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Riprendo qui l'argomento degli strumenti atti ad offendere già trattata in passato.Là è esposta la situazione giuridica secondo l'interpretazione corrente; qui viene esposta quella che si ritiene essere l'interpretazione corretta sulla base di una lettura sistematica delle norme.
In materia di porto di oggetti non specificamente definiti come armi improprie circolano opinioni tradizionali, mai aggiornate in base alle modifiche delle leggi.
Il Codice Penale tratta le armi genericamente come ogni cosa che ha la destinazione naturale all'offesa della persona e si rimette poi alla legge di Pubblica Sicurezza precisando che un oggetto è un'arma se è un'arma da sparo o se è uno strumento di cui ne è vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo.
Il T.U. di P.S. del 1931, art. 42, regolava il porto, sempre vietato, delle armi proprie (spade, pugnali, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni animati), e il porto delle armi improprie (cioè degli strumenti atti ad offendere da punta e da taglio) stabilendo che esse possono essere portate solo per giustificato motivo.
La nozione di strumento atto ad offendere era troppo generica ed intervenne il Regolamento a precisarla attraverso la regolazione del porto.
L'art. 45, secondo comma del Regolamento del 1940 stabiliva la regola generale che non sono mai considerati armi, per gli effetti dello art. 30, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Quindi uno strumento rientra fra le armi improprie:
- se è uno strumento da punta o da taglio
- se è diverso da quelli che hanno una specifica destinazione, diversa dall'offendere (uso domestico, sportivo, artigianale, ecc.). Perciò per l'art. 45 non vi erano limiti al porto di strumenti aventi una specifica destinazione diversa dall'offendere o che non erano da punta e da taglio. Vale a dire che non era richiesto il giustificato motivo.
L'art. 80 si rimangiava questa regola e dichiarava soggetti alla regola del porto per giustificato motivo strumenti aventi una precisa destinazione (le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. Poneva poi regole speciali per i coltelli.
La frase in corsivo era drammaticamente oscura perché non si capiva se cambiava totalmente l'art. 45 oppure se restava fermo il principio generale del libero porto di strumenti che hanno una specifica destinazione, diversa dall'offendere. Ovviamente venne scelta l'interpretazione per cui il g.m. occorreva in tutti i casi.
Ricordiamo che l'art. 80, pregevole per essersi preoccupato, tra l'altro di distinguere i temperini dai coltelli, è stato dichiarato abrogato non dalla legge ma dalla Cassazione con un argomento bislacco e così ora si rischia tanto a portare un temperino per pulirsi le unghie quanto a portare un machete o il coltello di Rambo; e una signora è stata condannata per porto di un pugnale, arma propria, perché aveva in borsetta un temperino con blocco di lama! Comunque per la Cassazione ora si applica solo l'art. 4 della L. 110/1975
Si noti come la legge abbia usato sempre e solo il termine strumento, termine molto generico che, all'epoca, indicava l'utensile per mezzo del quale la mano è messa in grado di eseguire certi lavori (Tommaseo, Dizionario; ma è definizione errata perché il termine utensile è un sinonimo di strumento e non spiega nulla). Dall'uso che veniva fatto del termine in letteratura e dagli stessi esempi fatti dalla norma, si comprende che lo strumento è qualche cosa di strutturato appositamente per compiere attività manuali. Per spaccare le noci si usa uno schiaccianoci o un martello, ed essi sono strumenti; se uso una pietra essa non è uno strumento. Poco aiuta il fatto che deve poter servire all'offesa perché tutto può servire; una matita o una penna sono degli strumenti da punta per scrivere o disegnare ma si possono usare per accecare. Gli oggetti definibili come da taglio sono abbastanza pochi, in genere sono strumenti, ma non ci si può esimere da qualche nozione tecnica; quando meno per definire quando sono destinabili all'offesa; anche un foglio di carta può fare un bel taglio, ma nessuno ha mai provato ad utilizzarlo per tagliarsi la gola! La Cassazione ha avuto l'ardire di scrivere che una zappa è uno strumento da taglio, ignorando evidentemente che per tagliare o tranciare occorre una lama con un tagliente ad angolo acuto, piò o meno affilato. Se manca l'angolo l'oggetto servirà per schiacciare, frantumare, madi certo non per tagliare. Dice il Tommaseo che la zappa si usa per lavorare la terra non sassosa, come per la sassosa si adopra la marra o lo zappone. Di certo non per "affettare la terra"!
