armata Rossa, ma lo scrivente ritiene non possano classificarsi "armi da guerra" in quanto mancanti di un requisito, richiesto dalla Legge 110/75, e cioè la "spiccata potenzialità offensiva".
(Nota Mori: il perito è nella Commissione consultiva per le armi e dovrebbe sapere che la spiccata potenzialità offensiva non basta per dichiarare da guerra un'arma: questa deve essere "destinabile, in ragione della potenzialità al moderno armamento per impiego bellico"; inoltre come si fa a parlare di potenzialità offensiva per uno oggetto che non è destinato ad offendere?!!; un visore notturno moderno appartiene al materiale di armamento ma non certo per la potenzialità offensiva, con buona pace dell'ingegner perito!)
….. (omissis)
ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE - CARICATORI
L' indagato deteneva caricatori per armi da fuoco che, in relazione al notevole numero di cartucce che possono contenere, sono da considerare parte di arma da guerra, non essendo conformi a quelli di cui alle schede di catalogazione relative ad armi destinate al mercato civile in cui potrebbero adoperarsi.
Nella fattispecie si tratta di caricatori per il fucile mitragliatore Thompson (Nota Mori: il Thompson è un moschetto automatico, non un fucile mitragliatore!) aventi capienza di 20 colpi quindi superiore a quella ammessa per la versione civile dell'arma.
Questo assunto è stato oggetto di una recente circolare del Ministero dell'Interno che ha riaffermato il principio sopra enunciato.
L' indagato deteneva anche caricatori per arma tipo guerra e precisamente un caricatore per il moschetto automatico Beretta (MAB) ed uno per la Machine Pistole (MP 38) adoperata dai tedeschi durante l'ultimo conflitto mondiale.
Si fa riferimento ad armi "tipo guerra" in quanto trattasi di parti di arma che, pure essendo dotate di spiccata potenzialità offensiva (entrambe possono sparare a raffica), non sono in dotazione ad un moderno esercito in quanto superate da altre più sofisticate.
(Nota Mori: errore grave. Il nostro perito e membro della Commissione dimetica che la legge sull'armamento dice chiaramente che fanno parte del materiale di armamento tutte le pistole mitragliatrici; e un'arma che fa parte ufficialmente dell'armamento è necessariamente arma da guerra e non tipo guerra)
MINE ANTIUOMO ED ANTICARRO
Il Consulente di parte, ha definito tali oggetti: "involucri di mine anticarro ed antiuomo di vario tipo" ….. "di non pericoloso maneggio" in relazione al fatto che sono "prive della carica esplosiva, dell'innesco e di alcune parti".
Giova precisare che la valutazione del pericolo nel maneggio può essere espressa con riferimento a personale militarmente addestrato e che abbia buona conoscenza dei vari tipi di ordigno.
(Nota Mori: ma che accidenti dice? Capisco male o scrive che per maneggiare un guscio vuoto di mina – destinato ad addestrare proprio chi non le conosce - ci vuole personale addestrato???)
Inoltre nel caso delle mine antiuomo da esercitazione tipo AUPS è del tutto evidente, con riferimento alla letteratura (Nota Mori: Eh no, caro perito, quando per rispondere ad un quesito del genere si ha bisogno di guardare un libro, vuol dire che di mine se ne sono viste molto poche!) , che trattasi di congegni del tutto identici a quelli operativi. Le uniche differenze essendo costituite dal tipo di innesco che si intende adoperare e dalla presenza o meno della carica di esplosivo.
(Nota Mori: grande ragionamento; sarebbe come dire che un'arma di legno è del tutto identica ad un'arma vera, salvo il particolare trascurabile che questa può sparare!)
Infatti l'innesco operativo è dimensionalmente identico a quello da esercitazione e differisce soltanto per l'intensità del dardo che lancia.
(Nota Mori: non è vero; l'innesco della mina da esercitazione non detona, ma fa solo una fiammata che accende un fumogeno dimostrativo; uno è un detonatore, l'altro è un artificio pirotecnico; il primo squarcia una mano, il secondo fa una bruciatura)
L' indagato deteneva un notevole numero di mine del tipo predetto e disponeva anche di molte decine di percussori di ricambio per le stesse.
