Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Zona di addestramento cani (Z.A.C.)

L’art. 10 LC sui Piani faunistico-venatori delle province stabilisce alla lett. e) che in essi vengano regolate le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.
 La norma non è delle più chiare e il legislatore avrebbe fatto bene ad essere un po’ più preciso e dettagliato. Si comprende che l’addestramento e le gare di cani possono essere fatte anche sulla fauna selvatica, senza abbatterla; ma in quali periodi? Di certo non quando la selvaggina accudisce ai piccoli o cova le uova. Si comprende che si può abbattere gli animali e quindi fare addestramento e gare anche con mezzi di caccia, ma solo su fauna di allevamento. Ed allora non sarebbe stato male precisare entro quali limiti e condizioni si può svolgere questo tipo di abbattimento. Sembra che l’attività possa rientrare in quella di impresa agricola, ma sarebbe stato bene definire il rapporto fra le cosiddette ZAC e i centri privati di riproduzione. Sono sempre due cose diverse o possono essere unificate?
Cosa ancora più assurda è che la legge non vieta di girare per la campagna con il cane sciolto, in qualsiasi periodo dell’anno e perciò l’addestramento del cane senza l’uso di mezzi di caccia può essere fatto liberamente, almeno fino al recepimento della direttiva sugli uccelli che farà divieto di disturbare uccelli in covo o con nidiata. Da ciò si può dedurre che le norme sulle ZAC non sono rivoltre a limitare l’attività dei cacciatori, ma a facilitarle. Ad esempio immettendo sul terreno selvaggina di allevamento in modo che il cane trovi effettivamente animali adatti al suo addestramento.
 Vediamo come in pratica queste disposizioni sono state elaborate dalle leggi regionali
La legge regionale toscana prevede che:
Art. 24- Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico. Occorre il consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell 'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati. La provincia può autorizzare il controllo selettivo nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agrituristico venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Però l’abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristico venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree in cui è previsto l’abbattimento, esso può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.
Nei regolamenti provinciali sono poi previste norme ancor più dettagliate quali:
L'utilizzazione della ZAC è consentita dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima di sorgere del sole fino al tramonto, per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, quaglia, starna e lepre. L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia senza abbattimento di selvaggina sono consentiti anche nei restanti giorni della settimana. Si fa divieto di abbattere selvaggina già esistente nella ZAC che non sia preventivamente immessa.
 Il perimetro esterno della ZAC deve essere opportunamente tabellato con apposite tabelle di dimensione cm. 25x35 recenti la dicitura nera su fondo bianco " Zona Addestramento ed Allenamento dei Cani da caccia . Della superficie totale della ZAC che è pari a Ha 20.000, si riserva il 10%, da destinare a "zona di rispetto" opportunamente tabellata, ove è fatto divieto assoluto esercitare l'attività venatoria. L'utilizzazione della ZAC deve garantire l'accesso con parità di diritti ed obblighi a tutti i richiedenti. Il limite massimo di accesso è di quattro cani per ogni ettaro di superficie utile. I cacciatori che intendono accedere alla ZAC devono essere in regola con i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività venatoria, previsti dalla Legge nazionale e regionale, con la sola esclusione del tesserino venatorio.
 Ai cacciatori praticanti l'attività venatoria con abbattimento del selvatico sarà rilasciata regolare ricevuta dalla quale risulteranno le generalità del cacciatore e le specie ed il numero dei capi abbattuti.
 Durante il periodo di attività cinofila con abbattimento del selvatico sarà garantita la presenza di almeno una guardia giurata venatoria volontaria con decreto in corso di validità.
 L'accesso alla ZAC è subordinato al pagamento di una quota di ingresso, nella misura stabilita dall'Organismo di Gestione, per ogni turno di un ora ciascuno.
 Per quanto riguarda l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia con abbattimento del selvatico, il prezzo della selvaggina, visto che è soggetto a continue variazioni a secondo del periodo ed altri fattori, sarà stabilito dall'Organismo di Gestione nel corso della convocazione ordinaria.

Giurisprudenza
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la quale prevede l’istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani in quanto la regione non può derogare ai principi fondamentali di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni. *Cort. Cost.- 11 febbraio 2011, n. 44.


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