Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Gli strumenti atti ad offendere

La distinzione attuale fra armi proprie e improprie è contenuta nel testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza del 1926, poi riprese nel T.U.  definitivo del 1931.  Esso recita:
Art. 30. (art. 29 t.u. 1926). Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
 1 - le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
 2 -  le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
 
 Art. 42. (art. 41 t.u. 1926)
Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
 
Regolamento al TULPS (1940)  
Art. 45 - Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
 Art. 80. - Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
 a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
 b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.    

Art. 585.  CP (1930)
Circostanze aggravanti. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Erano poi assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nel 1930 per armi da sparo, termine antico, già contenuto nel codice penale del 1889, si intendevano solo le armi da fuoco. Sarà solo il regolamento al TULPS del 1940 ad assimilare (del tutto illegalmente perché  non era una norma di esecuzione), alle armi da sparo (cioè da fuoco) quelle ad aria compressa: forse a seguito di una sentenza della Cassazione del 1932 in cui si leggeva che una carabina Flobert in cal. 9, sebbene funzioni ad aria compressa, va fatta rientrare fra le armi da sparo!! I giudici già allora si servivano dell'esperto di balistica app. Cacace!

Il TULPS del 1926  considerava armi solo le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Ciò in perfetta adesione all'art. 704 CP il quale stabiliva che ai fini dei reati penali in materia di armi, si prendevano in considerazione solo le armi proprie ( = propriamente dette) e tutti gli strumenti atti ad offendere, sia che essi fossero o meno portabili. L'art. 585 CP invece dava la nozione di arma solo per i casi  in cui l'arma viene a costituire una circostanza di un reato in altra materia.
L'art.  41 aggiungeva che non potevano essere portate mai fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, salvo il caso che fosse consentito il rilascio di una licenza, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Quindi, di fatto, precisava la categoria delle armi proprie in cui inseriva quelle da sparo, le armi da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (specificati dal regolamento come pugnali, stiletti e simili; non si parlava di spade e baionette perché ancora considerate da guerra!), mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, nonché, per assimilazione, le armi ad aria compressa. L'elencazione era solo indicativa e perciò lasciava la porta aperta ad introdurre nuove armi (taser, armi di arti marziali, ecc.)
Creava poi, nel Regolamento, la categoria  delle armi improprie  in cui inseriva gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.  Esemplificava  poi (art. 80 Reg.) dicendo che erano tali  i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio.
Introduceva poi una specifica esenzione per
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
 b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. 
Si noti che:
- i compassi non sono quelli degli studenti, ma quelli da lavoro di falegnami e muratori;
- per i chiodi il Ministero del 1940 si era dimenticato di indicare una misura oltre cui sono pericolosi (per i chiodi si va da 5 a 250 mm di lunghezza!) e così si rischia anche a portare un chiodino per quadri. Foese allora nacque l'espressione "roba da chiodi" !
- né legge né regolamento vietavano gli strumenti contundenti in genere e quindi essi erano regolati solo in quanto armi proprie (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, oltre a spade e baionette nel momento in cui non sarebbero più state considerate da guerra). Infatti nel 1966 la Cassazione per poter considerare aggravante l'uso di una zappa per cagionare lesioni, si rese facile la vita e scrisse che ovviamente la zappa è uno strumento da taglio! Poteva anche dire che un remo è uno strumento per tagliare l'acqua! Va detto che la Cassazione non è mai andata tanto per il sottile ed ha adottato il principio che tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona, e quindi anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventano uno strumento atto ad offendere ai fini della aggravante.
Si ha quindi la seguente dicotomia: un bastone può essere portato liberamente, ma nel momento in cui lo uso per ledere  la lesione sarà aggravata; però non risponderò di porto di strumento atto ad offendere. Se usassi un coltello dovrei anche dimostrare che fino al momento dell'aggressione lo avevo portato per giustificato motivo.

Quei  sani parametri di cui alle lettere a) e b) , ovvi e indispensabili per poter capire quando un oggetto acuminato o tagliente può essere considerato atto ad offendere, vennero dichiarati implicitamente aboliti dalla legge 110/1975, in forza di una sentenza della Cassazione dovuta puramente ad umana stupidità giuridica. Secondo la Cassazione non esiste più alcun parametro e quindi anche un chiodino per quadri è strumento atto ad offendere! Situazione manifestamente incostituzionale, visto che il cittadino deve rispettare le leggi e non l'idea personale e non prevedibile del giudice nel singolo caso.
Solo di recente si è arrivati a capire che una spada non affilata non è un'arma propria, ma solo un pezzo di ferro liberamente portabile, salvo che venga chiaramente portata allo scopo di offendere.