(Nota Mori: si tratta di meccanismi elementari non essenziali e quindi del tutto irrilevanti)
Le mine da uso didattico sono sostanzialmente uguali a quelle operative ad eccezione della carica esplosiva che viene sostituita con materiale inerte.
Risulta del tutto evidente che chiunque potrebbe sostituire l'impasto inerte con esplosivo e ottenere una mina antiuomo o anticarro perfettamente funzionante.
La tesi della remissione in pristino delle mine è fondata su un presupposto tecnico che il Consulente di parte non menziona: le parti che compongono le mine non presentano alcun tipo di alterazione o sezionamento che ne impediscano il corretto uso.
Fra gli oggetti sequestrati all' indagato erano presenti anche gli inneschi da esercitazione per mina antiuomo o anticarro. Si precisa al riguardo che gli inneschi in parola non sono reperibili da parte di civili in quanto materiale di uso esclusivamente militare.
(Nota Mori: Questi inneschi sono delle capsuline tipo inneschi di cartuccia da caccia, che non sono sul mercato civile perché nessuno saprebbe che cosa farsene, non perché sono strumenti di morte. Se uno vuol fare una bomba casalinga non prende certo un inutile innesco di minima efficacia, appartenente alla categoria dei prodotti di libera vendita, ma un qualsiasi detonatore commerciale)
Non può inoltre sostenersi la tesi che trattasi di esplosivi di V categoria in libera vendita in quanto non risulta che siano stati esaminati e classificati dalla Commissione Consultiva Centrale per le Armi.
(Nota Mori: ragionamento sbagliato; una fontana luminosa rimane un artificio pirotecnico della V categoria anche se non classificato; vi sarà una contravvenzione per la mancata classificazione, ma rimane della V categoria e non diviene certo uno strumento bellico. Ad ogni modo, come già anticipato, il collegio peritale nominato dal GUP ha demolito tutta questa parte della perizia accertando trattarsi di materiale non praticamente riutilizzabile; ad ogni persona di buon senso è chiaro che non si può criminalizzare un pezzo di plastica che chiunque si può costruire in cantina con un'ora di lavoro; una mina nasce con l'assemblaggio di tutti i pezzi con l'innesco e l'esplosivo e non basta davvero possedere un certo guscio per comporre un ordigno)
BOMBE CARICHE
Le due bombe a mano della prima guerra mondiale e la granata inglese tipo PIAT sono state oggetto di successivi accertamenti nell'ambito di un incidente probatorio e quindi lo scrivente si astiene dalla trattazione di tali oggetti.
(Nota Mori: Piccolo errore! Il perito ha definito granata PIAT quello che invece era un razzo da Panzerschreck, per altro già sparato ed inattivo)
BOMBE A MANO
Le bombe a mano ritrovate rappresentano un campionario vasto ed articolato che abbraccia tutta la produzione mondiale ed un arco di tempo che spazia dai primi anni del secolo fino ai giorni nostri.Tutte sono state oggetto di smantellamento e mancano dell'esplosivo, alcune sono state anche private, in parte o del tutto, del congegno di innesco.
In tutti i casi i gusci non presentano alcuna traccia di intervento finalizzato ad impedirne nuovamente l'uso e si può ragionevolmente supporre che sia avvenuto uno smontaggio da parte di persona competente e non si può escludere che le parti mancanti (incluso l'esplosivo) siano state conservate.
Rimane peraltro ignota la destinazione dell'esplosivo estratto dalla bombe a mano sequestrate all'imputato.
Si ritiene invece indubbia la classificazione dei gusci delle bombe a mano: trattasi di parti di arma da guerra. Peraltro nella stragrande maggioranza dei casi non si sono rilevate tracce di operazioni meccaniche atte ad impedire il riuso di tali componenti.
