Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Trattato del diritto della caccia - Richiami

In corretti termini venatori i richiami sono solo gli uccelli usati per attirare i loro consimili mediante il canto.
Nel linguaggio corrente si intende per richiamo ogni allettamento che serva ad attirare un selvatico: suoni prodotti con la bocca, strumenti, richiami meccanici, canti registrati oppure la civetta (finta, poiché quella viva non è detenibile) che richiama allodole solo con la sua presenza, specchietti per le allodole, stampi per le anitre, ecc.
Richiami vivi
Si veda la voce →Uso di selvatici vivi per usi diversi dall’abbattimento per tutto ciò che concerne la detenzione di selvatici vivi.
Come richiami vivi possono essere detenuti:
- uccelli selvatici appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 4 c.4);
- uccelli provenienti da allevamento.
L’uso dei richiami è regolato in parte dalla LC e per il resto dalle leggi regionali (art. 5).
La legge statale si limita stabilire che ogni cacciatore può detenere di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità se caccia da appostamento fisso, di dieci unità se caccia da appostamento temporaneo.
Ogni uccello da richiamo deve essere identificabile mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia (art. 5 c. 7).
La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5 c. 8).
Per l’art. 5 c. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Ciò in quando la cattura e la cessione è riservata agli impianti autorizzati dalla provincia.
Per l’art. 21 è vietato:
lett. p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
lett. q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali;
I richiami vivi autorizzati non possono essere sequestrati (art. 28 c. 2 in relazione ad art. 30 lett. h).
La direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997 impone le seguenti misure delle gabbie per richiami vivi:
- per i turdidi (bottaccio, sassello, merlo, cesena e storno): cm.30,5 x 25 x h.25
- per allodole: cm. 22,5 x 17 x h.21.
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
In questa materia occorre sempre fare riferimento anche alle normative regionali.
Richiami di altro tipo
La legge (art. 21 lett. r) vieta esclusivamente la caccia con richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Sono richiami acustici meccanici tutti quegli apparecchi che con funzionamento a manovella, ad orologeria, con motore elettrico, con impiego dell’elettronica, emettono suoni idonei ad attirare uccelli. Non è a funzionamento meccanico quello azionato direttamente dal fiato o dalla mano (fischietto, pompetta per aria, sfregamento di legni e simili). Quelli vietati rientrano fra i mezzi di caccia vietati, ma possono essere usati per altri scopi.

Reati
Art. 30 lett. h LC, detenzione di animali non cacciabili, usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art. 21 c.1 lett. r); ammenda fino ad euro 1549.
Art. 31 lett. h, impiego di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549.
Si veda la voce →Maltrattamento di animali in relazione a particolari fattispecie.

Giurisprudenza
In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. *Cass., 1° aprile 1998, n. 1151
Soluzione sbagliata, poi corretta dalla massima che segue.
• In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge. *Cass., 6 ottobre 2000, n. 3089.
• La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina). *Cass., 27 giugno 2008, n. 35418.
• In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca. *Cass., 2 luglio 1999, n. 10558.
Decisione assurda e che si inventa letteralmente la legge: non esiste nessun divieto assoluto e i richiami possono essere usati per scopi leciti (studio, osservazione, ecc.).
• L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati. *Cass., 4 febbraio 2009, n. 11581.

• La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9. *TAR Lombardia, 3 marzo 2010, n. 533.
• La messa in funzione di un apparato preregistrato contenente richiami vietati integra di per sé la condotta di esercizio della caccia ex art. 30 lett. h) l. n. 157 del 1992, essendo atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, attirata dall'apparecchio. Cass. n. 42388 del 20/09/2011
Massima sbagliata; se non vi è un mezzo di cattura non vi può essere caccia.
• In tema di reati venatori, tra i mezzi vietati il cui impiego integra la fattispecie prevista dall'art. 30, lett. h, l. 11 febbraio 1992, n. 157 rientra anche l'uso di richiami vivi (nella specie, volatili) non identificabili mediante anello inamovibile. Cass. n. 7949 del 20/09/2012
Sempre che esso sia usato da persona in atteggiamento di caccia!
• In tema di reati venatori, i richiami vivi privi di anello di identificazione inamovibile rientrano fra i mezzi "vietati" per la caccia, il cui utilizzo - diversamente dall'impiego di richiami "non autorizzati", sanzionato solo in via amministrativa - integra la fattispecie prevista dall'art. 30 lettera h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. Cass. n. 46228 del 23/10/2013.


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it