Ed anche la nozione di punta ha bisogna di essere precisata: la punta da trapano fa i buchi, ma non è appuntita; ogni bastone ha un puntale per ridurre il consumo del legno e per consentire un appoggio sicuro sul terreno e gli alpinisti hanno bisogno di una punta d'acciaio acuta e robusta, un ombrellone ha una punta per piantarlo nella sabbia. Vogliamo cadere nel ridicolo e dichiarali strumenti da punta? E che dire di spilli e chiodini? Come per la lama anche nella punta si richiede che essa termini ad angolo acuto, di talché la pressione si eserciti su una superficie tendente a zero; la punta di un ago è di un ventesimo di millimetro quadrato: se è piatta o arrotondata non è una punta!
Comunque fino al 1975 era certo e pacifico che ogni oggetto non qualificabile come arma propria o come strumento da punta o da taglio poteva essere portato senza dover dimostrare un giustificato motivo.
Una gran confusione nacque per il fatto che la Cassazione fece ogni sforzo per applicare al reato di lesioni volontarie l'aggravante dell'uso dell'arma, anche quando l'arma, nel senso stabilito dal TULPS, non c'era proprio! Pensate che arrivò a dire che una zappa era uno strumento da taglio! Opinione che fa il paio con un'altra sentenza, di assoluta stupidità, con cui si diceva che se persona prende con le mani in selvatico, usa un mezzo di caccia proibito poiché si può cacciare solo con i fucili; non arrivò a condannare il reo per porto abusivo delle mani e non gli sequestrò le mani, o per dimenticanza o per bontà d'animo. Però la Cassazione alcune volte sostenne che chi porta un oggetto da punta o da taglio legittimamente, ma poi lo usa per ferire, in quel momento il porto diviene senza giustificato motivo. Pura scemenza perché il porto non è un fatto istantaneo, ma una condotta che si protrae nel tempo e nello spazio.
- Aggiungeva questa frase sibillina che va analizzata parola per parola.
a) Occorre il g.m.(frase sbagliata; non ci può essere g.m. che tenga per andare e ferire qualcuno; è cosa vietata e basta!)
b) per portare qualsiasi altro strumento (si conferma che il divieto concerne strumenti e non oggetti)
c) non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, (armi proprie da punta e da taglio sono spade, baionette, pugnali; quindi la norma si riferisce ad armi proprie non da fuoco o contundenti o con altra modalità lesiva; come arma contundente riesco ad immaginare una mazza ferrata, usata per l'ultima volta nella prima G.M., e un trabucco che lancia pietroni (ma è una macchina, non uno strumento). Altri strumenti non contundenti sono gli strumenti da elettrocuzione e gli strumenti laser oltre la 3a categoria, che il legislatore ha introdotto con apposite norme, senza capire che erano già regolati!). Però conferma l'ipotesi che il legislatore avesse in mente proprio armi di questo genere. I pungoli elettrici erano in uso già dagli anni trenta.
E qui è nato il guaio interpretativo perché la norma è stata letta come se avesse detto: strumento non considerato espressamente come arma impropria da punta o da taglio e richiedendo così il g.m. per il porto di qualsiasi strumento, anche non da punta o da taglio con la volontà di usarlo per ferire o uccidere; in altre parole diventerebbe vietato il porto di un martello se chiaramente si vuole andare a piantare un chiodo in testa al vicino di casa.
Questa interpretazione è difficilmente sostenibile perché la nozione ottocentesca di arma impropria è usata in dottrina, ma è sconosciuta al legislatore per il quale vi sono solo armi e strumenti atti ad offendere. Se usa il termine arma può riferirsi solo alle armi proprie; è comunque una norma sciocca perché la prova di un porto doloso e chiaramente finalizzato a ledere invece che a danneggiare non ci sarà mai; a meno di non ritenere, come farebbero molti giudici, che se un muratore che fa colazione viene derubato del panino, prende il suo martello e corre dietro al ladro, per difendersi se il ladro lo aggredisce, risponde di porto illegale di martello!
Rimane comunque ferma la nozione che i divieti sono sempre e solo relativi a strumenti e non ad oggetti.