(Nota Mori: un perito deve spiegare come un guscio vuoto possa o non possa essere riutilizzato e non fare affermazioni apodittiche)
Alcune a mano non sono del tutto disattivate: è il caso di un esemplare di fabbricazione italiana di tipo SRCM da esercitazione.Tale ordigno potrebbe essere adoperato da chiunque senza difficoltà anche se è privo in atto della carica di esplosivo.
(Nota Mori: certo, anche un bambino potrebbe usarla per tirarla come una pietra!!)
L'assenza della carica non fa venire meno la natura bellica dell'oggetto né attenua il divieto di detenzione (così la Cassazione sez. 1 sentenza 09273 del 08/11/1983 "Le bombe a mano costituiscono armi da guerra poiché sono predisposte per un preciso fine bellico che non è necessariamente connaturato alla micidialità delle stesse.”).
(Nota Mori: che c'entra la Cassazione? La massima è citata a sproposito perché riguarda altra fattispecie e cioè le bombe antisommossa cariche. Inoltre i giudici non sono dei tecnici ed è il perito che deve illuminarli; nel 1983 qualche perito sciocco ha forse detto loro uno sciocchezza ed essi gli hanno creduto; non è proprio il caso che gli altri periti tramandino ai posteri sciocchezze storiche)
Risulta destituito di fondamento il concetto che chiunque potrebbe adoperare un qualsiasi contenitore di metallo pesante per costruire un ordigno esplosivo. Infatti in questi gusci si rileva la presenza di zone in cui il metallo ha spessore sottile ed altre in cui il metallo è molto spesso. Questa configurazione non è casuale in quanto a seguito della esplosione avvengono le fratture lungo le linee di indebolimento prestabilite e si formano i proiettili di forma regolare costituiti da frammenti dell'involucro. Pertanto risulta evidente la differenza di risultato intercorrente fra l'esplosione di una bombola da gas ed un involucro di bomba a mano tipo "ananas".
(Nota Mori: Chi di queste cose s'intende sa che la “frattura prestabilita” è una pia illusione. Infatti si preferiscono i pallini d'acciaio in matrice di resina. Il nostro perito probabilmente non ha mai visto quanto si frammenta un semplice tubo di ferro riempito di esplosivo e chiuso con due tappi. Come mai non vi sono casi di gusci di bombe a mano ricaricate? Sono queste le nozioni che un perito deve fornire al giudice e non le sentenze della cassazione.)
MUNIZIONI DA GUERRA
Non sussiste possibilità di contraddittorio sulla classificazione di parte del munizionamento sequestrato all' indagato in quanto la presenza di cartucce destinate esclusivamente all'uso militare non è contestabile. Infatti oltre alle cartucce calibro 9 mm parabellum di fabbricazione italiana tedesca e svizzera, sono state ritrovate cartucce riportanti il simbolo che contraddistingue il munizionamento destinato ad eserciti facenti parte della NATO.
(Nota Mori: il perito forse non sa che un cerchio crociato è un contrassegno amministrativo; una cartuccia civile usata dall'esercito e marchiata Nato, rimane pur sempre una cartuccia civile; come membro della Commissione consultiva delle armi sa poi benissimo che questa più volte ha detto al Ministero che il 9 para non è più munizione da guerra ed è grave tacere ciò al giudice che deve farsi una sua opinione; è inoltre fuorviante dire che “non vi sia possibilità di contraddittorio”; vi è valida dottrina e vi sono sentenze di merito, anche di corte di appello, le quali dichiarano che il nove para è munizione comune e vi sono armi in tale calibro catalogate come armi comuni. Come fa, da un punto di vista tecnico, a dire che il 9 para è un calibro da guerra, quando nel 90% dei paesi europei è considerato comune?)
