Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Armi da caccia semiautomatiche - Numero colpi (prof. De Maria)

Nel mio Codice delle armi inizialmente avevo affermato che i fucili a canna rigata semiautomatici possono avere il serbatoio senza limitazione di colpi, salvo ovviamentre quelli previsti per quel modello di arma dalla catalogazione. E la Cassazione mi aveva anche dato ragione!
Successivamente, studiando la convenzione di Berna, mi ero convinto che questa avesse stabilito un divieto generale di usare semiautomatici a canna rigata con più di due colpi. Mi aveva convinto il fatto che in altri paesi europei il divieto fosse stato per l'appunto recepito in tal senso.
Mi perviene ora il parere del prof. Ranieri De Maria il quale espone, inn modo convicente, perché si debba invece ritenere che il divieto non si applichi in Italia.
La sua tesi triova anche un supporto normativo nel fatto che alcune regioni (la Liguria, ad es.) abbiano specificamente stabilito che si possono usare carabine semiautomatiche senza limitazione di colpi.
Quindi direi che questa strada può essere seguita senza ulteriori perplessità
(vedi ora la Nota di aggiornamento del 2010!) .
Ecco il testo del parere:

Oggetto: Limitazione numero colpi armi semiautomatiche ad anima rigata
Il quesito posto riguarda la possibile esistenza, nella legislazione italiana, di una limitazione del numero dei colpi del serbatoio dei fucili e delle carabine semiautomatiche a canna rigata in relazione all’esercizio dell’attività venatoria, ossia in merito all’uso come mezzo di caccia.
Il primo dato che occorre rilevare è che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che costituisce la c.d. “legge quadro” sulla caccia, pur definendo con esattezza all’art. 13 i mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria, contiene al comma 1 un unico riferimento al limite di colpi, concernente il fucile ad anima liscia, («L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce»).
Tale disposizione non contiene alcuna limitazione di colpi riguardante le armi a canna rigata. È da vedere, pertanto, se una simile limitazione è possibile scorgerla in disposizioni normative differenti.
Innanzitutto occorre precisare che il limite previsto dalla legislazione sui mezzi di caccia per il fucile ad anima liscia sembra operare specifica attuazione dell’art. 5 comma 2 lett. e) della Convenzione per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, eseguita in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812. La disposizione impegnava le parti contraenti a introdurre progressivamente nella propria legislazione il divieto dell’uso «dei fucili da caccia a ripetizione od automatici suscettibili di contenere più di due cartucce» nella cattura venatoria degli uccelli. Appare evidente infatti come tale impegno si riferisse ai fucili ad anima liscia, dal momento che, come è noto, essi rappresentano in pratica l’unico mezzo consentito idoneo alla cattura dei volatili. Proprio per tale motivo, non sembra possibile inferire che la Convenzione di Parigi contenesse l’impegno a disporre un simile divieto anche per le armi a canna rigata. In ogni caso, appare evidente che tale impegno avrebbe dovuto comunque trovare riscontro in una puntuale normazione di rango legislativo, che, come si è visto, manca.
La disposizione che invece sembrerebbe impegnare in tal senso lo Stato italiano è contenuta nell’art. 8 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dellambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979, eseguita in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503. Tale articolo recita: «In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all’allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l’articolo 9 per specie contemplate all’allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso […] ai mezzi contemplati all’allegato IV». Tale allegato comprende, tra i mezzi da vietare per la caccia ai mammiferi, «Armi semi-automatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce».
A parte l’infelice richiamo lessicale alle armi “automatiche”, appare evidente come, in questo caso, l’eventuale divieto non possa ritenersi limitato alle sole armi ad anima liscia, ma debba estendersi anche alle armi ad anima rigata, idonee alla cattura dei grandi mammiferi.
Occorre tuttavia appurare se il divieto debba intendersi come vigente nell’ordinamento italiano in forza della prodotta esecuzione legislativa, o se costituisca un mero impegno in capo alle parti contraenti, suscettibile di attuazione ma non immediatamente esecutivo.
È bene ricordare che la legge che autorizza la ratifica e rende esecutiva una convenzione internazionale può avere l’effetto di rendere immediatamente applicabile nell’ordinamento interno la normativa in essa contenuta, dalla data della sua entrata in vigore, qualora tale normativa sia self executing. Una norma si definisce self-executing quando può essere immediatamente applicata, senza necessità di ulteriori interventi di integrazione della sua efficacia o completamento del suo precetto. In caso contrario, quando cioè essa non sia self-executing, l’esecuzione mediante clausola costituisce un semplice elemento necessario all’adattamento della norma internazionale nel diritto interno, ma non sufficiente per la sua piena applicabilità.
In merito la giurisprudenza costituzionale ritiene che «indubbiamente le norme citate della Convenzione [gli artt. 6 e 8 della Convenzione di Berna], le quali si rivolgono alle “parti contraenti” impegnandole a introdurre certe regole di condotta nei rispettivi ordinamenti interni, non sono in questi direttamente operanti.» (Corte cost., sent. n. 124/1990). Sembra pertanto ormai consolidato che le norme contenute nella convenzione di Berna abbiano carattere unicamente programmatico, poiché prevedono esclusivamente ed espressamente l’adozione, da parte degli stati membri, del corpus di leggi necessario ed opportuno per l’attuazione delle misure di salvaguardia stabilite nella convenzione medesima. Tali leggi non possono essere infatti certamente essere costituite dal laconico ordine di esecuzione di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, poiché invece la corretta esecuzione delle disposizioni internazionali impone di adottare tutte e le opportune misure per rendere effettivi ed efficaci i divieti previsti. Peraltro, la stessa dizione del comma 1 dell’art. 7 della Convenzione («Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III») impone che le misure di salvaguardia delle specie legittimamente cacciabili, enumerate nell’allegato III, siano adottate specifici atti normativi degli ordinamenti interni delle parti contraenti.
