Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Vendita di armi od oggetti proibiti - Obblighi del venditore

Nel mio Codice delle Armi ho scritto che l'armiere, e forse ance il privato, che cede un'arma di cat. A6 e A7  è tenuto a controllare che l'acquirente sia legittimato all'acquisto; vale a dire che deve controllare se il soggetto sia iscritto ad un poligono di tiro.
Mi si chiede ora da alcuni se io sia proprio convinto di questa mia interpretazione.
Non posso che confermare che questa è la necessaria e logica interpretazione che si ricava dalle norme vigenti, anche se sono incerte le conseguenze.
Il Decreto Leg. 10 agosto 2018 n. 104, all'art, 12 comma 4 ha stabilito:  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI. 

Senz'altro il legislatore avrebbe potuto scrivere, modificando l'art. 35 TULPS "che è vietato vendere armi della cat. A6 e A7 a chi non è legittimato al loro acquisto e ne è vietato l'acquisto a chi non è legittimato a ciò", ma ciò non toglie che la legge abbia chiaramente stabilito che il fatto di acquistare armi di cat. A6 e A7 senza essere iscritti ad una federazione di tiro costituisce reato.  Chi le acquista si ritrova responsabile di illegale detenzione di armi o di caricatori proibiti.
Senz'altro il legislatore, nella sua infinita incapacità, avrebbe dovuto stabilire quali reati commette chi acquista illegalmente queste armi; non avendo scritto che si applica l'art. 35 TULPS, esso non si può certo applicare per analogia. Rimane perciò solo il reato di detenzione illegale o, se del caso, anche quello di detenzione senza licenza di collezione.

Per gli armieri trova applicazione il nuovo testo dell'art, 2 della L, 110/1975 in cui si stabilisce che  Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’ esportazione, non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Ciò significa che l'armiere che vende armi proibite deve avere licenza di vendita armi. ex art. 31 TULPS in cui sta scritto che è autorizzato a vendere questo tipo di armi.
Per i privati il Decreto Legge 7/2015 ha stabilito chela detenzione illegale di caricatori soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca ex art 697 C.P.  e cioè una contravvenzione punita con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571.

Vediamo se si riesce a trovare un filo in questo caos di lacune normative.
a) L'armiere può vendere armi e caricatori proibiti se ne ha licenza ex art. 31 TULP; se non ha la licenza risponderà di vendita di armi senza licenza a norma L. 895/1967;
b) Il privato che acquista un'arma proibita senza essere legittimato ad acquistarla non risponde per l'acquisto, ma si ritrova a detenere un'arma illegalmente, fatto punibile a norma L. 895/1967.
c) Il privato che acquista un'arma proibita superando i limiti oltre il quale occorre la licenza di collezione è punibile a norma art. 11 L. 110/1975
d) Il privato che acquista un caricatore di tipo proibito, che non è parte di arma, non detiene illegalmente un'arma, ma un oggetto proibito ed è punito per la contravvenzione di cui all'art. 697 C.P.

Stabilito ciò, vediamo se da queste norme è configurabile un reato a carico dell'armiere o del privato che cede un'arma o un caricatore proibito.
A mio parere, stante la mancanza di una espressa previsione normativa, non può essere applicato l'art. 35 TULPS.
Ma ciò non esaurisce il problema perché non si risponde ad un'altra domanda: è esente da responsabilità chi cede un'arma o un caricatore proibito a chi nell'atto stesso in cui la riceve potrebbe star commettendo un reato?

Cerchiamo di ragionare su di un caso analogo ma più semplice; si presenta una persona con porto d'armi che acquista sette pistole da difesa o 5.000 cartucce. Chi le vende può consegnare le armi o le munizioni senza preoccuparsi di come l'acquirente le potrà trasportare e del fatto che appena esce dalla porta potrebbe commettere un reato? Qualcuno ha detto che l'armiere non ha il potere di richiedere informazioni al cliente e che il cliente ha diritto alla sua privacy; affermazioni che on hanno basi giuridiche perché chiunque ha diritto di tutelarsi da condotte illecite altrui. Forse che un orefice  che compera un Rolex e non vuol rischiare di essere accusato di ricettazione o di incauto acquisto non ha il potere/dovere di richiedere al venditore tutte le informazioni sulla provenienza dell'oggetto  e sul suo legittimo possesso?
Se ad esempio si presenta all'armiere con il porto d’armi, ma chiaramente in stato di agitazione e l’armiere gli vende un’arma, e il tizio ammazza qualcuno, l’armiere risponde di omicidio colposo e non può nascondersi dietro un dito dicendo che lui non è uno psichiatra! E risponderebbe anche per omessa custodia ex l’art, 21 bis L. 110.
È del tutto evidente che l'armiere o il privato che non si svegliano di fronte a richieste anomale, forse non commettono un reato o non concorrono nel reato e non c'è violazione del dovere di diligenza, ma la licenza all'armiere e le armi al privato le tolgono di sicuro!

Sono anche convinto che le questure nelle licenze per la vendita di armi  scriveranno ben chiara la prescrizione che la vendita di armi proibite e la vendita di munizioni in eccesso oltre i quantitativi trasportabili, potrà avvenire solo dopo aver accertato che il cliente è legittimato a riceverle.
Tanto vale quindi affermare che il legislatore si è espresso male o si è dimenticato del problema, ma che chi cede armi od oggetti proibiti /armi, esplodenti, droghe, veleni, insetticidi, erbicidi) ha il dovere di controllare la legittimazione dell'acquirente, altrimenti, come minimo può essere chiamato a risponderne.
E chi compera una di queste armi ha il dovere di esibire il titolo di legittimazione e l'armiere e il privato devono farne copia e indicarne gli estremi nel registro di Ps o nella denunzia. di cessione.

(28 gennaio 2019)

 


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