A che serve il diritto se il giudice travisa i fatti?
Il diritto serve a valutare le condotte umane al fine di stabilire a quali regole giuridiche esse sono sottoposte. Il giudice ha studiato queste regole e ma per valutare i fatti si dovrebbe affidare ad esperti, ma in genere si affida alla propria esperienza, sebbene nulla può provare che egli ne abbia in certi settori. La legge ha da tempo sotterrato la sciocchezza medievale che il giudice e il superperito rispetto ai periti e che ci si possa affidare "al libero convincimento" del giudice: il processo penale richiede prove scientificamente valide idonee a sostenere una costruzione logica inoppugnabile.
Non si può dichiarare una persona colpevole di omicidio se prima no si accerta
- che c'è un morto
- che la morte è dovuta a causa violenta
- che la causa violenta deriva da una condotta umana altrui
- che la condotta umana era voluta
- che non vi sono fatti configurabili come esimenti
Tutti fatti che non hanno nulla a che fare con il diritto, fatti che vengono stabiliti da periti che hanno studiata la scienza e non il diritto.
Come fa una giudice a esprimersi su cose che non hanno mai sfiorato i suoi neuroni, salvo forse che vedendo qualche scena cinematografica?
Che ne sa della pericolosità di una rissa, se al massimo in vita sua ha preso qualche schiaffo dal padre o dalla moglie? Che ne sa di come avviene una violenza sessuale se in vita sua ha potuto, al massimo, violentare la propria mano? Non si pretende che il giudice abbia fatto il teppista, ma almeno qualche libro avrebbe potuto leggerlo. A esempio:
-Un buon trattato di medicina legale.
-Hartley, Combat Without weapons, 1942
-John Millery. The completer How to kill book, 1992
-Ph.D. N. Mashiro, Black Medicine: The Dark Art of Death, The Vital Points of the Human Body In Close Combat, Paladin Press 1978.
Avrebbero imparato che un’aggressione è sempre pericolosa e non si può mai sapere in anticipo se ad uno schiaffo o ad un pugno ne seguiranno o meno altri oppure se alla legittima reazione del percosso l’aggressore si incattivirà ancor più e magari estrarrà un’arma (la cosiddetta escalation). Nella loro dappochezza i giudici ragionano come se la mente di un criminale funzionasse come la loro, non hanno idea di che cosa sia uno psicopatico o un drogato che ha bisogno di droga; costoro sono del tutto indifferenti al dolore ed alle sofferenze altrui e quindi privi di limiti.
Una violenza alle persone deve sempre essere considerata pericolosa, salvo manifeste circostanze di fatto. Ad esempio se chi la esercita è sicuramente disarmato ed è sicuramente inferiore fisicamente all’aggredito. Ad es. un ragazzetto o un ottantenne o un invalido. Ed anche questa non è una valutazione facile perché certezze non ve ne saranno mai: un ragazzetto può essere in possesso della pistola del padre, un ottantenne può essere un esperto di arti marziali, un invalido può essere un paraolimpico. E non è assolutamente facile capire se una persona porta su di sé armi da fuoco, arnesi da taglio o da punta o contundenti. Si consideri quanto sia frequente che un litigante afferri una bottiglia, la spezzi ed uso il collo di essa come un'arma micidiale con cui si può sgozzare, sfregiare, tagliare vene.
Sempre si deve temere che la persona la quale dimostra comportamenti aggressivi sia in grado di ferire od uccidere.
La pericolosità poi non è rapportabile al tipo di azione. Uno schiaffo violento provoca vibrazioni dannose al cranio ed è frequente il trauma causato da scoppio o schiaffo a mano aperta sull'orecchio con perforazione del timpano. Vi sono stati casi in cui l’aggressione con schiaffo ha cagionato un infarto alla vittima. Una forte percossa all'orecchio può causare svenimento a causa di diverse possibili cause, tra cui la stimolazione del nervo vago, la vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB) o, in casi più gravi, un trauma cranico. E uno svenimento di questo tipo prova crollo a terra che cagionerà altre lesioni. È ormai noto a tutti i giorni che un trauma cranico è pericolosissimo, tanto che ciclisti, sciatori, utilizzatori di monopattini elettrici operai edili, devono indossare un casco.
