Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Come si impugna un atto amministrativo

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Un atto amministrativo può essere impugnato in via amministrativa o in via giurisdizionale. Tralasciamo i casi del tutto particolari ed esaminiamo ciò che di regola si può fare.

Impugnazione amministrativa

Un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Si devono evitare assolutamente digressioni personali (del tipo "ho servito la patria" per 20 anni ed ora mi capita questo!), storie pietose, argomenti eccessivamente polemici, toni offensivi. Invece di scrivere "il questore non conosce le leggi sulle armi e non capisce nulla" è preferibile scrivere "Ritiene lo scrivente che chi ha emesso l'atto sia incorso in un errore interpretativo perché la legge stabilisce cosa diversa da quanto sostenuto nella motivazione dell'atto".

Ricorso gerarchico:
- Gerarchia: essa è ormai limitata a poche amministrazioni, tra cui quella della pubblica sicurezza. La scala gerarchica è: questore - prefetto - ministro dell'interno. Vale a dire che per un atto firmato dal questore si fa ricorso al prefetto e per quello firmato dal prefetto si fa ricorso al ministro. Non è possibile saltare uno scalino o ricorrere due volte, prima al prefetto e poi al ministro. Le formalità da seguire sono le seguenti:
- Termine per il ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
- Stesura: il ricorso va scritto su carta bollata, anche con applicazione di marche, e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esporti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi.
- Presentazione: va consegnato direttamente all'autorità a cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno (vale la data di spedizione) o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
- Decisione: il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al TAR.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato
È un ricorso amministrativo che viene proposto solo contro atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione); può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito.
Se si è impugnato il provvedimenti davanti al TAR non si può fare il ricorso straordinario; se si è fatto il ricorso straordinario non si può ricorrere al TAR.
- Termine: Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.
- Stesura: il ricorso va scritto su carta bollata, anche con applicazione di marche, e non occorre che sia firmato da un avvocato. Va redatto in due copie (oltre a quelle per eventuali controinteressati). Può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato per pericolo di danni gravi ed irreparabili.
Attenzione: Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto una tassa di 600 euro per depositare il ricorso (900 se non si ha la posta certificata).
- Presentazione: entro detti 120 giorni il ricorso deve essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che ha emanato l'atto, ad eventuali controinteressati; entro lo stesso termine l'originale del ricorso notificato deve essere depositato presso l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato e presso il ministero competente. Se l'atto non è riferibile ad un ministero, il ricorso va presentato alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Il deposito va fatto nelle stesse forme previste per la presentazione dee i ricorso ordinario
- Decisione: L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero. L'istruzione deve essere conclusa entro 120 giorni. Se il Ministero non adempie, il ricorrente deve notificare al Ministero competente domanda con cui chiede che il ricorso venga presentato al Consiglio di Stato per il parere. In caso di risposta negativa o silenzio l'interessato provvede a depositare direttamente copia del ricorso presso il CdS. Il CdS acquisiti, se necessario, ulteriori elementi, emette un parere che in sostanza è una sentenza di accoglimento o rigetto dei ricorso che viene emanata con decreto del Presidente della Repubblica. Come si vede il tempo minimo per la decisione è di circa un anno.

Attenzione: la pubblica amministrazione interessata può richiedere che il ricorso venga deciso in via giurisdizionale, con opposizione proposta entro 60 gg. dalla notifica del ricorso straordinario e notificata al ricorrente; il ricorrente che voglia procedere oltre non può fare altro che prendersi un avvocato e proporre ricorso al TAR, come ora espongo.
In Sicilia il ricorso viene rivolto al Presidente della Regione siciliana. In Alto Adige non è ammesso.

Impugnazione giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al giudice amministrativo che si chiama Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). La determinazione della competenza è un po' complicata; per gli atti emanati da autorità locali è competente il TAR della regione in cui opera l'autorità salvo che vengano impugnati anche atti con rilevanza generale (ad esempio un regolamento) poiché in questo caso diventa competente il TAR del Lazio; per quelli emanati da un ministero è competente il TAR del Lazio salvo che si tratti di atti i cui effetti si esplichino solo in ambito locale; se però viene impugnato un atto con rilevanza generale, riemerge la competenza del TAR del Lazio.

Non è richiesto che l'atto sia definitivo; quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo. Sono impugnabili solo gli atti che contengono una manifestazione di volontà dell'autorità; non i pareri che preludono alla decisione finale.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza per violazione di legge (il caso più frequente derivante da erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione), per eccesso di potere (travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.).

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Con il ricorso si può anche richiedere il risarcimento dei danni. Occorre essere assistiti da un avvocato.Costa caro, perciò fatevi fare un preventivo.
Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR. La parte deve poi richiedere con domanda scritta che si proceda alla discussione del ricorso.
La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (al Conisglio di Giustizia amministrativa in Sicilia)..


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