Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

La penosa storia dei buttafuori

La L. 15 luglio 2009 nr. 94, all'art. 3, commi 7 e seguenti, regolava così i buttafuori:
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Nota: L'art. 134 scrive che "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati". Perciò la frase è perfettamente inutile; perché mai non dovrebbe restare ferma una norma che nessuno cambia? I buttafuori sono figure nuove che non rientrano nell'art. 134 TU. È una sciocchezza scrivere solo che tutelano l'incolumità dei presenti; in via principale devono tutelare l'ordine e la pacifica convivenza. È una assurdità stabilire che non possono usare neppure oggetti atti ad offendere; come è possibile immaginare che sia possibile affrontare a mani nude chi impugna un coltello o una bottiglia rotta ed è fuori controllo? Lo spray non si può usare nella folla, il Taser è un'arma propria e il Ministero impone ai buttafuori di usare solo le mani? E se un energumeno non si riesce a tenerlo fermo neppure a scarpate, è vietato metterli le manette perché è "uno strumento di coazione fisica".  Sono cose da delirio burocratico.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

Il Ministero provvedeva ad emanare il seguente decreto di data 6 ottobre 2009
Art. 1.  Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo
1. In ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti.
L’iscrizione nell’elenco è condizione per l’espletamento dei servizi predetti.
2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell’art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l’avvenuta cancellazione dall’elenco all’interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell’istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.  Revisione biennale
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all’art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l’attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell’iscrizione del personale interessato dall’elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
Art. 3. Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Art. 4.  Ambiti applicativi
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Art. 5.  Impiego del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell’esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all’art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
c) controlli all’interno del locale:
c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Art. 6. Divieto dell’uso delle armi
1. Nell’espletamento delle attività previste dall’art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.
Art. 7. Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all’art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.
Art. 8. Norma transitoria
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all’art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell’iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Il decreto era un po' bizzarro per vari motivi:
- Prevede che come buttafuori si possano impiegare anche guardie giurate private dipendenti di istituti di vigilanza. Questi prestano servizio armato e sono considerati incaricati di pubblico servizio. Come si conciliano con le attribuzioni dei buttafuori, disarmati e privi di ogni qualifica? Perché ai primi sì e agli altri no?
- Stabilisce per i buttafuori requisiti molti più severi di quelli che l'art. 138 TULPS fissa per le guardie private. Che logica c'è?
- Prevede un corso di formazione surreale che sembra volere trasformare i buttafuori in assistenti sociali conoscitori del diritto e della psicologia.  Esso non è previsto per le guardie giurate, con maggiori poteri, che devono solo fare corsi di tiro. Che logica c'è?
- Ogni due anni un buttafuori deve essere controllato; ma se  si è comportato bene e non ha creato problemi, perché deve spendere dei soldi?
- I corsi devono essere tenuti dalle Regioni. Ma come può il ministero imporre alle regioni di organizzare questi corsi? Dove è la sua competenza? Ed infatti le Regioni hanno fatto al ministero il gesto del manicotto o dell'ombrello per spiegare che cosa il ministero poteva fare dei suoi corsi ed essi non sono mai stati attuati.
- Attribuisce ai buttafuori compiti di valutazione sulla sicurezza che sono di esclusiva competenza del titolare e non di un dipendente la cui unica capacità è quella di essere robusto!
- Divieto di usare la forza. Ma se il compito del buttafuori è proprio quello di prendere i violenti e i molesti e di non lasciarli entrare o di portali di peso fuori dal locale! Che fanno, secondo il ministero? Studiano psicologia per convincere gli ubriachi ad andarsene con una stretta di mano?

Come già detto le regioni non si si sono mai attivate e il Ministero ha continuato ottusamente e stabilire proroghe per tale incombente (credo che l'ultimo decreto di proroga sia quello di data 17-12-2010, poi ha deciso di lasciar perdere e non attuare la legge).