Di recente la Cassazione si è espressa su un caso di legittima difesa che riportiamo qui sotto.
Diceva Giambattista Basile ne
Lo Cunto de li Cunti: Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: Il primo che non sa. Il secondo che non vuol sapere. Il terzo che pretende di sapere.
Molti giudici sembrano eccellere nell'arte di rappresentare tutti i tre gruppi contemporaneamente!
Il caso era semplice e non controverso: l'imputato viene assalito da un tizio che inizia a picchiarlo in testa con un sbarra di ferro; quindi gli era ben vicino; l'imputato gli si stringe addosso per bloccarlo, si trova davanti alla bocca la testa dell'aggressore e gli dà una bella morsicata ad un orecchio; poi, o perché l'aggressore tira indietro la testa di scatto, o perché lo fa l'imputato, il padiglione e del tessuto cutaneo circostante si strappano.
Per i giudici l'imputato merita otto anni di galera perché ha esagerato!
Vediamo di chiosare la sentenza ricca di allucinanti affermazioni che sono dei giudici di primo e secondo grado, ma che la Cassazione fa proprie.
Cassazione penale 5 novembre 2021 n. 4857
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 23/07/2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20/02/2020 che aveva affermato la responsabilità penale di M.M. , condannandolo alla pena di 8 anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 583 quinquies c.p., per avere cagionato lesioni personali a K.R. , procurandogli, con un morso all'orecchio, la rimozione in toto dell'elice fino all'antelice del padiglione auricolare sinistro, con esposizione della cartilagine, da cui derivava una deformazione del viso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.M. , Avv. F. S., deducendo, con due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della legittima difesa e dell'eccesso colposo.
Premessi diffusi richiami al testo della sentenza impugnata ed ai limiti della legittima difesa e dell'eccesso colposo, sostiene il ricorrente che, nella fattispecie, unica reazione difensiva adeguata, per il ricorrente a mani nude, è stato l'inevitabile contatto fisico con l'aggressore, nell'unico intento di disarmarlo della sbarra di ferro con la quale lo aveva già ripetutamente colpito in testa, e ciò potendo solo utilizzare le mani o anche morsi per farlo desistere, non avendo alcun altro mezzo a disposizione; nella specie non vi sarebbe volontarietà, essendo i morsi solo mezzi fortuiti istintivi di chi, a mani nude, cerca in ogni modo di difendersi dall'aggressore armato di una sbarra metallica.
Sostiene che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione lo stato di concitazione del momento dell'aggressione avendo l'imputato in quel rapido frangente l'unico obiettivo di salvarsi dall'aggressione in modo meno gravoso, proprio a causa dello stato di totale agitazione e turbamento.
Sotto altro profilo sostiene che la Corte territoriale sia incorsa in un vizio di motivazione, in quanto, pur riconoscendo che fu effettivamente il K. ad aggredire per primo il ricorrente, non ha considerato che quest'ultimo ha reagito al solo fine di fermare la repentina azione aggressiva dell'altra persona armata di una sbarra di ferro con cui aveva iniziato a colpirlo in testa. Il morso all'orecchio è il gesto puramente istintivo di chi è costretto al contatto per disarmare l'aggressore dal palanchino di ferro con il quale lo stava colpendo.
In presenza di uno stato di necessità, dunque, al più il fatto poteva essere qualificato in termini di eccesso colposo, essendo venuta meno la proporzione tra offesa e difesa per colpa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Premesso che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408), va ribadito che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 02, con riferimento ad una fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della L. 26 aprile 2019, n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell'azione asseritamente difensiva).
NOTA: Le massime della Cassazione affermano principi di diritto. Non c'entrano nulla con il fatto in esame in cui si doveva solo stabilire se i fatto erano stati valutati in modo logico.
Ciò posto, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza della scriminate invocata, anche nella forma dell'eccesso colposo, sul presupposto dell'assenza di proporzionalità tra la difesa (
recte, le modalità attraverso cui si è estrinsecata) e l'altrui offesa.