Ciò detto, in relazione al divieto in parola, con riferimento alla limitazione del serbatoio dei fucili e delle carabine semiautomatiche a canna rigata nell’esercizio dell’attività venatoria, l’Italia sembrerebbe inadempiente rispetto al sistema giuridico della Convenzione di Berna, proprio per non averlo disposto.
Si impone, tuttavia, un’analisi più serrata e approfondita della portata normativa e del campo di applicazione del divieto, così come espresso dalla Convenzione.
Come si è visto, l’art. 8 limita il campo di applicazione dei divieti dei mezzi previsti all’allegato IV alla caccia delle specie previste nell’allegato III, e, quando in deroga, a quelle di cui all’allegato II. La limitazione del campo di applicazione comporta che, nella sostanza, il divieto di utilizzo delle armi a canna rigata a più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio) possa disporsi solo con riferimento alle specie previste dall’allegato III, dal momento che le specie enumerate nell’allegato II non sono soggette al regime di caccia ordinaria. Tale impostazione appare sistematicamente del tutto coerente con la dizione del più sopra riportato art. 7, il quale, definendo allo stesso modo il campo di applicazione delle relative disposizioni della Convenzione, esclude per conseguenza che gli stati aderenti possano, in forza della medesima, adottare misure di protezione per specie diverse da quelle specificamente enumerate.
Tra gli animali enumerati dall’allegato III, gli unici idonei a essere catturati con armi ad anima rigata sono quelli appartenenti all’ordine degli Artiodactyla, ossia gli Ungulati. Tra di essi, alcune specie del sottordine dei Bovidi non sono presenti nel territorio nazionale (Bison bonasus, Capra pyrenaica), una è esclusa dal prelievo venatorio (Capra ibex, Stambecco) mentre gli altri (Ovis aries - musimon - ammon, Muflone, Rupicapra rupicapra, Camoscio), sono soggetti al regime di selecontrollo, che non costituisce attività venatoria in senso proprio e per il quale, come è noto, esistono specifiche normazioni relative anche ai mezzi di caccia, che contengono sempre più spesso il divieto dell’uso di armi semiautomatiche. Lo stesso vale per il sottordine dei Cervidi, che sono previsti in tutte le specie. Rimane unicamente il sottordine dei Suidi, composto nell’allegato da una sola specie, la Sus scrofa meridionalis, una sottospecie del cinghiale (Sus scrofa) presente in Corsica e Sardegna.
In sostanza, il divieto di utilizzo delle armi a canna rigata a più di tre colpi dovrebbe essere costituito solo per il cinghiale sardo, unica specie dell’allegato III presente in Italia soggetta a prelievo venatorio ordinario. Tuttavia, come è noto, l’art. 41 della legge regionale della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, dispone al comma 1 che sul territorio regionale «L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi», mentre «sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi» (successivo comma 3).
Appare evidente, pertanto, che l’Italia non può considerarsi inadempiente in relazione al divieto in parola, poiché tutte le specie presenti sul territorio nazionale che esso dovrebbe esser chiamato a salvaguardare sono in realtà protette da legislazione, nazionale o regionale, di maglie assai più strette.
Coerentemente e correttamente, pertanto, il richiamato art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede alcuna limitazione di colpi per le armi semiautomatiche ad anima rigata, poiché essa si tradurrebbe in un indebito divieto, non previsto dalla normazione internazionale, e incoerente rispetto agli obblighi internazionali assunti.
È da soggiungere, peraltro, che le uniche specie oggetto di cattura con armi semiautomatiche ad anima rigata sono il cinghiale maremmano, Sus scrofa majori, e il cinghiale centroeuropeo (Sus scrofa scrofa), per i quali non solo il regime di protezione della Convenzione di Berna non opera, ma che, con un tasso di Incremento Utile Annuo intorno al 200-250%, non temono affatto pericoli di estinzione, e sono oggetto di continui piani di controllo con un prelievo che dura tutto l'anno, volto a ridurne le densità ed i danni agroforestali.
Deve concludersi pertanto nel senso che non esiste, nella legislazione italiana, una limitazione dei colpi del serbatoio dei fucili e delle carabine semiautomatiche a canna rigata in relazione all’esercizio dell’attività venatoria ordinaria.
Roma, 26 settembre 2008

NOTA di AGGIORNAMENTO di E. Mori: La direttiva europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha definitivamente stabilito (art. 8) che sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore a più di due colpi nonché :
a) - Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58° N), vischio, ami,, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti,
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno,
- esplosivi,
- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
b) - aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
Anche se la direttiva tratta solo di uccelli, la norma in realtà vieta in via geennrale l'uso di fucili semieutomatici con più di due colpi nel serbatoio perché molti sono gli uccelli tutelati che psosono essere cacciati con fucile a palla.

Quindi ormai è assodato il divieto generale e tutte le norme regionali contrastanti sono automaticamente abrogate.

 

(Bolzano 13-9-2010)


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