Nel 2004 l'art. 11 comma 4 del D.Lgs 8/2014 sul personale militare, al fine di favorire l'inserimento nel modo del lavoro dei giovani  che svolgono servizio militare volontario, ha modificato la prima frase del comma 9 che ora recita:
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.
Era indiscutibile che il legislatore, superando le bizzarrie del decreto ministeriale, aveva stabilito che gli ex soldati volontari avevano diritto di iscriversi agli elenchi dei buttafuori presso le province senza bisogno di alcun corso di formazione. Era indiscutibile che non dovevano fare i corsi regionali perché già formati come soldati e che veniva meno il controllo ogni due anni.  Era indiscutibile che solo questi soggetti potevano fare i buttafuori. Unici requisiti richiesti sono quelli generali richiesti per le guardie giurate dall'art. 138 TULPS: non avere riportato condanna per delitto, essere persona di ottima condotta morale.
Di conseguenza il DM del 6 ottobre 2009 diventava carta straccia e  dal marzo 2014 le prefetture dovevano semplicemente raccogliere le domande di iscrizione all'elenco dei buttafuori.
Nulla impediva al Ministero di fare una circolare per definire i loro compiti; ad es. in Germania si scrive che I compiti di un buttafuori includono il respingere le persone che dal punto di vista dell'organizzatore non rientrano nel gruppo target dell'evento. Essi attuano i diritti del "padrone di casa" e seguono sono alcuni criteri comuni scelti fra: look, età, vestiti, genere, livelli di alcol e, in alcuni casi, nazionalità. Inoltre, dovrebbero evitare che vengano introdotti oggetti indesiderati (armi, droghe, bevande, animali, ecc.). Possono perquisire chi entra, fermo restando che chi non vuole essere perquisita può andarsene altrove. I buttafuori hanno il compito di assicurare che non vi siano alterchi violenti all'interno dell'evento. Inoltre spesso assicurano anche che le persone che entrano non squalifichino il livello de locale o, al contrario. che lo rendano più appetibile (clienti facoltosi, signore sole, ecc.).

Ed invece il Ministero pare essere stato ben contento di non fare nulla.

A questo punto è doveroso chiedersi:
- come è possibile che di fronte ad una legge scritta principalmente per creare posti di lavoro stabili, il Ministero abbia scritto un regolamento fatto apposta per bloccare la legge e poi per dieci anni non abbia fatto nulla per rendere applicabile la legge?
- come è possibile che al Ministero nessuno abbia letto la legge del 2014 che consentiva l'immediata assunzione degli ex militari volontari?
- come è possibile che Ministero della Difesa e del Lavoro non si siano mossi?

Non lo so, ma me lo immagino: il Ministero dell'Interno non ha mai accettato interventi di privati dei settori che ritiene di sua competenza quasi per diritto divino: da sempre ha osteggiato in tutti i modi le polizie locali, i servizi di vigilanza, gli investigatori privati e non poteva essere da meno con i buttafuori e perciò ha usato i soliti mezzucci per affossare la legge. Si veda come esempio luminoso il regolamento sulle armi liberalizzate, che il ministero ha regolato come se non fossero liberalizzate! Si veda la lotta (persa) con la Comunità Europea per sostenere che le guardie giurate private svolgono funzioni pubbliche e devono essere cittadini italiani.
Dice un proverbio che chi è nato tondo non può diventare quadrato!
Però così facendo è facile alimentare il sospetto che a monte vi siano più interessi privati che interessi pubblici. Non è un segreto che gli organismi privati di questo genere, che devono sottostare alle voglie della PS, sono lo sbocco naturale per componenti della PS che vanno in pensione, di coloro che sono stati consigliati a cambiare aria, per parenti che cercano un posto di lavoro; si può sospettare che al ministero non vogliano perdere il controllo di questi "pascoli".
Qualcuno mi dice che vi sono anche agenti di PS che di notte vanno a fare lavoro in nero (più precisamente al buio!) come buttafuori, Non so se sia vero, ma ciò spiegherebbe l'arcano dell'inerzia del Ministero!

(15 maggio 2019)

 


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it