Un perito dovrebbe sempre ricordarsi il detto "calzolaio, limitati a parlar di scarpe" e non dovrebbe mettersi a fare il giurista; in tutto il mondo il 9 para è normale munizione per pistola comune usata anche dai militari perché la pistola rimane comune anche se usata da essi; solo in Italia, esclusivamente per l'oppozione del Ministero, ci si ostina a sostenere il contrario, in contrasto con la legge sull'armamento. E il giudice può decidere che il Ministero ha torto e ignorare i suoi atti amministrativi errati. Ma se il perito lo trae in errore affermando che non c' è spazio per discusssione e che in tutto il mondo il 9 para è da guerra, se gli fa credere che il marchio Nato indica irrimediabilmente una esclusività bellica, il povero giudice può solo sbagliare.
…… (omissis)
Si precisa anche che le munizioni per mitragliera da 20mm e 25mm con il bossolo forato e privo del propellente non possono essere considerate, come sostenuto dal Consulente di Parte, "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" in quanto si potrebbe reinserire la carica di lancio attraverso il foro e sparare senza grossi problemi. Si ricorda in proposito che la classificazione dei prodotti esplosivi della V categoria è prerogativa del Ministro dell'Interno su parere della Commissione Consultiva Centrale per le Armi e si ritiene del tutto inverosimile che oggetti simili possano mai aspirare ad una classificazione come quella individuata dal Consulente predetto.
(Nota Mori: L'art. 82 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 include i bossoli innescati per artiglieria nella categoria V, gruppo A. Ma come mai in tutto il mondo le cartucce da collezione vengono conservate così e nessuno ha mai provato a ricaricarle ed a spararle e nessuno se ne è mai preoccupato? Un perito non deve esprimere sue opinioni personali (che, caso strano, non sono mai favorevoli all'indagato), ma dati tecnici basati sull'esperienza e la realtà. E la realtà è che il bossolo viene forato proprio per indicare che esso non è riutilizzabile. In letteratura, tanto usata dal perito, non vi è caso di munizione forata e ricaricata; come fa a dire che è operazione facilissima; forse che lui ci ha mai provato?)
MUNIZIONAMENTO MILITARE DA ESERCITAZIONE
Questa voce si riferisce a quegli oggetti che, pure essendo inerti ed in qualche caso usati e quindi non più integri, hanno la sagoma esterna ed il peso di munizioni militari. In genere si tratta di bombe da fucile che servono ad addestrare al tiro i militari e, al posto della carica di esplosivo, contengono colorante in polvere che, liberato al momento dell'impatto, consente di individuare il punto di caduta. Questi oggetti, con particolare riguardo a quelli usati o non integri, non possono essere equiparati a munizioni, però si ritiene che la detenzione degli stessi possa creare allarme sociale e di fatto non possa essere del tutto libera in quanto potrebbero essere equiparati a materiale di armamento. Le norme vigenti impongono per la fabbricazione di qualsiasi cosa che formi oggetto di fornitura militare, il possesso della apposita licenza per costruire materiali d'armamento. Ne discende che, se per fabbricare borracce o stivali occorre la predetta licenza, l'ipotesi che un soggetto privato detenga una qualsiasi componente di ordigno o di munizione, sebbene inerte, è da escludere tassativamente.
(Nota Mori: qui si arriva al vertice dell'umorismo; il perito scopre che esistono borracce e scarponi da guerra e che una bomba finta può destare allarme sociale; scopre quindi che vi è una specie di reato di “detenzione di oggetto che desta allarme sociale” e induce il giudice a ritenere che sia censurabile e punibile la detenzione di un oggetto inerte con l'aspetto di bomba.) MATERIALE DI PERTINENZA MILITARE
Sotto questa voce ritorna la questione degli oggetti che, pur non essendo armi, sono comunque di uso esclusivamente militare. Per esempio gli artifizi con funzionamento a strappo o i fumogeni. A parte i profili inerenti la provenienza del materiale, che spesso è riconducibile ai magazzini dell'Esercito Italiano, rimane indiscusso l'allarme sociale che può derivare dalla detenzione di tali oggetti.
(Nota Mori: e dagli con l'allarme sociale! Sta a vedere che l'ingegnere si spaventa se vede una borraccia grigioverde! )
CONCLUSIONI
Il quadro complessivo che viene offerto dal materiale sequestrato risulta variegato e certamente è frutto di un accumulo di durata notevole e, per certi versi, difficilissimo (si pensi alle bombe a mano di origine russa).
