Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Caricatori da guerra

Talvolta sempre impossibile far capire anche le cose più semplici; un po' perché troppi tendono a leggere le cose solo come fanno loro comodo, un po' perché troppi fanno i giuristi  non sulle leggi, ma sulle frasi sentite al bar.
Adesso è la volta di quelli che vogliono negare che vi siano caricatori da guerra e poi si inventano che se ci fossero, l'arma che li usa diventerebbe da guerra.
Sono solenni sciocchezze.
I punti sono pochi e molto saldi:
- La direttiva europea ha liberalizzato i caricatori per armi comuni; non si è mai occupata di parti di armi da guerra.
- Il D. Lvo 204/2010 che ha recepito la direttiva ha  stabilito che i caricatori per armi comuni non sono più parti d'arma e non devono essere più denunziati; sono accessori.
- La circolare sulla demilitarizzazione non riguarda solo le parti di armi ma anche tutti i "meccanismi o congegni" e per il caricatore che esso "deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo; per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti."
- La legge 185/1967 punisce la detenzione di parti di armi da guerra; all'epoca non vi era la distinzione fra parti essenziali e non essenziali (comunque dalla legge 110/1975 limitata alle armi comuni) e la Cassazione ha sempre adottato una nozione molto allargata di parte di arma da guerra; anche per produrre il seggiolino di una mitragliera ci voleva la licenza per fabbricazione di armi da guerra. Nel 1997 la Cassazione ha detto che sono parti di armi da guerra  nei carri armati "le loro singole componenti specifiche,fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento,i giunti meccanici ed i cingoli."
Il DM 13 giugno 2003 considera materiale di armamento le armi e "i loro componenti appositamente progettati" . Vale a dire che non vi rientrano solo i componenti generici, quelli non specifici, di un'arma da guerra..

Si deve quindi concludere che un caricatore di Sten o di Mab o di M16, ecc., nella capacità originale era, è, e rimane da guerra. È già un favore che il ministero abbia  accettato che non è più da guerra se viene ridotta la capacità e se viene accorciato in modo assolutamente definitivo. Si può detenere senza denunzia un caricatore conforme ai criteri di catalogazione o della attuale classificazione del Banco, ma se si detiene il caricatore originale di un'arma  da guerra (cioè con lo stesso innesto e la stessa capacita, anche se riprodotto) si commette un grave reato e si finisce dritti in carcere.
Se poi uno non mi crede può fare come vuole. E' tutto grasso che cola per gli avvocati.
Sia chiara una cosa: in diritto tutto si può contestare e discutere e mettere in dubbio; si possono fare ipotesi strane e improbabili (caricatore da 30 colpi a ramburo con innesto per il MAB !), ma è indubbio che l'interpretazione ufficiale sarà quella sopra esposta. La legge è fatta per regolare la generalità dei casi, non le stramberie e che cerca le soluzioni estreme o al limite, gioca d'azzardo. Dice la saggezza popolare "fai come gli altri e non sbaglierai troppo".

Non so da dove sia nata l'idea che usando un caricatore da guerra, diventi la guerra anche l'arma comune su cui si monta. È una scemenza. Il caricatore da guerra uno se lo può infilare dove vuole (vedo che molti li desiderano in modo sfrenato), ma il buco rimane quello che era prima!

(8-3-2013)

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it