Perciò, per fare un esempio, un bastone (che è un oggetto e non uno strumento) può essere portato liberamente, e se lo uso per difendermi non risponderò mai di porto di strumento atto ad offendere, Se l'aggressore rimane ferito la lesione non sarà aggravata dall'uso di arma, salvo che troviate quei giudici i quali sono riusciti ad inventarsi che una bastone rientra fa le mazze! Se invece usassi un coltello o una catena, la lesione sarà aggravata e dovrei anche dimostrare che fino al momento dell'aggressione lo avevo portato per giustificato motivo.
Nel 2010 venivano inseriti fra le armi proprie gli storditori elettrici, senza però indicarne i requisiti minimi per poterli qualificare come atti ad offendere (requisito necessario, come dimostrato dalle norme sulle armi liberalizzate; quindi la norma sugli storditori) è incostituzionale), nonché puntatori laser di classe superiore alla 3b.
Quindi storditori, laser, bombolette lacrimogene di tipo proibito sono armi proprie che non possono essere portate.
Strumenti laser e bombolette autorizzate, sono liberi, cioè non è richiesto il giustificato motivo. Per gli storditore vale la stessa regola ma non si sa quali vanno considerati non idonei ad offendere la persona. Ad essi non si applica la norma che vieta di portarli quando per le circostanze di tempo e di luogo, risulta chiaramente che si intende utilizzarli per commettere o minacciare atti violenti conto le persone. Se si considerano strumenti non si possono portare; se si considerano oggetti, si possono portare. Sembra logico ritenere che la bombolette sia un oggetto, storditori e laser degli strumenti (sempre che non troviate quel giudice che ha dichiarato che le bombolette sono armi comuni da sparo).!
Se non scrivessero le norme a quattro mani come i quadrumani (il che è peggio che scriverle con i due piedi umani), avrebbero formulato la norma con queste chiare indicazioni. Ed invece hanno scritto in modo che si può capire che ci vuole il giustificato motivo per portare oggetti al fine di ledere, il che è una assurdità perché si potrebbe essere condannati per aver usato le scarpe per dare un calcio ad un ladro!
Per procedere oltre nel nostro ragionamento occorre capire un aspetto processuale.
Se la legge dice che posso portare un coltello solo per giustificato motivo, questo motivo lo conosco solo io e la prova della sua esistenza spetta a me; è come se invocassi un alibi. Non deve essere una prova matematica poiché spesso si tratta di situazioni difficili da provare se non in base a indizi; se sono vestito con abiti da campagna e sono in campagna il g.m. per portare un coltello è manifesto; e se mi fermano all'osteria del paese mentre mangio o mentre sto tornando a casa, ho diritto ad essere creduto solo in base alla situazione nel suo complesso. Purtroppo in base ad una falsa nozione di eguaglianza non si è introdotta la regola per cui occorre tener conto anche della personalità di chi viene trovato in possesso di un coltello (un conto è un contadino che il coltello in tasca ce l'ha da quando è nato, un conto è lo spacciatore di droga). Comunque ho diritto, se il giudice ha dei dubbi, ad essere assolto in base alla presunzione di innocenza. Purtroppo in genere si finisce per essere condannati in base al "convincimento del giudice", meno affidabile del lancio di una moneta!
Nel caso di cui il porto deve essere chiaramente finalizzato la situazione si ribalta completamente: è l'accusa a sostenere che le circostanze di tempo e di luogo indicano chiaramente che porto un oggetto di libero porto al fine di usarlo per offendere altre persone ed è l'accusa a dover fornire prova piena di ciò. In sostanza si richiede che vi sia la la prova di un porto premeditato. Perciò occorre valutare anche circostanze di fatto, ad esempio i rapporti fra i soggetti implicati.