Anche le direttrici inerenti la provenienza del materiale sono disparate in quanto coesistono oggetti militari di provenienti dai due blocchi, orientale ed occidentale, con altri di origine elvetica o frutto di ritrovamento in zone che sono state campi di battaglia.
L'aspetto singolare è che, tranne piccole quantità di polvere da sparo e inneschi da esercitazione per mina antiuomo, non si e trovato esplosivo.
Questa circostanza confligge con la presenza di un notevole numero di ordigni che sono stati privati della loro carica.
(Nota Mori: si noti l'accanimento del perito il quale sembra convinto che lo Stato lo paghi non per cercare la verità, ma per trovare il modo di aggravare oltremisura la posizione di un indagato e farlo condannare anche se innocente: il fatto che il poveretto avesse fatto tutto il possibile per essere in regola, detenendo oggetti inerti che si comperano di solito al mercato delle pulci, diventa un elemento di sospetto per insinuare che egli forse ha nascosto l'esplosivo. E' indubbio che una relazione così formulata può solo fuorviare il giudice inesperto)
Si ritiene verosimile che gli ordigni siano pervenuti integri nelle mani dell'imputato anche in relazione alla attività di ricerca di ordigni carichi svolta dallo stesso sia in ambiente terrestre che in ambiente subacqueo.
(Nota Mori: il perito confonde la verosimiglianza con le sue fantasie; prima dice che il materiale proviene da varie zone del mondo e poi si immagina che l'imputato l'abbia trovato lui; e da questa prima fantasia, priva del minimo riscontro, fantastica che l'esplosivo lo abbia tolto l'imputato stesso! Ma non è molto più verosimile invece che un guscio di granata russa arrivi dall'Afganistan ben vuoto? Ma che perito è se non sa che dopo la caduta del muro di Berlino questi oggetti inerti all'Est si comperavano per un bicchoiere di vodka?)
FINE DELLA PERIZIA

In base a queste conclusioni, che definire fuorvianti è poco, la gentile fanciulla PM si convinceva di essere incappata in uno dei più grossi casi di traffico di materiale bellico del secolo, contestava al povero farmacista, che intanto languiva in carcere, persino la violazione dei trattati internazionali sulle mine antiuomo e indagava decine di persone che avevano avuto corrispondenza con il farmacista. Un noto perito si vedeva portar via il computer con dentro tutte le perizie che stava facendo per conto di altri giudici ed anche lo scrivente veniva interrogato per sapere perché il farmacista gli avesse spedito una e-mail! Fosse mai che mi avesse chiesto se poteva detenere una bomba atomica! Un noto studioso che ha pubblicato un libro erudito sulle bombe della prima guerra mondiale si vedeva sequestrare tutto il suo materiale di studio ed ha dovuto sudare sangue e soldi per farselo restituire, perché il giudice di Trento lo aveva assolto, ma aveva confiscato tutto. Come è noto, per i giudici non vi nulla di più pericoloso di un bossolo da cannone trasformato in portaombrello.
Fortunatamente alla fine la vicenda si è chiusa in modo decente (però l'imputato dovrà pagare migliaia di euro per perizie inutili), ma forse dobbiamo ringraziare gli errori della perizia Averna perché hanno consentito di affermare con una perizia collegiale di ufficio e con una sentenza (21-12-05, nr. 680/05, Tribunale di Trento, GUP dr. Giorgio Flaim) che involucri di bombe a mano, gusci di mine, cartucce innescate e bucate, sono oggetti di libera detenzione in quanto non riutilizzabili .
Per concludere, sento doveroso riproporre la domanda che già formulai alla fine di un altro mio scritto: non è molto più saggio del nostro, il sistema inglese in cui, quando si scopre che un perito non è adeguato al suo compito, si procede d'ufficio al riesame delle perizie eseguite in precedenti processi e, spesso, si liberano un buon numero di innocenti?

 


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