La Corte d'Appello, facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, ha evidenziato che, nel caso in esame, la condotta incriminata è consistita nella estirpazione radicale della parte esterna dell'orecchio, per realizzare la quale, come logicamente osservato dal giudice di seconde cure, la persona offesa doveva necessariamente essere posta nell'impossibilità di muoversi per un determinato lasso di tempo …
NOTA: come dire che l'imputato è stato fortunato che non gli abbiano contestato il sequestro di persona! Ma che pensata è il sostenere che il morso è lecito solo se è un "mordi e fuggi"? E' chiaro che il morso consentiva di tener fermo l'aggressore finché non terminava l'aggressione. I giudici non dicono affatto che egli avesse lasciato la sbarra di ferro e perciò ,se appena avesse potuto muoversi, poteva ricominciare a picchiare. E una sbarra di ferro sulla testa può essere mortale. E lo stroppo se lo può essere procurato l'aggressore che cercava di liberarsi per continuare a picchiare. Quindi una furia omicida a cui si è opposto solo un morso ad un orecchio che mai può essere letale.
…- durante il quale il ricorrente avrebbe ben potuto attuare una condotta diversa, meno efferata, semplicemente finalizzata a disarmare, o comunque a neutralizzare l'avversario.
Altra pensata: cosa poteva fare l'imputato per disarmarlo? Forse andare a prendere lezioni di arti marziali? I giudici non sanno che cosa doveva fare, ma sono convinti che la doveva fare! E poi morsicare un orecchio non è certo un'azione efferata; di solito fa solo un po' male. Vi è stato un caso in un cui una donna costretta a sesso orale ha dato una bella morsicata al pene del violentatore con danni poco riparabili. Di certo i nostri giudici avrebbero sostenuto che dover dargli solo un morsetto di avvertimento e farlo desistere, ad esempio proponendogli un coito normale! Quando si vuol sostenere ad ogni costo "che Cristo è morto di freddo" si può anche dire che una botta con una sbarra di ferro in testa è una quisquiglia rispetto all'efferatezza di un morso ad un orecchio.
L'imputato avrebbe d'altronde potuto, una volta immobilizzato ..
Altra pensata: mica l'aveva legato. Era trattenuto solo per l'orecchio; se la presa veniva meno mica scappava, ricominciava a tentare di uccidere!
l'aggressore, darsi alla fuga, ….
…
da cosa deducono i giudici che l'aggressore non lo avrebbe inseguito? Tra le righe sembra di leggere la favola di Cappuccetto Rosso: c'era nel bosco un tenero lupo che con le migliori intenzioni educative prendeva una delicata sbarra di ferro e dava leggeri colpetti a Cappuccetto; questi, invece di subire morsicava il lupo ad un orecchio, atto sanguinario di inaudita ferocia, e poi insisteva a tenere l'orecchio fra i denti per oltre tre secondi così .impendo al lupo di continuare nella sua eduzione a sprangate . L'imputato è stato fortunato che non gli abbiano contestato anche atti di cannibalismo!
… invece di cimentarsi in quella cruenta ed efferata condotta lesiva, che esorbita evidentemente dalla mera volontà di neutralizzare la persona offesa, scegliendo consapevolmente ed intenzionalmente di compiere un atto gravemente lesivo, consistito nell'ablazione dell'orecchio, per imprimergli un marchio visibile ed indelebile.
NOTA Pura invenzione dei giudici basata sul nulla. Se l'orecchio si è strappato vuol dire che l'imputato ci ha lavorato sopra per torturare l'aggressore, per punirlo, perché sapeva che lo avrebbe deturpato, e chi più ne ha più ne metta. Dagli atti risulta solo un morso e uno strappo, che può aver dato lo stesso aggressore. Se c'era una cosa imprevedibile era proprio che il un morso provocasse tanti danni (su cui i giudici sguazzano, ma davvero è difficile capire come lo strappo di cute a lato del cranio possa aver deformato il volto, che è la parte anteriore del cranio. Forse lo ha ricucito un veterinario! Sulla lesione non risulta essere stata fatta alcuna indagine medica.