Quindi due sono i requisiti:
a) l'esistenza delle circostanze di tempo e di luogo e di fatto. Prima di tutto è necessario che nel luogo in cui io mi reco vi siano persone e che sia prevedibile che vi siano. Se faccio una gita e arrivo dove sono accampati dei turisti, non posso prevederlo. Se vado al mercato, so che vi è la folla, ma una folla pacifica non è uno luogo da risse. Se vado in una manifestazione pubblica non vi è motivo per cui ci vada armato. È richiesto cioè che io mi rechi ove vi sono persone con la previsione di usare il mio oggetto per lederle. Se porto un oggetto per respingere gli orsi non ho intenzione di ledere persone, ecc.
c) Non è vietato il porto di oggetti che possono servire solo per percuotere, ma non per ferire.
d) Non è vietato il porto di oggetti a fini deterrenti; ad es. un pugnale di gomma o un manganello di gomma piuma. Ciò è tanto vero che il legislatore si è dovuto inventare una norma speciale per vietare il porto di armi da fuoco finte.
e) Non è quindi vietato il porto di oggetti a scopo di difesa se non ho premeditato di usarli per offendere persone, salvo che le circostanze di tempo e di luogo siano tali da rendere probabile che si creasse una situazione da rissa. Lo scopo di difesa consiste in un atteggiamento mentale che non comporta affatto la volontà di offendere. È solo il Giustiziere della notte che esce di casa armato, sperando di poter eliminare qualche delinquente (con grande compiacimento degli spettatori) e che premedita di portare un'arma per offendere; il normale cittadino ha solo paura della violenza e vuole solo far scappare i violenti; se questi non scappano o lo aggrediscono, sono loro che creano una situazione violenta che giustifica la legittima difesa e che non può essere considerata come prevedibile e voluta da parte dell'aggredito. Oppure vogliamo sostenere che il legislatore ha voluto stabilire il principio che non si può passeggiare con ombrelli e bastoni dove vi sono drogati, ubriachi, spacciatori, puttane e manutengoli perché è una situazione che chiaramente dimostra la mia volontà di volerli bastonare?
Tutto sarebbe più chiaro se il legislatore politico avesse detto chiaramente ciò che ha nascosto dietro cortine fumogene di parole: che voleva vietare il porto di oggetti lesivi nelle manifestazioni pubbliche, perché è regola sacrosanta. Ed invece ha fatto tanto casino che ha vietato il porto nelle manifestazioni dei soli strumenti atti ad offendere e di pochi oggetti specifici e poi, nella sua fregola di favorire i devastatori di strade, ha stabilito che essi possono liberamente portare nelle manifestazioni pubbliche stanghe per cartelloni e striscioni e scatta una sanzione solo se questi vengono usati effettivamente per picchiare i poliziotti. Mi pare che ci sia ampio spazio per chiedere alla Corte Costituzionale di farci un pensierino.
Dopo questa premessa, che può essere contestata solo da un app. Cacace o da un suo figlio divenuto giudice (come quello che ha deciso che un bastone di legno è una mazza!), vediamo quali sono le conseguenze pratiche.
Se vado in campagna:
- Posso portare un machete, un bastone con punta acuminata, un coltello, perché sono tutte cose il cui porto è giustificato in campagna.
- Posso portare qualunque strumento agricolo (accette, zappe, forconi) e oggetti vari che non siano strumenti da punta o da taglio; ad es. un ombrello, bastoncini da nording walking o da passeggio. Per inciso ricordiamo che uno di questi bastoncini, è un ottimo strumento per respingere animali che ci aggrediscono e che un ombrello aperto all'improvviso può indurre un animale aggressivo a scappare (un animale si preoccupa sempre quando vede le dimensioni del suo pasto aumentare oltre il previsto!).
Se giro per un luogo abitato:
- Posso portare strumenti da punta o da taglio se ho un giustificato motivo.
- Posso portare bastoni muniti di puntale acuminato, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, in quanto idonei ad offendere, solo se ho un giustificato motivo. La mazza è un bastone appesantito in punta, come una mazza da baseball o da golf
- Posso portare qualsiasi oggetto non da punta o da taglio
- Posso portare sempre oggetti contundenti, diversi da manganelli, mazze chiodate, tirapugni (sono armi proprie!) anche senza giustificato motivo purché non siano strumenti. Non è facile individuare oggetti con queste caratteristiche, ma ad esempio le ha ha ogni pietra ed ogni bastone che non abbia punta acuminata. Si possono individuare altri oggetti di uso comune, spesso ricollegabili a un giustificato motivo, come un mazzo di chiavi, una torcia elettrica (non è uno strumento).
- Posso portare sempre sostanze irritanti (pepe, ammoniaca, ecc.)
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