Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Tesserino venatorio

Vedi anche: Licenza di porto di fucile per uso di caccia

Il tesserino venatorio non è definito dalla legge che ne parla solo indirettamente.
Recita l’art.12 LC: Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
Quindi il tesserino è il documento, valido per una interra stagione di caccia, su tutto il territorio italiano, che autorizza all’esercizio della caccia in un A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) prescelto, nella regioni di residenza e in altri eventuali A.T.C. a cui si sia stati ammessi. Ogni successiva modifica dello A.T.C. prescelto o dello A.T.C. fuori regione a cui si è stati ammessi, deve essere annotata sul tesserino. Non reca la foto dell’interessato perché comunque è necessariamente abbinato ad una licenza di porto di fucile. Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
Il tesserino è lo strumento per stabilire dove il cacciatore può cacciare, è lo strumento per portarlo a conoscenza del calendario venatorio locale, è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore, su di un modello predisposto dalla regione. I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia,
b) ricevute del versamento delle tasse di concessione governativa e regionale,
c) ricevuta della quota di iscrizione allo l’A.T.C.
Il tesserino di solito viene precompilato dalla A.T.C. a cui ci si è già iscritti e viene allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza.
Alcune regioni hanno scritto che sul tesserino va annoto il numero della licenza di caccia (inutile burocrazia) altre (Lombardia) hanno scritto che il numero del tesserino va annotato sulla licenza di porto di fucile (solenne stupidaggine perché il comune non può scrivere su di un documento ufficiale della questura, perché manca lo spazio necessario, perché dopo sei anni uno si ritrova con sei numeri scritti sulla licenza!)
Il tesserino contiene (od ha allegato) il calendario venatorio e se si va fuori regione occorre annotare sul tesserino la sigla dello A.T.C. a cui si è stati ammessi e che siano allegate o annotate anche le disposizioni del relativo calendario (sempre tenendo conto di ciò che stabilisce la singola regione perché, come detto, la legge è più che muta). Qualche regione richiede che l’ammissione venga comunicata anche al Comune che ha rilasciato il tesserino.
È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Esso deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.
Proprio non si comprende che cosa ha impedito al legislatore di dare disposizioni valide per tutto il territorio italiano.
Il cacciatore ha l’obbligo di annotare sul tesserino le prescritte annotazioni; il legislatore, nel momento in cui comminava delle pene, avrebbe fatto bene ad essere un po’ più preciso su ciò che va annotato e sulle modalità da seguire.
Una norma regionale scrive, ad esempio, che il cacciatore deve annotare sul tesserino in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti. Ora, circa il modo indelebile, la cosa è chiara: non si può usare la matita e non si deve plastificare il tesserino con il vinavil al fine di poter cancellare ciò che si è scritto! Ma quando si deve annotare la giornata di esercizio? Logica vuole che lo si debba fare prima di iniziare a cacciare; siccome la caccia inizia nel momento in cui sul terreno di caccia si porta l’arma fuori della custodia, vuol dire che il cacciatore deve annotare che è in caccia prima di quel momento. Fino a quel momento egli può ancora essere nella situazione di chi deve decidere che cosa fare (piove o non piove, ci sono altri cacciatori, ho incontrato una guardia volontaria iettatrice che mi augurato “buona caccia”, ecc.?). Anche circa l’annotazione dei capi abbattuti, una regola generale non avrebbe fatto male e avrebbe eliminato una arlecchinata di norme che cambiano nel giro di pochi chilometri senza alcuna vera necessità.
Ad esempio la legge della Lombardia prescrive che i capi di selvaggina stanziale vanno annotati non appena abbattuti (forse ancor prima di averlo raccolto da terra e di aver controllato che cosa si è abbattuto? Ovviamente no), mentre i capi di selvaggina migratoria vanno annotati al termine dell’attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.

È stata pubblicata sulla G.U 158/2016 dell'8-7-2016 la nuova norma della legge sulla caccia con cui si stabilisce che l'annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti deve essere fatta subito  dopo l'abbattimento. Quindi è principio inderogabile e da applicare anche se le leggi regionali o i calendari venatori  si esprimono diversamente.
Si ritiene che l'annotazione vada fatta subito dopo il recupero dell'animale abbattuto; fino a quel momento spesso non è ancora certo il tipo di animale abbattuto oppure ci si può trovare nel corso di una azione venatoria che non è possibile interrompere.
La sanzione è quella amministrativa stabilita dall'art. 31 lett. i della legge sulla caccia (da € 77 a €464).

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015- 2016.
…..
Art. 31. Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio.

1. All’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12 -bis . La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento».

Queste annotazioni servono non solo per controllare i prelievi del singolo cacciatore, ma anche per il controllo sul prelievo globale in regione fatto sulla base dei tesserini restituiti a fine stagione. Se non ho capito male, sfuggono al controllo statistico i dati relativi ai capi abbattuti in una A.T.C. di altra regione, salvo che questa abbia previsto specifiche modalità di annotazione.
Il tesserino va sempre portato assieme alla licenza di porto di fucile e al contrassegno di assicurazione e deve essere esibito a chi esercita la vigilanza venatoria (art. 28 LC). Dicono certe leggi regionali che al tesserino deve essere allegata la ricevuta della tassa regionale, ma è norma insensata perché il tesserino vale solo un anno e viene rilasciato solo se la tassa è stata pagata; che cosa mai si deve ancora dimostrare? Ricordo che questi agenti i quali non siano anche agenti di P.G. possono controllare solo persone in atteggiamento di caccia.
Ai cittadini stranieri ed ai cittadini italiani residenti all’estero il tesserino viene rilasciato dalla provincia sede dello A.T.C. dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e del documento che autorizza alla importazione di armi (Carta europea o licenza arma, DM 5 giugno 1978).
Quest’ultima disposizione è contenuta in leggi regionali ed è del tutto inopportuna. Alla Regione poco importa con che armi il cacciatore caccerà; egli le può importare oppure le può prendere in comodato in Italia ed è logico che egli prima chieda di poter cacciare in Italia e poi si preoccupi di come importare le armi. L’importazione e il porto di armi sono di competenza della PS e non riguardano le regioni.

Sanzioni
- Sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (art. 31 lett. i);
- Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. (art. 31 lett. m)
Le regioni prevedono la sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio (art. 31 c. 3).


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