Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Zona faunistica delle Alpi

È regolata dall’art. 11 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce Territorio
La legge sulla caccia ha inquadrato il territorio delle Alpi, individuato come territorio in cui vi è una stabile e consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, come zona faunistica a sé stante.
Le regioni interessate, e in relazione ai soli territori individuabili come alpini, emanano, nel rispetto dei principi generali della legge sulla caccia e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Per la zona faunistica delle Alpi la legge prevede espressamente le seguenti particolarità:
- la caccia può essere esercitata solo in forma vagante. Si considera sempre tale la caccia agli ungulati anche se esercitata da appostamento;
- i fucili semiautomatici a canna liscia devono avere il serbatoio ridotto a contenere un solo colpo;
- può derogarsi al divieto di cacciare su terreno innevato (art. 19 bis);
- il territorio non è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, ma in comprensori, secondo le consuetudini e tradizioni locali, e in relazione ai quali viene fissato l'indice di densità venatoria minima (art. 14) ai fini della gestione programmata della caccia.
- I cacciatori di un comprensorio alpino possono accedere ad altri comprensori o ambiti territoriali; se nella sua stessa regione in base a domanda, se in altra regione, previo consenso degli organi di gestione interessati (art. 14 c. 5). Norma questa sibillina perché il consegue segue ad una domanda e ogni domanda, anche nell’ambito di una stessa regione, può essere respinta. Unica interpretazione logica è che la domanda nell’ambito della regione di cui si fa parte, può essere respinta solo in base a precise ragioni di fatto e non per soli motivi di opportunità. Il cacciatore che va a cacciare in altro ambito o comprensorio non deve effettuare nessuna scelta fra caccia vagante o da appostamento perché per definizione egli può svolgere solo caccia vagante. Norme diverse sono contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale; vedi Forme di caccia.

Giurisprudenza
L’ art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica. *Corte Cost., 1° luglio 2010 n. 233.
Corretto il principio che non si può tutelare la fauna più di quanto è necessario.


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