La situazione veniva cambiata dall'art. 4 della legge 110/1975 che riscriveva l'art. 42 del TULPS.
Nulla veniva cambiato per le armi proprie da sparo e per le armi proprie bianche.
Veniva invece ampliata la nozione di armi improprie così individuate:
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Ad essi norme successive avrebbero aggiunto i puntatori laser di potenza e gli strumenti riproducenti armi (D.to L.vo 204/2010).
La sanzione penale varia a secondo che si portino senza giustificato motivo strumenti oppure oggetti e perciò occorre individuare questi oggetti.
Hanno fatto un po' di confusione,  ma la situazione finale è la seguente:
- vi sono le armi proprie bianche  che possono essere da punta o da taglio oppure contundenti (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere) e il cui porto è vietato in modo assoluto, salvo il bastone animato con lama di almeno 65 cm; secondo la Cassazione la loro detenzione e porto illegale continuano ad essere puniti dagli artt. 697 e 699 CP. Ciò comporta l'assurdo che una pistola non può essere portata senza licenza  in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma può esserlo  in un luogo privato (cosa necessaria per poter sparare in un poligono privato) ; invece un'arma bianca non può essere mai portata fuori della propria abitazione o appartenenze! Come dire che per cedere una vecchia baionetta ad un amico o ad una armeria, se non ho porto d'armi, dovrei richiedere la licenza di trasporto!
- vi sono gli strumenti da punta e da taglio (coltelli, forbici, punteruoli, accette, roncole, falci , scalpelli, ecc.) che possono essere portati solo per giustificato motivo;
- la mazza è stata inserita fra gli oggetti , ma forse era meglio considerarla uno strumento. Chi ha scritto la norma non capiva … una mazza perché questo è un termine generico che indica o un bastone nodoso, la bacchetta per suonare il tamburo, la mazza da baseball o da golf, un pesante martello; che cosa voleva regolare il legislatore? Non si sa e quindi la norma è illegittima per indeterminatezza.
- vi sono oggetti espressamente elencati e cioè tubi, catene,  bulloni, biglie metalliche, che in senso lato rientrano fra le cose contundenti e che possono essere portati solo per giustificato motivo. Ma che cosa si intende per tubo e per catene?  Solita indeterminatezza di chi non capisce un tubo!
- vi sono le fionde che sono strumenti da lancio e che possono essere portati solo per giustificato motivo; la fionda però, da sola, senza sassi o biglie, non è idonea ad offendere; se non si hanno i proiettili essa viene trasportata, non portata. La stessa cosa vale per l'arco è la balestra non citati e quindi soggetti a queste norme solo in quanto lanciano le frecce che sono strumenti da punta; ma senza le frecce un arco e una balestra non sono portati, ma trasportati. Non bisogna essere Robin Hood per saperlo!
Il legislatore avrebbe dovuto regolare la categoria degli strumenti da lancio, stabilendo un  limite di potenza, come avvenuto per l'aria compressa, altrimenti si finisce per punire il ragazzo che si fa la fionda con gli elastichini o l'arco con uno spago e un getto di castagno.
- vi  sono poi quegli innominati strumenti (diversi dagli oggetti) che possono essere liberamente portati,  salvo che essi siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona; quindi un martello può sempre essere portato salvo che ricorrano queste particolari circostanze. Una biglia di vetro si può portare sempre perché la norma contempla solo le biglie metalliche e non è comunque uno strumento; un cubetto di porfido si può portare sempre perché non è uno strumento.
Ma resta fermo che comunque l'oggetto , per essere limitato nel porto,  deve sempre essere idoneo ad offendere; le biglie di acciaio sono idonee ad offendere se hanno un diametro di 10 mm e vengono tirate con una robustissima fionda; è lecito punire solo chi ha le biglie, ma non la fionda o chi porta solo biglie minute?
- vi sono poi i simulacri di armi (di cui trattiamo in una apposita pagina) e i puntatori laser di una certa potenza che rientrano fra gli strumenti atti a offendere per cui occorre il giustificato motivo. Inserire fra gli oggetti atti ad offendere le armi giocattolo ed inerti,  per natura inoffensive, è un atto di ignobile imbecillità giuridica. Non basta chiamare uno oggetto "strumento" per farlo diventare tale; una riproduzione inerte di un'arma è un oggetto del tutto privo di idoneità ad offendere. Che ci voleva a scrivere un articolo apposito per questi oggetti con una apposita sanzione  adeguata alla pericolosità dell'azione di far paura?
Da ciò si conclude che un martello, che non sia una mazza (o un mazzuolo?) o un bastone da passeggio) senza puntale acuminato (è uno strumento od un oggetto?o un ombrello con puntale normale, possono  essere liberamente portati, salvo che le circostanze indichino chiaramente che li si porta come arma; e la prova di ciò incombe all'accusa, la quale deve anche dimostrare che l'oggetto è idoneo ad offendere quanto un'arma. Invece un sasso, un cubetto di porfido o biglie di granito non diventano mai armi ai fini del porto, anche se poi vengono tirate in testa ai poliziotti perché non sono strumenti (o perché non fanno abbastanza male?). Norma studiata apposta dai politici per i dimostranti violenti? Parrebbe di sì perché il legislatore si è subito dopo preoccupato di stabilire che non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. Si faccia attenzione, anche se le aste chiaramente sono state predisposte per poter essere usate per picchiare, non vi è reato fino a che concretamente non si dia, o si cerchi di dare, una botta in testa all'avversario; quindi, anche in questo caso. non è vietato il porto, ma solo l'uso anomalo.
Ma perché fanno scrivere le norme  di legge ad imbecilli che non sanno neppure usare la lingua italiana?  Dicono a Napoli  "a pucchiacca 'mmano 'e criature". Bastavano tre righe se si fosse semplicemente  definito ciò che si deve intendere per attitudine ad offendere la persona. Se il legislatore non  riesce a capire quando essa esiste, non si può certo lasciare la valutazione all' app. Cacace o al dr. Caccamo che considerano atta all'offesa anche una pernacchia!
Ecco qui un piccolo schema per far capire la raffinatezza delle menti giuridiche  nostrane:

Mazza o bastone ferrati

Arma propria

Denunzia e divieto di porto

Mazze non ferrate (ad es. una clava o una mazza da baseball)

Arma impropria

Porto con g. m.

Bastone con punta acuminata

Arma impropria

Porto con g.m

Bastone con puntale non acuminato

Non è arma

Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere

Bastone corto

Non è arma

Si può portare, ma non con il chiaro scopo di offendere

Bastone corto detto manganello

Arma propria

Denunzia e divieto di porto

Bastone porta cartello

Non è arma

Si può portare, ma se lo usa per ferire il reato è aggravato

Totò direbbe "ma mi faccia il piacere!".

 È la stessa cosa per la regola del  giustificato motivo. Essa ha una sua logica quando vengono portati strumenti relativi ad una data attività: il cuoco può portare con sé la sua valigetta di coltelli, il contadino esce dalla fattoria con il forcone , la falce o la roncola; lo sportivo esce con l'arco e le frecce, il boscaiolo con scure e accetta, il falegname o carpentiere con le  seghe,  come si ricava dalla notizia di stampa "Falegname impazzito tira una sega a un passante", ecc., ecc. 
Essa diventa insensata nei casi in cui si portano oggetti di uso quotidiano, utili per gli scopi più svariati: se vado a fare una passeggiata sarò vestito normalmente e mi porterò un coltello per raccogliere funghi o per tagliarmi un bastone o per incidermi la pelle se mi morsica una vipera. Il giudice non crede alla mie intenzioni dichiarate e vuole prove concrete. Ma come si può provare di voler cercare i funghi, se non si sono ancora trovati   o se si torma a casa con il cestino vuoto? È quella che i latini  chiamavano "la prova diabolica" perché solo con l'aiuto del diavolo si poteva fornirla e che è contraria alla presunzione di innocenza: fino a prova contraria il cittadino deve essere creduto quando fornisce una giustificazione!
Purtroppo invece il porto  di temperino senza giustificato motivo è il cavallo di battaglia dei nostri Cacace che se ne servono per rimpolpare le stastitiche e fregare chi non riescono ad incastrare per reati più consistenti! Se trovano un giovinastro con una piccola dose di hashish per uso personale, lo denunziano per aver  portato il temperino con cui ha tagliato la dose! E  il tizio si ritrova condannato senza che nessuno si sia mai posto il dubbio se un temperino sia idoneo a recare offesa e se, per caso, non si è proprio di fronte ad una ipotesi in cui vi era la prova che il porto avveniva per giustificato motivo. Se l'uso personale di droga non è reato, sarà ben consentito anche tagliarla!
Inoltre ( e sempre "purtroppo" perché è finita l'epoca in cui potevamo dire "meno male"!) la Cassazione è andata fuori di melone e si è messa a sostenere che il porto non solo deve essere giustificato, ma anche conforme alle regole religiose ed etiche ed ha condannato un poveretto che, recatosi nell'orto con un coltello per  raccogliere un cavolo, aveva cercato di tagliarsi le vene! Forse ha ragione chi ritiene che chi si affida  alla giustizia fa solo un atto di beneficienza verso un avvocato.
Non ci vorrebbe molto a capire che questa regola è ormai un rottame ottocentesco già abbandonato dalle legislazioni moderne con tutti i suoi bizantinismi:  questi strumenti sono dappertutto di libero porto (salvo alcuni strumenti di esagerata potenzialità) per gli usi a cui sono destinati  perché non si può fare il processo alle intenzioni; solo in caso di manifesto abuso si è puniti.
In una delle tante proposte di legge che mi hanno richiesto 'e criature politiche, io avevo proposto di modificare almeno la nozione di giustificato motivo  scrivendo:
Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, in base alla natura dell’oggetto, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati per essere usati per scopi aggressivi.
Ma 'e criature avevano per la mani altre cose!

3 aprile 2017

 

 

 


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