3. Tanto premesso, va dunque osservato che la condotta lesiva posta in essere ha travalicato i limiti della mera reazione difensiva, non soltanto per la sproporzione della difesa,
NOTA: Dove è la sproporzione tra il pericolo di morte per sprangate e la lesione ad un orecchio?
… ma anche per l'assenza del requisito della inevitabilità altrimenti del pericolo, inteso come impossibilità di difendersi con una offesa meno grave di quella arrecata;
NOTA: Belle parole ma non sono in grado di dire che cosa poteva fare in concreto l'imputato di meno se non lasciarsi picchiare!
in tal senso escludendo la configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p., e, di conseguenza, la stessa configurabilità dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p..
NOTA Quindi per i giudici, di fronte a sprangate non ci si può difendere, ma si deve solo cercare di evitarle; meditate sull'assurdità: non si può parla di legittima difesa perché le sprangate non giustificavano neppure il morso!
Nel rilevare che, nella fattispecie, non viene in rilievo l'art. 55 c.p., comma 2, che, introdotto dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, si riferisce ai casi di legittima difesa c.d. domiciliare, va innanzitutto evidenziato che il motivo concernente il mancato riconoscimento dell'eccesso colposo pur oggetto di motivazione da parte della sentenza di primo grado non risulta essere stato devoluto con l'atto di appello, che aveva limitato le censure al mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell'attenuante della provocazione; ne consegue che il motivo è nuovo, e dunque inammissibile.
Peraltro, va rammentato che, affinché risulti integrata la fattispecie di eccesso colposo, è indispensabile che ricorrano i presupposti della scriminante e che i limiti della stessa vengano, per colpa, superati.
In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini Said, Rv. 275269).
Pertanto, l'eccesso colposo potrà ritenersi integrato solo qualora ricorrano, cumulativamente, due presupposti: la sussistenza a monte dell'esimente e l'eccesso dovuto al solo errore di valutazione, giacché l'eccesso consapevole e volontario si traduce in una condotta volontaria che fa ricadere il comportamento nella sfera della condotta dolosa, autonomamente punibile.
Nella fattispecie, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, alla stregua di una valutazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la reazione dell'odierno ricorrente, non limitata ad una neutralizzazione, ma sfociata in una estirpazione dell'orecchio che presuppone una immobilizzazione (sia pur temporanea) dell'avversario, integra una condotta volontaria, autonomamente punibile, in quanto del tutto esulante dai confini della reazione difensiva, e rientrante nel concetto di eccesso doloso, situazione nella quale, pur sussistendo la necessità di difendersi, non ricorrono i requisiti della inevitabilità altrimenti del pericolo e della proporzione tra offesa e difesa.
Nota: chiaramente errata in diritto l'affermazione che per aversi eccesso di legittima difesa occorra … non si sa sa che cosa! Credo proprio che si siano dimenticati, tra l'altro, che esiste anche la legittima difesa putativa. Ma è cosa superiore alle mia capacita come si possa sostenere che se vengo colpito a sprangate, la mia difesa non è giustificata. O forse volevano sostenere la tesi che l'imputato aveva subdolamente spinto lo sprangatore ad assalirlo per potergli poi masticare l'orecchio
Va, infine, evidenziata la manifesta infondatezza della deduzione con cui il ricorso sostiene che il morso all'orecchio sia stato un mero atto “istintivo”, non volontario, e come tale punibile a titolo di colpa: non ricorre, invero, un atto ‘istintivo (quale potrebbe essere il protendere le braccia per evitare o attutire l'urto di una caduta), bensì una azione sorretta da un reale impulso cosciente della volontà, benché formatasi istantaneamente nell'ambito di un contesto concitato.
NOTA Altra invenzione di inesperti: nel corso di una lotta un segue la regola del "dove colgo, colgo" perché non si può fare alimenti, decimi di secondo possono decidere tra la vita e la morte; figurarsi se ci si può difendere con atti premeditati; è l'aggressore che vuol far del male, la vittima vuol solo salvarsi, ed è comprensibile che sia anche un po' in cazzato!
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Bolzano, 12-7-2025